TITOLO I
INTERVENTI IN
MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I
FACILITAZIONE
DELLA FINANZA NELLA CRISI
Art.1 - Finanza
interinale
1.
All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo la parola "autorizzato"sono aggiunte le seguenti:
", anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161,
commi secondo e terzo,";
b)
dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il debitore che presenta
una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161,
sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo
ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di
essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, pre-deducibili
ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative
all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato
dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di
omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del
termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare
la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire
altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti,
deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale,
assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di
elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso,
sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio
con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di
autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di
linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della
domanda.";
c)
al terzo comma, dopo la parola "ipoteca"sono aggiunte le seguenti:
"o a cedere crediti".
Capo II
APERTURA ALLA
CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art.2 - Offerte
concorrenti
1.
Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il
seguente:
"Art.
163-bis (Offerte concorrenti). - Quando il piano di concordato di cui
all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di
un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e
verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o
di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie
conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle
condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche
dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento
abbia luogo prima dell'omologazione.
Nel
caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse
comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta
contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei
creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento
competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia
luogo prima dell'omologazione.
Il
tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero dispone d'ufficio
l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda
o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione
dei creditori. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo
stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che
ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione
degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli
eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve
fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame
delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le
garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità
del decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento
in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto
di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo
decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non
conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a
condizione.
Le
offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla
presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate
più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara
può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e
deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano
prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In
ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto
diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma,
quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti
del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e
dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato.
Il
debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità
all'esito della gara.
La
disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli
atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché
all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.".
2.
All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
la rubrica è sostituita con la seguente: "Cessioni";
b)
al primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In tal caso, il
tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista
dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il
termine entro cui la stessa deve essere eseguita.";
c)
il quinto comma è sostituito dal seguente: "Alle vendite, alle cessioni e
ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di
concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a
108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del
giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per
gli atti a questa successivi.".
Art.3 - Proposte
concorrenti
1.
All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nella rubrica, dopo la parola "procedura"sono aggiunte le seguenti:
"e proposte concorrenti";
b)
al secondo comma, numero 2), la parola "trenta"è sostituita con la
seguente "centoventi";
c)
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Uno
o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il
dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una
proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della
percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che
controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle
sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo
161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non
siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere
omessa qualora non ve ne siano.
Le
proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la
proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché
dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti
chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore
ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un
aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto
d'opzione.
I
creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto
di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.
Qualora
la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di
essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171,
deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi.".
2.
All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma
sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale fornisce ai creditori
che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa
assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la
presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in
suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma
primo, ultimo periodo.
La
disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da
parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di
offerte ai sensi dell'articolo 163-bis".
3.
All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, primo periodo, la parola: "dieci"è sostituita con la
seguente: "quarantacinque";
b)
dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Qualora nel termine di cui al
quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il
commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da
depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui
all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei
creditori.
La
relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione
tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa
quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici
giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene
redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini
dell'espressione del voto.".
4.
All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, infine, sono aggiunte le seguenti parole: "e quelle
eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma
quarto.";
b)
il secondo comma è soppresso;
c)
il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun creditore può esporre
le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può
esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le
eventuali proposte concorrenti.";
d)
dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Sono sottoposte alla
votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori,
seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.".
5.
All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, infine, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Quando
sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175,
quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la
maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale
quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella
presentata per prima.
Quando
nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le
maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice
delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al
quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha
conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il
termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i
creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio
dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si
applicano il primo e secondo periodo del presente comma.";
b)
al quarto comma, dopo le parole "quarto grado,"sono aggiunte le
seguenti: "la società che controlla la società debitrice, le società da
questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché".
6.
All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo
comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore è tenuto a compiere ogni
atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno
o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
Nel
caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta
provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta
proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al
tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale
i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti.
Il
soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai
creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del
debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario
giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario
giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermo
restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di
consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario
stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere
ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso,
qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la
convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la
delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa.
Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di
amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.".
Art.4 - Integrazione
del contenuto della proposta di concordato
1.
All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti:
"; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente
individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun
creditore.".
Capo III
MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE
Art.5 - Requisiti
per la nomina a curatore
1.
All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al terzo comma, la parola "due" è sostituita con la seguente:
"cinque"; è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non può
altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario
giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore,
nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale
funzione.";
b)
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Il
curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse
che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
104-ter.
La
sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine
alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla
luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto
comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse
dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.
E'
istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale
confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali
e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i
provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato,
nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il
registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al
pubblico.".
2.
Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.
Art.6 - Programma
di liquidazione
1.
