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martedì 2 giugno 2015

Fissati i limiti sulla decontribuzione 2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Ministeriale 8 aprile 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2015)

Determinazione per l'anno  2015,  della  misura  massima  percentuale della  retribuzione  di  secondo  livello   oggetto   dello   sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67  e  68,  della  legge  n.247/2007. (15A04055)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il  finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione  di  secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008-2010;

  Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  come  modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che  prevede la concessione, nel  limite  delle  risorse  del  predetto  Fondo,  a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo,  nella  misura  e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del  medesimo comma 67, relativo alla  quota  di  retribuzione  imponibile  di  cui all'art. 12, terzo  comma,  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia correlata dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione  di incrementi  di  produttivita',   qualita'   e   altri   elementi   di competitivita'  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico dell'impresa e dei suoi risultati;

  Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, le  modalita'  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il quale prevede, tra l'altro, che, al fine  di  armonizzare  il  quadro normativo in  tema  di  incentivi  contributivi  alla  contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettivita'  di prossimita', lo sgravio contributivo e' riconosciuto in  relazione  a quanto previsto da contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a livello aziendale  o  territoriale  da  associazioni  dei  lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi interconfederali vigenti;

  Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n.  92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che,  a decorrere dall'anno  2012,  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di  euro  annui,  gia'  presenti  nello  stato  di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, relative al Fondo per il finanziamento  di  sgravi  contributivi  per incentivare la contrattazione di secondo livello;

  Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e  della semplificazione;

  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

  Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008,  17  dicembre  2009,  3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, 27 dicembre 2012 e  14  febbraio  2014 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014;

  Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in  data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate, rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi, la contrattazione di secondo livello;

  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati;

  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della menzionata  legge  n.247 del 2007, come modificato dall'art. 4,  comma  28,  della  citata legge n. 92 del 2012, i contratti  territoriali  debbano  determinare criteri di misurazione e valutazione economica  della  produttivita', della    qualita',    della    redditivita',    dell'innovazione    e dell'efficienza organizzativa, sulla base  di  indicatori  assunti  a livello territoriale con riferimento alla specificita'  di  tutte  le imprese del settore;

  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

  Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre  2012,  n.228, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n.85, l'art. 15, comma 3, la lettera c)  del  decreto-legge  31  agosto 2013, 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre 2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di  competenza  2013, lo stanziamento in misura  pari  a  650  milioni  di  euro  e'  stato interamente destinato ad altre finalita';

  Visto il citato art. 1, comma 249, della legge  n.  228  del  2012, che, per l'anno 2015, ha ridotto di 51 miloni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007;

  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2014,  lo  sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si  applica  con riferimento  alle  quote  di   retribuzione   corrisposte   nell'anno precedente;

  Visto  l'art.  40,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che  le  risorse  finanziarie stanziate ai fini dello  sgravio  in  questione  per  l'anno  2012  e rimaste inutilizzate per un importo  pari  a  103.899.045  euro  sono

appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

  Visto l'art. 40, comma 2, lettera f), del citato  decreto-legge  n. 133 del 2014, il quale prevede che le risorse inizialmente  stanziate per lo sgravio di  cui  trattasi  relativamente  all'anno  2014  sono ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di  euro,  con  conseguente rideterminazione delle risorse medesime ad un ammontare  pari  a  557 milioni di euro;

  Visto l'art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede una riduzione delle risorse finanziarie destinate  allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro  per l'anno 2015;

  Vista la nota Inps n. 8781 del  20  febbraio  2015,  con  la  quale l'Istituto, attraverso l'analisi dei dati in suo  possesso,  assevera che, per l'anno 2014,  a  fronte  di  un  budget  originario  pari  a 557.000.000 di euro, l'importo dello sgravio richiesto dalle  imprese ammonta a euro 506.221.594,24 e che residuano pertanto somme pari  ad 50.778.405,76 euro;

  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389, che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296, che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;

Decreta:

Articolo 1

Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

  1. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai fini  del  finanziamento degli  sgravi  contributivi  per  incentivare  la  contrattazione  di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della  legge 24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1, comma  313,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per  la  contrattazione  aziendale  e  del  37,5  per  cento  per  la contrattazione territoriale. Fermo  restando  il  limite  complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale  attribuita  a  ciascuna  delle  predette  tipologie   di contrattazione  la  percentuale  residua  e'   attribuita   all'altra tipologia.

Articolo 2

Ambito di applicazione

  1. Con riferimento alle somme  corrisposte  nell'anno  2014,  sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del  Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e  4, uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento  della  retribuzione contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  2. Entro  il  28  febbraio  2016,  sulla  base  dei  risultati  del monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno 2015, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di secondo livello, devono:

    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto;

    b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita', qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza  organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento  economico  o agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini del miglioramento della competitivita' aziendale.

  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese del settore sul territorio.

  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.

389.

  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e' subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.

  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti del pubblico impiego.

  9. Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui  al  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma 1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Articolo 3

Procedure

  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

  2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

    a) i dati identificativi dell'azienda;

    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

    d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i contributi pensionistici;

    e)  ogni  altra   indicazione   che   potra'   essere   richiesta dall'Istituto di Previdenza.

  3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Articolo 4

Modalita' di ammissione

  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene  a decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero di protocollo informatico.

  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.

L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze  della  procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5

Norme finali

  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si provvede a valere sul capitolo 4330 dello  stato  di  previsione  del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -   Centro   di responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari  a 391 milioni di euro.

  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

    Roma, 8 aprile 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.

lavoro, foglio n. 1830

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