Ragioni
in fatto e in diritto della decisione
1.-
ML ha proposto reclamo al Garante della Protezione dei dati personali
lamentando la detenzione da parte del 3° Circolo didattico di Grosseto, presso
cui era in servizio come insegnante, di copia integrale del verbale relativo
all'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica di
Grosseto, in relazione alla richiesta dell'interessata volta ad ottenere la
pensione di inabilità; documento contenente, oltre alla valutazione
medico-legale circa l'inidoneità all'impiego, altri suoi dati personali
relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e
strumentali effettuati, nonché informazioni anamnestiche, tra cui quella
relativa all'infezione da Hiv, contratta dalla reclamante stessa nel 1987.
Per
quanto ancora interessa, il Garante, con provvedimento del 24.9.2009, ha
evidenziato che il 3° Circolo didattico, in ottemperanza al quadro normativo
vigente, stante l'inutilizzabilità dei dati sensibili dell'interessata
contenuti nella documentazione trasmessagli dall'organo di accertamento
sanitario, avrebbe dovuto astenersi da ogni ulteriore operazione di trattamento
dei dati in questione, ad eccezione dell'informazione relativa alla valutazione
medico-legale effettuata, adottando ogni misura idonea a limitarne rigorosamente
la conoscibilità, senza pregiudicare la prosecuzione del procedimento nel quale
era legittimamente coinvolto, essendo destinatario dell'istanza
dell'interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità (art. 11, comma 1,
lett. a) e 11, comma 2, del Codice) . Per contro il 3° Circolo didattico aveva
Jinveci inviato il verbale, nella sua versione integrale, al 4° Circolo
individuato successivamente quale istituzione scolastica competente ad adottare
il provvedimento conseguente all'accertata inabilità al lavoro della M. Ha
pertanto, ritenuto che la comunicazione al 4° Circolo didattico delle
informazioni sulla salute dell'interessata contenute nella versione integrale
del verbale di visita collegiale configurava un trattamento illecito di dati,
dal momento che il 3° Circolo, avrebbe potuto conseguire ugualmente la
prosecuzione del procedimento trasmettendo una copia parziale della
documentazione pervenutagli da cui fosse omessa la visibilità di dati sanitari
riferiti all’interessata ultronei rispetto a quello dell'accertata inabilità al
lavoro e riguardanti la diagnosi accertata, gli esami obiettivi e gli
accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché l'anamnesi da cui emerge
anche l'informazione relativa all'Hiv, in maniera tale da rendere nota
all'istituzione scolastica competente ad emettere il provvedimento finale
soltanto l'informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità
all'impiego (art. 11, comma 2, del Codice; punto 8.4 delle Linee guida).
Adito
con ricorso proposto ai sensi dell'art. 152 d.lgs. n. 196/2003 da MLA in
proprio e quale dirigente del 3° Circolo, il Tribunale di Grosseto, con
sentenza depositata in data 11.11.2010, ha annullato il provvedimento del
Garante nella parte in cui aveva ritenuto illecito il trattamento dei dati
sensibili da parte del 3° Circolo (in tal senso modificando il dispositivo
letto in udienza di totale annullamento del provvedimento).
In
sintesi, secondo il giudice del merito la mera trasmissione del documento in
maniera riservata non aveva integrato il comportamento di trattamento dei dati
sensibili.
1.1.
Contro la sentenza del tribunale ML proposto ricorso per cassazione affidato a
tre motivi. Resiste con controricorso mentre non ha svolto difese il Garante
per la protezione dei dati personali.
2.1.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 4 d.lgs. n. 169/2003 (n.d.r. art. 4 d.lgs. n. 196/2003) lamentando
che il tribunale non abbia ritenuto sussistente l'ipotesi di trattamento di
dati sensibili nella trasmissione integrale del documento contenente
riferimenti alla patologia da HIV di essa ricorrente.
2.2.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
del D.P.R. 29 ottobre 2001, degli artt. 11, comma 1, lett. d, 18, 20, 22, commi
1, 3 e 5, 112, commi 1 e 2 lett. d e f del d.lgs. n. 169/2003 (n.d.r. d.lgs. n.