All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento,"; infine, è aggiunto il seguente periodo:
"Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta
causa di revoca del curatore.";
b)
al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: "; f) il termine entro
il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.";
c)
dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il termine di cui alla
lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della
sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti
dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a
motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior
termine.";
d)
al terzo comma, dopo la parola "curatore" sono aggiunte le seguenti:
", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e dopo la
parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o società
specializzate";
e)
dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: "Il mancato rispetto dei
termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è
giusta causa di revoca del curatore.".
Art.7 - Chiusura
della procedura di fallimento
1.
Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
"La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è
impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere
la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio,
ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti
e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per
spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme
ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e
non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto
previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di
riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal
tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali
sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura
del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per
effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al
comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione
nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.";
b)
all'articolo 120 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nell'ipotesi
di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,
terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica
ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire
su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.".
Capo IV
CONTRATTI
PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art.8 - Contratti
pendenti
1.
All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
alla rubrica, le parole "in corso di esecuzione" sono sostituite
dalla seguente: "pendenti";
b)
il primo comma è sostituito dal seguente: "Il debitore con il ricorso di
cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il
decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro
contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a
sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione
del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione
del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo
scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione
del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.";
c)
al secondo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ferma
restando la pre-deduzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni
eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la
pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161,";
d)
è aggiunto, infine, il seguente comma: "In caso di scioglimento del
contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione
del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso
avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La
somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla
procedura.
Il
concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato
nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e
quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto
come credito anteriore al concordato.".
Capo V
ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA
Art.9 - Crisi
d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari
1.
Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto
il seguente:
"Art.
182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e
convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha debiti verso banche e
intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento
complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli
1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi
secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
banche e intermediari finanziari.
L'accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una
o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro
posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso
di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli
effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria
siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli
intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei
crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere
titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il
debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti
all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di
cui al primo comma dell'articolo 182-bis.
Ai
fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali
iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che
precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Il
debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il
ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle
banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti
dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al
quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del
ricorso.
Il
tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le trattative si
siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai
quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:
a)
abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli
delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b)
abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui
suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c)
possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore
rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando
fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene
stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti
della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di
una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di
cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle
trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e
un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli
interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
Nel
caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non
aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni
dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione
del professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La
comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o
l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti
nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle
opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma
quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il
decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi
dell'articolo 183.
In
nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi
precedenti, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove
prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità
di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli
effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di
locazione finanziaria già stipulati.".
Art.10 - Disposizioni
penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e
convenzione di moratoria
1.
Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 236:
1)
alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le
seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e
convenzione di moratoria»;
2)
al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le
seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla
sottoscrizione della convenzione di moratoria»;
3)
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si
applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b)
all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte
le seguenti: «, 182-septies».
Capo VI
RATEIZZAZIONE
DEL PREZZO
Art.11 - Rateizzazione
del prezzo
1.
All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti,
infine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli atti di liquidazione possono
prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma,
terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo
periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la
massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua
la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura
civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura
competitiva.".
TITOLO II
INTERVENTI IN
MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE
Capo I
MODIFICHE AL
CODICE CIVILE
Art.12 - Modifiche
al codice civile
1.
Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:
"Sezione
I-bis
Dell'espropriazione
di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo
gratuito
Art.
2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di
alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto
del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione,
che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,
compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può
procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il
pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato
trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto
pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando
il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione
esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il
debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla
conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui
al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la
sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da
parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore.".
Capo II
MODIFICHE AL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI
Art.13 - Modifiche
al codice di procedura civile
1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 480, secondo comma, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Il
precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con
l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento
concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo
agli stessi un piano del consumatore.»;
b)
all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando
la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso
contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere
inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica
denominata "portale delle vendite pubbliche".»;
2)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Su
istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una
o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione
nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione
nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono
equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o
settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei
quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.»;
c)
all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando
le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice
con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il
debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei
mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al
creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate
dal debitore.»;
d)
all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente:
«quarantacinque»;
e)
all'articolo 530:
1)
al settimo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice dispone
che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo
comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;
2)
è aggiunto, infine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo
comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il
versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore
a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e
587, primo comma, secondo periodo.»;
f)
all'articolo 532:
1)
al primo comma, le parole: "può disporre" sono sostituite dalla
parola: "dispone", e dopo le parole: "di competenza" sono
inserite le seguenti: "iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";
2)
al secondo comma, sono inseriti, infine, i seguenti periodi: "Il giudice
fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di
vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito
della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi
e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della
vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono
restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a
norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo,
anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice.";
g)
l'articolo 533, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Qualora
la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo
comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova
dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per
reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice.»;
h)
all'articolo 534-bis le parole: "può, sentiti gli interessati,
delegare" sono sostituite dalla parola: "delega";
i)
all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, primo periodo, la parola: "può" è sostituita dalle
seguenti: "o il commissionario possono";
2)
al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "del professionista"
sono inserite le seguenti: "o del commissionario";
3)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del
giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";
l)
all'articolo 545 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Le
somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo
di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per
un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale,
aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei
limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni
di legge.
