Determinazione
per l'anno 2015, della
misura massima percentuale della retribuzione
di secondo livello
oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1,
commi 67 e 68,
della legge n.247/2007. (15A04055)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria
pari a 650 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2008-2010;
Visto il terzo periodo del
predetto comma 67,
come modificato dall'art. 4,
comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che
prevede la concessione, nel
limite delle risorse
del predetto Fondo,
a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella
misura e secondo la ripartizione
di cui alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma 67, relativo alla
quota di retribuzione
imponibile di cui all'art. 12, terzo comma,
della legge 30
aprile 1969, n.
153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, delle quali
siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita'
e altri elementi
di competitivita' assunti come
indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
Visto il comma 68 del citato art. 1 della
legge n. 247 del
2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le
modalita' di attuazione
del precedente comma
67 anche con riferimento all'individuazione dei
criteri sulla base dei quali debba essere
concessa, nel rigoroso
rispetto dei limiti
finanziari previsti, l'ammissione al
predetto beneficio contributivo,
e con particolare riguardo al
monitoraggio dell'attuazione, al
controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12
novembre 2011, n. 183, il quale prevede,
tra l'altro, che, al fine di armonizzare
il quadro normativo in tema
di incentivi contributivi
alla contrattazione aziendale e
in tema di sostegno alla contrattazione collettivita' di prossimita', lo sgravio contributivo e'
riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi
di lavoro sottoscritti
a livello aziendale o territoriale
da associazioni dei
lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul
piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operanti in azienda
ai sensi della
normativa di legge
e degli accordi interconfederali vigenti;
Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge
28 giugno 2012 n. 92, il quale nel
modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma
68, della legge n. 247 del 2007, prevede che,
a decorrere dall'anno 2012, lo
sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro e' concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti
nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali, relative al Fondo per il
finanziamento di sgravi
contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello;
Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 e la Direttiva n. 14/2011
del Ministro della
pubblica amministrazione e
della semplificazione;
Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro
e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili» del
23 luglio 2007 che,
nella parte relativa all'incentivazione
della contrattazione di
secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;
Visti i decreti ministeriali 7 maggio
2008, 17
dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, 27 dicembre
2012 e 14 febbraio
2014 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello
sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014;
Visto l'accordo quadro sulla riforma degli
assetti contrattuali, sottoscritto
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9,
prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e
facilmente accessibili, tutte
le misure volte ad incentivare,
in termini di riduzione di tasse e
contributi, la contrattazione di secondo livello;
Considerata l'opportunita' di avvalersi dei
criteri appena citati;
Ravvisata l'esigenza che, ai
fini dell'ammissione al
beneficio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della
menzionata legge n.247 del 2007, come modificato dall'art.
4, comma
28, della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali
debbano determinare criteri di
misurazione e valutazione economica
della produttivita', della qualita',
della redditivita', dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla
base di
indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla
specificita' di tutte
le imprese del settore;
Considerato che, fermi restando
i vigenti criteri
assunti dai contratti aziendali
o territoriali come
indicatori dell'andamento economico
delle imprese e dei
suoi risultati, occorre
pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento
in materia riconducibili, nella
sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;
Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge
24 dicembre 2012, n.228, l'art. 4, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 luglio 2013, n.85, l'art. 15, comma
3, la lettera c) del decreto-legge
31 agosto 2013, 102, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, per effetto dei quali,
per l'anno di competenza 2013, lo stanziamento in misura pari
a 650 milioni
di euro e'
stato interamente destinato ad altre finalita';
Visto il citato art. 1, comma 249, della
legge n.
228 del 2012, che, per l'anno 2015, ha ridotto di 51
miloni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n.
