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lunedì 29 giugno 2015

Anac - Modifiche al regolamento sul componimento delle controversie insorte durante le gare di appalti pubblici

Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera del 27 maggio 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 giugno 2015, n. 147)

Modifiche al regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Delibera:

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

All'art. 3, l'elenco di cui al comma 1 è contrassegnato con lettere dalla a) alla h), ivi comprese le ulteriori ipotesi che sono aggiunte, come segue:

«d. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;

e. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;

f. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

g. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;

h. relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000».

All'art. 3, comma 2, prima delle parole: «le istanze devono essere redatte», sono inserite le parole: «Fino alla pubblicazione del formulario on line sul sito dell'Autorità».

All'art. 3, comma 4, le parole: «sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto di parere» sono sostituite dalle seguenti parole: «esistenza o sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo».

All'art. 3, è soppresso il comma 7.

Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Archiviazioni delle istanze). L'Ufficio propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità.

L'Ufficio propone altresì al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, l'archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria, laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell'Autorità o della giurisprudenza, condiviso dall'Autorità medesima.

Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio».

All'art. 7, comma 1, le parole «dalla presentazione dell'istanza» sono sostituite dalle parole: «dall'avvio del procedimento».

All'art. 10, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «intranet ed».

Nelle more della predisposizione di un formulario on-line, per la compilazione delle istanze di pre-contenzioso, il formulario allegato al Regolamento è integralmente sostituito dal formulario allegato alla presente deliberazione.

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