Le
somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o
postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo
eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del
pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei
limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle
speciali disposizioni di legge.
Il
pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei
divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge è parzialmente inefficace.
L'inefficacia
è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
m)
all'articolo 546, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel
caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a
titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o
di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha
luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo
dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o
successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti
dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;
n)
all'articolo 567:
1)
al secondo comma, la parola "centoventi" è sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
2)
al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita dalla
seguente: «sessanta»;
o)
l'articolo 568 è sostituito dal seguente:
«Art.
568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto
riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e
dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
Nella
determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della
superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro
quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le
correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato
praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando
tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli
e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo,
nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;
p)
all'articolo 569:
1)
al primo comma, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente:
"quindici", e le parole da: "convocandolo" sino a: "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione", e la
parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "novanta";
2)
il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il giudice
disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a
novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere
proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la
cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato
a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le
modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di
cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice
dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la
vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà
rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.";
q)
all'articolo 571, secondo comma, le parole da: "al prezzo
determinato" alle parole: "articolo 568" sono sostituite dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza";
r)
all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito
nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
Se
il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di
vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla
vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo
superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di
assegnazione ai sensi dell'articolo 588.";
s)
all'articolo 573:
1)
al primo comma, dopo la parola: "invita" sono inserite le seguenti:
"in ogni caso";
2)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la gara non può avere
luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che
non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova
vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di
più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha
presentato l'offerta per primo.";
3)
è aggiunto, infine, il seguente comma: "Ai fini dell'individuazione della
migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni
prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro
elemento utile indicato nell'offerta stessa.";
t)
all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
«Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento
del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il
giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia
richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che
sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,
rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un
importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice
dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve
appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo
precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del
risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è
escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del
giudice.»;
u)
all'articolo 587, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei
confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro
dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato
a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario
che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.";
v)
all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di
offerte";
z)
all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "base stabilito
per l'esperimento di vendita per cui è presentata.";
aa)
all'articolo 590, primo comma, le parole "all'incanto" sono
soppresse";
bb)
all'articolo 591:
1)
alla rubrica la parola "nuovo" è soppressa;
2)
al primo comma, la parola "nuovo" è soppressa e dopo la parola
"incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà
rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";
3)
secondo comma, le parole da "di un quarto" sino a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente fino
al limite di un quarto";
4)
il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se al secondo tentativo la
vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione,
il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il
termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica
il secondo comma dell'articolo 590.";
cc)
all'articolo 591-bis:
1)
al primo comma, dopo le parole: "il giudice dell'esecuzione," sono
inserite le seguenti: "salvo quanto previsto al secondo comma,"; le
parole: "può, sentiti gli interessati, delegare" sono sostituite
dalla seguente: "delega";
2)
dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il giudice non dispone la
delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente
alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.";
3)
al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al punto 1) la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente:
"primo";
b)
al punto 7, dopo le parole: "articolo 590" sono inserite le seguenti:
"e 591, terzo comma";
4)
è, infine, aggiunto, il seguente comma: "Il giudice dell'esecuzione,
sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di
vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento
delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato
rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non
imputabile.";
dd)
all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il
giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
esclusivamente in relazione alla parte contestata.";
ee)
dopo l'articolo 631 è inserito il seguente:
«Art.
631-bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) - Se la
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine
stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del
processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630,
secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si
applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione
che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle
disposizione per l'attuazione del presente codice.»;
ff)
all'articolo 492-bis:
1)
al primo comma:
a)
la parola "procedente" è soppressa;
b)
sono aggiunti infine i seguenti periodi: "L'istanza non può essere
proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è
pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca
telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto".
2)
al secondo comma sono aggiunti infine, i seguenti periodi:
"L'ufficiale
giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo
comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario
prima che si proceda al pignoramento.".
2.
Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle
vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00
per l'anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di
funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016.
Art.14 - Modifiche
alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie e ad altre disposizioni
1.
Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 155-quinquies:
1)
la parola "procedente" è soppressa;
2)
è aggiunto, infine, il seguente comma: «La disposizione di cui al primo comma
si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-bis del
codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche
necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui
al periodo precedente è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente
comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
b)
all'articolo 161-ter, al secondo comma, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al
fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite
pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;
c)
dopo l'articolo 161-ter, è inserito il seguente:
«Art.
161-quater (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) - La
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del
professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in
mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche,
che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche
tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e sono rese disponibili
mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la
pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione
non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del
contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il
portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è
registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche
tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative
alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Il
portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei
dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il
mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»;
d)
dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente:
"Art.