196/2003) nonché della legge n. 135/1990 lamentando che il tribunale abbia
escluso l'illiceità della comunicazione della patologia da HIV da parte del dirigente
scolastico ad altro Circolo solo per avere apposto la dicitura riservato sulla
busta contenente il documento, non ritenendo tenuto il predetto dirigente ad
omettere i dati clinici relativi a quella patologia.
2.3.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al
fatto controverso consistente nell'avvenuta diffusione, in ambito scolastico,
dei dati sensibili della ricorrente medesima.
3.
I primi due motivi del ricorso sono fondati nei sensi di seguito precisati
mentre è inammissibile la terza censura, tendente ad introdurre nel giudizio
fatti verificatisi successivamente al provvedimento del Garante. L'art. 11,
comma 1, lett a) del d.lgs. n. 139/2003 (n.d.r. art. 11, comma 1, lett a) del
d.lgs. n. 196/2003) dispone che <<i dati personali oggetto di trattamento
sono trattati in modo lecito e secondo correttezza» e, al comma 2, che
<<i dati personali trattati in violazionedella disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati>>.
A
sua volta, l'art. 4, comma 4, del DPR n. 461/2001 (Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria^ e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), dispone che
«resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle
misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi
di infezione da HIV o di AIDS>>. Infine, l'articolo 5 della legge 5
giugno 1990, n. 135 (Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e
lotta all'AIDS), con la rubrica «Accertamento dell'infezione»,dispone, ai commi
4 e 5, che «La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o
indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui
tali esami sono riferiti» e che «l'accertata infezione da HIV non può
costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla
scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il
mantenimento di posti di lavoro».
La
violazione di tale ultima disposizione da parte dell'ente ospedaliero - come
correttamente evidenziato dal Garante - aveva reso inutilizzabili quei dati poi
trattati dalla resistente.
D'altronde,
ai sensi dell'art. 4, lett. 1), codice privacy, si intende per
"comunicazione", «il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione>>.
Come
ha rilevato la dottrina, la natura della comunicazione è, quella di una
trasmissione a persone determinate dal cui novero, per ovvie ragioni, sono
stati esclusi i soggetti innanzi indicati. Sì che, riservata o meno, la mera
trasmissione ritenuta non illecita dal tribunale costituiva una comunicazione
dei dati. Conclusivamente, vi è stata "comunicazione" di dati
sensibili (in precedenza) illecitamente trattati dall'ente ospedaliero (perché
non comunicati direttamente all'interessata). Quindi, la resistente ha operato
un "trattamento" (con la trasmissione) dei dati illecitamente
trattati da altri (art. 4 cit.: «Ai fini del presente codice si intende per: a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti ... la
comunicazione .. di dati>>).
Ai
sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 196/2003, poi, i soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili secondo modalità volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. In
particolare, «possono trattare solo i dati sensibili ... indispensabili per
volgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa».
Talché,
correttamente il Garante ha ritenuto che la comunicazione al 4° Circolo
didattico delle informazioni sulla salute dell'interessata contenute nella
versione integrale del verbale di visita collegiale configurasse un trattamento
illecito di dati, dal momento che il 3° Circolo, avrebbe potuto conseguire
ugualmente la prosecuzione del procedimento trasmettendo una copia parziale
della documentazione pervenutagli da cui fosse omessa la visibilità di dati
sanitari riferiti all'interessata ultronei rispetto a quello dell'accertata
inabilità al lavoro e riguardanti la diagnosi accertata, gli esami obiettivi e
gli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché l'anamnesi da cui
emerge anche l'informazione relativa all'Hiv, in maniera tale da rendere nota
all'istituzione scolastica competente ad emettere il provvedimento finale
soltanto l'informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità
all'impiego (per una fattispecie analoga cfr. Sez. 1, n. 10947/2014).
Pertanto,
in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto,
la Corte può decidere nel merito la causa ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,
rigettando l'opposizione proposta dalla A, la quale deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali del giudizio nella misura determinata in
dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta
l'opposizione proposta da AML provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 24.9.2009. Condanna la resistente al pagamento delle spese
processuali che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre
accessori e spese forfettarie come per legge, quanto al giudizio di legittimità
e in euro 3.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori di
legge, quanto al grado di merito.
In
caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli
altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in
quanto imposto dalla legge.
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