Regolamento
sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
Art.1 - Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle
controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
Art.2 - Soggetti
richiedenti
1.
La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate
possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di
parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta
durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
2.
Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi
pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati.
Art.3 - Inammissibilità/Improcedibilità
delle istanze
1.
Non sono ammissibili le istanze:
a.
in assenza di controversia insorta tra le parti interessate;
b.
incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione
di cui al modulo allegato;
c.
non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la
volontà del soggetto richiedente;
d.
manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;
e.
interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di
istruttoria presso l'Autorità;
f.
di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
g.
volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle
amministrazioni aggiudicatrici;
h.
relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000.
2.
Fino alla pubblicazione del formulario on line sul sito dell'Autorità, le
istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente
Regolamento e sono trasmesse tramite posta elettronica certificata. Nella
predisposizione dell'istanza, le parti specificano se, in sede di pubblicazione
del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.
3.
Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni
giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una
pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale.
4.
Le istanze divengono improcedibili in caso di esistenza o sopravvenienza di un
ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, di sopravvenuta carenza di
interesse delle parti, di rinuncia al parere.
5.
Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente
dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
6.
In caso di istanze presentate singolarmente, si dà precedenza:
-
alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
-
alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori:
importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore
alla soglia comunitaria);
-
alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il
settore dei contratti pubblici.
Art.4 - Contenuti
dell'istanza
1.
L'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente,
deve contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini
della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
2.
Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante,
con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorità formula alla
stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini
della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
Art.5 - Esame e
assegnazione delle istanze
1.
Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai
singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute
manifestamente inammissibili o improcedibili.
Individuato
il Consigliere relatore, l'istanza è trasmessa all'Ufficio per la relativa
attività istruttoria.
Art.5 bis - Archiviazioni
delle istanze
1.
L'Ufficio propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, le
archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità.
2.
L'Ufficio propone altresì al Presidente, per l'approvazione del Consiglio,
l'archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria,
laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell'Autorità o della
giurisprudenza, condiviso dall'Autorità medesima.
3.
Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l'approvazione
da parte del Consiglio.
Art.6 - Istruttoria
dell' istanza
1.
L'Ufficio comunica alle parti l'avvio dell'istruttoria concedendo il termine di
dieci giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti.
2.
L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni
acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.
3.
Il parere, redatto dall'Ufficio è presentato al Consigliere relatore è
sottoposto all'approvazione del Consiglio.
4.
L'attività di massimazione dei pareri è di competenza dell'Ufficio.
Art.7 - Approvazione
del parere
1.
Il parere è deliberato dal Consiglio dell'Autorità nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, fatto salvo il periodo necessario per
l'acquisizione della documentazione istruttoria.
2.
In ogni caso l'Autorità si rise va la facoltà di esercitare i poteri di cui
all'art. 6, commi 9 e 11, d.lgs. n. 163/2006 e di svolgere ulteriori attività
nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
Art.8 - Parere
in forma semplificata
1.
Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione
oggetto dell'istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Art.9 - Istanza
di riesame
1.
Non è ammissibile l'istanza avente ad oggetto il riesame di una questione
controversa già definita con parere di pre-contenzioso o per la quale sia stata
disposta l'archiviazione, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e
documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest'ultimo caso
si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.
Art.10 - Comunicazioni
e pubblicità
1.
Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e
successivamente trasmesso all'Ufficio comunicazione per la sua pubblicazione
nel sito internet dell'Autorità.
2.
Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate sono effettuate tramite
posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
Art.11 - Attività
conciliative
1.
Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorità
esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la
stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al presente
regolamento.
Art.12 - Entrata
in vigore
1.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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