1
Qualora il contribuente riscontri che la dichiarazione 730, trasmessa con le
modalità di cui al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 23 febbraio 2015, presenta dati errati o incompleti, il
contribuente stesso può inviare, con le medesime modalità, una nuova
dichiarazione 730 che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa.
2
Per effettuare l’invio della dichiarazione 730 sostitutiva, il contribuente
accede all’apposita area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate, con le modalità di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, riapre la dichiarazione già
trasmessa, apporta le modifiche necessarie e quindi procede all’invio della
dichiarazione.
3
La dichiarazione 730 sostitutiva può essere inviata a partire dal 10 giugno
2015 ed entro il 29 giugno 2015.
I
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione 730, con le modalità di cui
al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23
febbraio 2015, e dalla quale emerga un debito, in assenza di un sostituto
d’imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio e che abbiano trasmesso,
entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute,
possono inviare la dichiarazione 730 sostitutiva entro il 21 giugno 2015.
4
La sostituzione della dichiarazione 730 precompilata è ammessa una sola volta
ed eventuali ulteriori correzioni sono effettuate con le modalità ordinarie,
presentando una dichiarazione 730 integrativa, di cui all’articolo 14 del
decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero un modello
Unico correttivo nei termini o integrativo, secondo quanto disposto
dall’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322.
Motivazioni
L’articolo
1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto, in via
sperimentale dal 2015, la dichiarazione 730 precompilata, che l’Agenzia delle
entrate rende disponibile telematicamente ai contribuenti titolari di redditi
di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai
membri del Parlamento europeo, i) e l) del TUIR.
Con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015
sono state definite, tra l’altro, le modalità tecniche per consentire al
contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
730 precompilata ed è stata disciplinata, inoltre, la presentazione della
dichiarazione direttamente da parte del contribuente.
Tenuto
conto del carattere sperimentale della procedura, con il presente provvedimento
viene consentito ai contribuenti che hanno già inviato, attraverso l’apposita
funzionalità dell’applicazione web 730 precompilato, la propria dichiarazione
730 con dati errati o incompleti, di correggere la dichiarazione direttamente,
senza la necessità di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la
presentazione di un modello 730 integrativo, di cui all’articolo 14 del decreto
del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, o di presentare un modello
Unico correttivo nei termini o integrativo secondo quanto previsto
dall’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322.
La
nuova dichiarazione 730, che può essere inviata a partire dal 10 giugno 2015 e
fino al 29 giugno 2015, annulla e sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. Per i contribuenti che hanno presentato, attraverso
l’apposita funzionalità dell’applicazione web 730 precompilato, la
dichiarazione 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto all’effettuazione
del conguaglio, da cui emerga un esito a debito, e che abbiano trasmesso, entro
il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute, il
termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è fissato al 21
giugno 2015.
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