247 del 2007;
Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge
n. 102 del 2013, il quale prevede
che, a decorrere
dall'anno 2014, lo
sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si applica
con riferimento alle quote
di retribuzione corrisposte
nell'anno precedente;
Visto
l'art. 40, comma
2, lettera e),
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che le
risorse finanziarie stanziate ai
fini dello sgravio in
questione per l'anno
2012 e rimaste inutilizzate per
un importo pari a
103.899.045 euro sono
appositamente
riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 40, comma 2, lettera f), del
citato decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che le
risorse inizialmente stanziate per lo
sgravio di cui trattasi
relativamente all'anno 2014
sono ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di euro,
con conseguente rideterminazione
delle risorse medesime ad un ammontare
pari a 557 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 313, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il quale prevede una riduzione delle risorse finanziarie
destinate allo sgravio in questione per
un ammontare pari a 208 milioni di euro
per l'anno 2015;
Vista la nota Inps n. 8781 del 20
febbraio 2015, con la quale l'Istituto, attraverso l'analisi dei
dati in suo possesso, assevera che, per l'anno 2014, a
fronte di un
budget originario pari a
557.000.000 di euro, l'importo dello sgravio richiesto dalle imprese ammonta a euro 506.221.594,24 e che
residuano pertanto somme pari ad 50.778.405,76
euro;
Visto l'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, che individua i
redditi da lavoro
dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;
Visto
l'art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da
assumere come base
per il calcolo dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale;
Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei
benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di
lavoro, del documento unico
di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,
e successive modificazioni;
Decreta:
Articolo 1
Ripartizione del
finanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai
fini del
finanziamento degli sgravi contributivi
per incentivare la
contrattazione di secondo
livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1,
comma 313, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la
contrattazione aziendale e del 37,5
per cento per la
contrattazione territoriale. Fermo
restando il limite
complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo
dell'intera percentuale attribuita a
ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione la
percentuale residua e'
attribuita all'altra tipologia.
Articolo 2
Ambito di
applicazione
1. Con riferimento alle somme corrisposte
nell'anno 2014, sulla retribuzione imponibile di cui all'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, e' concesso,
con effetto dal 1° gennaio 2015, ai
datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari
annui previsti a carico del Fondo di cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla
quota costituita dalle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della
retribuzione contrattuale
percepita e conformemente
a quanto previsto
dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere
b) e c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro
il 28 febbraio
2016, sulla base
dei risultati del monitoraggio effettuato
dall'INPS, con apposita
conferenza dei servizi tra
le amministrazioni interessate,
indetta ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 agosto
1990, n. 241,
e successive modifiche ed
integrazioni, puo' essere
rideterminata, per l'anno 2015, la misura del limite
massimo della retribuzione
contrattuale percepita di cui
al comma 1,
fermo restando quanto
stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo
di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali
o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro
e depositati, qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a cura
dei medesimi datori
di lavoro o dalle associazioni a cui
aderiscono, presso la
Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad
incrementi di produttivita', qualita',
redditivita', innovazione ed
efficienza organizzativa, oltre
che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico
o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante
ai fini del miglioramento della
competitivita' aziendale.
4.
Nel caso di
contratti territoriali, qualora
non risulti possibile la rilevazione
di indicatori a
livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati
agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1
non e' concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti,
nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi
a quanto previsto dall'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello sgravio contributivo
di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto delle condizioni
di cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
7. I datori di lavoro che hanno
indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1
sono tenuti al versamento dei contributi
dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti
disposizioni di legge
in materia. Resta
salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello
sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione
collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
9. Per le imprese di somministrazione di
lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello
sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo
livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle
organizzazioni cui essa aderisce.
Articolo 3
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di
cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti
di cui all'art.1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, inoltrano,
a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto
ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda
all'INPS, anche con riferimento
ai lavoratori iscritti ad altri
enti previdenziali, secondo le
indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve
contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b)
la data di
sottoscrizione del contratto
aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del
contratto di cui alla lettera presso la competente Direzione territoriale del
lavoro;
d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al
quale sono versati i contributi
pensionistici;
e)
ogni altra indicazione
che potra' essere
richiesta dall'Istituto di Previdenza.
3. Ai fini della determinazione del limite
massimo di cui all'art.2, comma 1, la
retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata
dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui
all'art. 2, comma 1, del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Articolo 4
Modalita' di
ammissione
1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art.
2, comma 1, avviene a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo
a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la
trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a
ciascuna domanda un numero di protocollo
informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa
di cui all'art.
1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le
domande trasmesse, provvede
all'eventuale riduzione delle somme
richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura
percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto
limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva
comunicazione ai richiedenti.
L'INPS
provvede altresi' a comunicare le risultanze
della procedura di cui al
presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 5
Norme finali
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330
dello stato di
previsione del Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali -
Centro di responsabilita' 08
«Politiche Previdenziali» per un ammontare pari
a 391 milioni di euro.
Il presente
decreto e' inviato
alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2015
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato
alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio
di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro,
foglio n. 1830
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