"DA OGGI IN
VIGORE IL DECRETO SUL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI"
Al
Festival del Lavoro diramata la circolare della Fondazione Studi n. 13/2015 con
le prime istruzioni operative sul D.Lgs. n. 81/2015. Così cambiano i rapporti
di lavoro.
Palermo,
25 giugno 2015 - Con il decreto legislativo n. 81/2015, cambia l’impostazione
legislativa sulle false collaborazioni coordinate e continuative: se la
precedente riforma Biagi - abrogata dal decreto - interveniva valorizzando le
differenti caratteristiche tra il lavoro subordinato e la collaborazione
autonoma, obbligando i committenti a indicare in contratto - e riscontrare in
concreto - un risultato specifico che rappresenta una caratteristica essenziale
del lavoro autonomo, ad oggi la riforma sposta l’indice di valutazione sulla
modalità organizzativa adottata dall’azienda, attribuendo le medesime tutele
previste per i lavoratori subordinati, anche a quelle forme di collaborazione -
con o senza partita iva - che per caratteristiche di tempo e di luogo - e
quindi per i profili organizzativi - sono sostanzialmente simili al lavoro
subordinato. La circolare n.13/2015 della Fondazione Studi, pubblicata in data
odierna in occasione del Festival del Lavoro di Palermo, analizza in dettaglio
la nuova norma e fornisce agli addetti ai lavori un primo indirizzo
interpretativo su come attuare la riforma nelle azienda assistite. Da un punto
di vista della tecnica legislativa la nuova norma conferma la nozione classica
di lavoro subordinato contenuta nell’art. 2094 c.c., affiancando ad essa una
nuova nozione di “collaborazione organizzata” nella quale si attribuisce una
valenza legislativa ad alcuni elementi sintomatici più significativi che
marcano la differenza tra le due tipologie negoziali: ossia, il tempo e il
luogo di lavoro. In presenza di questi requisiti, si applicano le stesse tutele
al lavoro subordinato e al collaboratore autonomo. I requisiti possono essere
certificati dalle commissioni di certificazione e il lavoratore può farsi
assistere anche da un consulente del lavoro; in questo caso la norma conferma
l’affidabilità dalla categoria dei consulenti del lavoro nel ruolo di terzietà.
Scompaiono le associazioni in partecipazione ove l’associato sia una persona
fisica che apporta lavoro. La circolare spiega che In considerazione del fatto
che la norma fa riferimento alle “persone fisiche”, continuano ad avere
efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove
l’associato è rappresentato da un soggetto societario. In tema di riforma delle
mansioni, il decreto introduce la possibilità di cambiare unilateralmente
inquadramento al lavoratore in caso di modifiche agli assetti organizzativi
destinate ad incidere sulla posizione del dipendente. Per spiegare il
significato della “modifica degli assetti organizzativi” la circolare recupera
un orientamento giurisprudenziale relativo al licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo, il quale sostiene che quest’ultimo sarà
considerato sussistente ad esempio quando la variazione venga realizzata con lo
scopo di una più economica gestione dell’impresa, e “decisa dall'imprenditore
non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a
sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo
sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione
dei costi”(Cassazione, sez. lav., sent. n. 23222 del 17.10.2010).
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