Oggetto:
Operai - Regole Nazionali DURC - Ore lavorabili in ciascun mese - Rispetto dei
criteri - Ore Anomale - Aspettativa per gli operai - Richiesta codice IBAN
Nel
far seguito alle nostre precedenti circolari (da ultime la comunicazione del 4
maggio 2015 e del 10 marzo 2015) si ritiene fondamentale rammentare, ancora una
volta, a tutte le imprese edili alcune regole di particolare importanza
contenute nelle "Regole Durc" deliberate dal Consiglio di
Amministrazione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili -
C.N.C.E., il cui rispetto riveste particolare rilievo ai fini del rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva e, in ogni caso ai fini del rilascio
di ogni certificazione di regolarità contributiva dell'azienda.
Le stesse importanti considerazioni valgono,
ovviamente, anche ai fini del nuovo "DURC on-line" che entrerà in
vigore dal 1° luglio 2015.
Tra
i vari criteri stabiliti per la regolarità del DURC "Condizione per la
regolarità delle imprese è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di
ore - lavorate e non - non inferiore a quello contrattuale".
In
altre parole la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate non deve
essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese.
Ovviamente
è fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato o terminato nel
corso del mese.
Sono
fatte salve, inoltre, per le ore non lavorate, le esimenti previste
dall'articolo 29 delle legge 341/95 e quelle individuate con appositi
provvedimenti ministeriali (ferie; permessi retribuiti; malattia; assenze
ingiustificate - alle quali, in quanto ingiustificate, deve far seguito il
proporzionale provvedimento disciplinare; congedo matrimoniale; ecc.).
Si
sottolinea, peraltro, come comunicato con altra nostra circolare (v. circ.
23/01/2013), che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili -
C.N.C.E. - ha espressamente deliberato in materia di superamento dei limiti
massimi annuali degli specifici istituti dei Permessi Retribuiti (P.R.), dei
Permessi non Retribuiti (P.N.R.) e delle Ferie (F.), fissando inoltre
specifiche regole per il rilascio dei Durc da parte del "sistema Casse
Edili".
A
tale riguardo la Commissione Nazionale ha stabilito che in caso di superamento
di tali limiti, non giustificati dall'Azienda, il DURC è irregolare, con
segnalazione alla BNI (Banca Nazionale delle Irregolarità), previo invito alle
aziende a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, come in prosieguo
chiarito.
Tanto
premesso si ricorda, con riferimento agli istituti dei Permessi Retribuiti e
non Retribuiti e delle Ferie, quanto segue.
Permessi
Retribuiti - I permessi retribuiti sono stabiliti, dalla contrattazione
nazionale, nella misura di 88 ore annue.
In
caso di superamento di 88 ore nel corso dell'anno solare la Cassa Edile
chiederà chiarimenti all'impresa iscritta.
Permessi
non Retribuiti - Il numero massimo di permessi di questo tipo è fissato in 40
ore per anno solare per ciascun lavoratore.
Ferie
- Per tale istituto il numero di 160 ore stabilito dalla CCNL deve essere
computato per anno solare.
Questo
significa, come specifica la Commissione Nazionale per le Casse Edili, che
"nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare la situazione dovrà
formare oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata in ordine al
godimento di ferie residue di anni precedenti" (peraltro riscontrabili
nelle denunce di MUT inviate alla Cassa Edile nel pregresso periodo).
Il
Consiglio di Amministrazione della CNCE ha, altresì, deliberato che, per tutte
le fattispecie prospettate (permessi retribuiti, permessi non retribuiti e ferie),
"nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti
spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale per ragioni
particolari, la posizione potrà essere regolarizzata dall'impresa mediante il
pagamento di una sanzione corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla
Cassa Edile, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti". In
mancanza, come precisato, l'impresa verrà segnalata alla B.N.I. con le connesse
conseguenze in materia di rilascio dei Durc richiesti (in particolare per
"verifiche autodichiarazione alla data del……" che
"fotografa" la situazione ad una certa data e che consiste in
fattispecie non sanabile a quella specifica data).
Si
invitano, pertanto, le imprese al rispetto delle predette disposizioni
nazionali contenute nelle "Regole DURC per le Casse Edili".
***
Si
fa presente, altresì, che l'indicazione nelle denunce di MUT di "ore
anomale" riconducibili anche ad altre situazioni (quali a semplice titolo
esemplificativo: l'indicazione di un numero anomalo di ore non lavorate e
giustificate con un altrettanto numero esorbitante di ore sanzionate con
provvedimenti disciplinari) fornirà comunque oggetto di richiesta dei necessari
chiarimenti da parte dello scrivente Ente e di eventuali opportuni
approfondimenti.
* * *
Aspettativa
- Per quanto riguarda l'istituto dell'"ASPETTATIVA" si ricorda che,
in conformità all'art. 39 del CCNL dell'Edilizia, all'operaio non in prova che
ne faccia richiesta scritta può essere concesso, compatibilmente con le
necessità tecnico - organizzative e per una sola volta nell'anno, un periodo di
aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per
una durata MINIMA di 4 settimane consecutive. L'aspettativa deve essere
motivata da ragioni di studio o da motivi personali o familiari.
Nel
caso di uscita e rientro dell'operaio dal Territorio Nazionale il periodo di
aspettativa può essere frazionato in 2 periodi di minimo 2 settimane ciascuno.
I viaggi devono essere comprovati da idonea documentazione.
Si
ritiene opportuno ribadire (vedasi, da ultimo, nostra comunicazione del 30
maggio 2011) che, al fine di rendere agevoli e garantiti i rimborsi per crediti
vantati dalle imprese iscritte nei confronti della scrivente Cassa Edile di
Roma e provincia per integrazione malattia/infortuni, CIGO Apprendisti, PREVEDI
e così via, si invitano le Stesse a trasmettere, o comunque comunicare
nuovamente, il proprio attuale codice IBAN, controllando accuratamente la
correttezza dei dati dello stesso.
Tale
comunicazione, dovrà, altresì, riportare la ragione sociale, la sede
dell'impresa ed ogni altro dato utile per rendere sicura, da parte dell'Azienda
interessata, l'acquisizione, sul proprio conto corrente, di quanto ad Essa
spettante.
Quanto
sopra si rende necessario al fine di aver certezza, con il versamento
effettuato a mezzo bonifico bancario, dei relativi accrediti di quanto dovuto
per gli istituti sopra menzionati evitando, così operando, rischi che
pagamenti, effettuati tramite altri mezzi, possano andare persi o essere
trafugati come, a volte, verificatosi negli anni passati.
La
comunicazione in oggetto, debitamente timbrata e firmata dal Legale
Rappresentante, potrà essere anticipata, via fax, all'Ufficio Imprese dello
scrivente Ente (06.70.60.42.41) e comunque necessariamente trasmessa via PEC
all'indirizzo imprese.rm00@postepec.cassaedile.it.
Nessun commento:
Posta un commento