169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei
mobili pignorati). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti
specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita
dei beni mobili pignorati. Alle domande è allegata la documentazione
comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie
di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito
il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in
quanto compatibili.";
e)
all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
"7)
in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale
presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la
normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del
procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le
eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento
del titolo in sanatoria;
8)
la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e
se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del
debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti
titoli;
9)
l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il
relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di
eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.";
2)
al terzo comma, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla
seguente: "trenta";
f)
l'articolo 173-quinquies, primo comma, è sostituito dal seguente: "Il
giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del
codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la
prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del
medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con
carte di debito, di credito o pre-pagate o con altri mezzi di pagamento
disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la prestazione della
cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima
richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari
finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può
rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è
rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è
stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la
dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.".
2.
Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-octies è inserito il
seguente:
«Art.
16-novies (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta
dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,
dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni
pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita) - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti
tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto
dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti
presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che
le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle
specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i
documenti allegati alle domande.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi
documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e
all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile.
3.
Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente
articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a
qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o pre-pagate o
con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito
bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel
processo civile.
4.
Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle
disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del
tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle
specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e
negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e
delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e
179-ter delle medesime disposizioni.
5.
La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al
presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della
giustizia.
6.
Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia
delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
7.
I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi
previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità
telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet
del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere
dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed
elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi
previsti dal presente articolo.».
3.
Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In
caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del
creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima
misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti
pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di
chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma
dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile, il compenso
previsto dal secondo comma non è dovuto. Negli altri casi di chiusura
anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo
periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.»;
b)
al quinto comma dopo le parole: "per cui si procede" sono aggiunte le
seguenti: «e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00»;
c)
al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La
residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario
coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e
funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».
4.
Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la
vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), è autorizzata
la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.
Art.15 - Portale
delle vendite pubbliche
1.
Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 è inserito il seguente:
«Art.
18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) - 1. Per la
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per
il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni
immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione
dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è
disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno
di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando
la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per
la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle
disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi
da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non
è dovuto.
2.
Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la
pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.
3.
Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il
funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo
sviluppo dei sistemi informatizzati.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN
MATERIA FISCALE
Art.16 - Deducibilità
delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese
di assicurazione
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche
all'articolo 106:
-
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela
iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a
titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono
rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio».
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015.
3.
In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le
perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a
titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare.
L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.
4.
L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui
al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014
e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate
dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e
per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5.
Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i
due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai
commi da 1 a 4.
6.
Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis)
rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti,
limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.»;
b)
all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis)
le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».
7.
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015.
8.
In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono
deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è
deducibile secondo le modalità stabilite al comma 9.
9.
L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le
riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in
vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il
5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per
il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10.
Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività
produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i
due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai
commi da 6 a 9.
11.
Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate
in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505
milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni
di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro
per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui
a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.
All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole
"con decreto" sono sostituite dalle seguenti "con uno o più
decreti".
Art.17 - Blocco
trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate
1.
I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate,
relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte
per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente articolo.
TITOLO IV
PROROGA DI
TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO
TELEMATICO
Art.18 - Proroga
degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari
1.
Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un
ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore
della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno
vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati
ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del
31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo
stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data
del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio
stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Art.19 - Disposizioni
in materia di processo civile telematico
1.
Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione
innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti
d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del
primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte
del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalità.»;
2)
al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti:
"il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente,";
b)
dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
«Art.
16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti
notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando
depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine,
di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non
telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio
1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia
munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto
notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto
consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la
notificazione.
Art.
16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando
l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,
l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio
separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2.
Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3.
Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la
copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di
posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata
telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.».
2.
Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e
degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi
compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei
consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro
2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018.
Art.20 - Misure
urgenti per la funzionalità del processo amministrativo
1.
Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b)
all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: "1° luglio 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
Art.21 - Disposizioni
in materia di fondo per l'efficienza della giustizia
1.
All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto,
infine, il seguente periodo:
"Il
Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma
e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi
del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo
proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo
dell'amministrazione giudiziaria.".
TITOLO V
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art.22 - Copertura
finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2,
14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a
49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a
93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a)
quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016,
a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b)
quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie
alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione
dell'articolo 21.
2.
Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge
190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già
previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema
giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota
prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage
formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.23 - Disposizioni
transitorie e finali
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di
concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui
all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11
nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b),
numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1,
lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e
secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti
dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso,
acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste
dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo
periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di
concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1,
lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1)
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8.
Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento
depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9.
Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha
comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone
una nuova vendita.
10.
Le disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e
lettera g), si applicano alle vendite disposte successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive
pendenti alla medesima data.
11.
La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel
testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 162 del 2014.
Art.24 - Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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