Modifiche
al regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie
di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163
Delibera:
Di
approvare le seguenti modifiche al Regolamento sull'esercizio della funzione di
componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
All'art.
3, l'elenco di cui al comma 1 è contrassegnato con lettere dalla a) alla h),
ivi comprese le ulteriori ipotesi che sono aggiunte, come segue:
«d.
manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;
e.
interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di
istruttoria presso l'Autorità;
f.
di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
g.
volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni
aggiudicatrici;
h.
relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000».
All'art.
3, comma 2, prima delle parole: «le istanze devono essere redatte», sono
inserite le parole: «Fino alla pubblicazione del formulario on line sul sito
dell'Autorità».
All'art.
3, comma 4, le parole: «sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di
primo grado sulla medesima questione oggetto di parere» sono sostituite dalle
seguenti parole: «esistenza o sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale
avente contenuto analogo».
All'art.
3, è soppresso il comma 7.
Dopo
l'art. 5, è inserito il seguente:
«Art.
5-bis (Archiviazioni delle istanze). L'Ufficio propone al Presidente, per
l'approvazione del Consiglio, le archiviazioni delle istanze per
inammissibilità e/o improcedibilità.
L'Ufficio
propone altresì al Presidente, per l'approvazione del Consiglio,
l'archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria,
laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell'Autorità o della giurisprudenza,
condiviso dall'Autorità medesima.
Tutte
le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l'approvazione da
parte del Consiglio».
All'art.
7, comma 1, le parole «dalla presentazione dell'istanza» sono sostituite dalle
parole: «dall'avvio del procedimento».
All'art.
10, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «intranet ed».
Nelle
more della predisposizione di un formulario on-line, per la compilazione delle
istanze di pre-contenzioso, il formulario allegato al Regolamento è integralmente
sostituito dal formulario allegato alla presente deliberazione.
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