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lunedì 29 giugno 2015

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – In vigore il decreto sul riordino delle tipologie contrattuali

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Comunicato Stampa del 25 giugno 2015

"DA OGGI IN VIGORE IL DECRETO SUL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI"

Al Festival del Lavoro diramata la circolare della Fondazione Studi n. 13/2015 con le prime istruzioni operative sul D.Lgs. n. 81/2015. Così cambiano i rapporti di lavoro.

Palermo, 25 giugno 2015 - Con il decreto legislativo n. 81/2015, cambia l’impostazione legislativa sulle false collaborazioni coordinate e continuative: se la precedente riforma Biagi - abrogata dal decreto - interveniva valorizzando le differenti caratteristiche tra il lavoro subordinato e la collaborazione autonoma, obbligando i committenti a indicare in contratto - e riscontrare in concreto - un risultato specifico che rappresenta una caratteristica essenziale del lavoro autonomo, ad oggi la riforma sposta l’indice di valutazione sulla modalità organizzativa adottata dall’azienda, attribuendo le medesime tutele previste per i lavoratori subordinati, anche a quelle forme di collaborazione - con o senza partita iva - che per caratteristiche di tempo e di luogo - e quindi per i profili organizzativi - sono sostanzialmente simili al lavoro subordinato. La circolare n.13/2015 della Fondazione Studi, pubblicata in data odierna in occasione del Festival del Lavoro di Palermo, analizza in dettaglio la nuova norma e fornisce agli addetti ai lavori un primo indirizzo interpretativo su come attuare la riforma nelle azienda assistite. Da un punto di vista della tecnica legislativa la nuova norma conferma la nozione classica di lavoro subordinato contenuta nell’art. 2094 c.c., affiancando ad essa una nuova nozione di “collaborazione organizzata” nella quale si attribuisce una valenza legislativa ad alcuni elementi sintomatici più significativi che marcano la differenza tra le due tipologie negoziali: ossia, il tempo e il luogo di lavoro. In presenza di questi requisiti, si applicano le stesse tutele al lavoro subordinato e al collaboratore autonomo. I requisiti possono essere certificati dalle commissioni di certificazione e il lavoratore può farsi assistere anche da un consulente del lavoro; in questo caso la norma conferma l’affidabilità dalla categoria dei consulenti del lavoro nel ruolo di terzietà. Scompaiono le associazioni in partecipazione ove l’associato sia una persona fisica che apporta lavoro. La circolare spiega che In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle “persone fisiche”, continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l’associato è rappresentato da un soggetto societario. In tema di riforma delle mansioni, il decreto introduce la possibilità di cambiare unilateralmente inquadramento al lavoratore in caso di modifiche agli assetti organizzativi destinate ad incidere sulla posizione del dipendente. Per spiegare il significato della “modifica degli assetti organizzativi” la circolare recupera un orientamento giurisprudenziale relativo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il quale sostiene che quest’ultimo sarà considerato sussistente ad esempio quando la variazione venga realizzata con lo scopo di una più economica gestione dell’impresa, e “decisa dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione dei costi”(Cassazione, sez. lav., sent. n. 23222 del 17.10.2010).

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