Nel
caso di specie, il dipendente si era difeso sostenendo che alcune delle ore di
permesso erano state effettivamente utilizzate per assistere la madre. Ciò non
toglie, però, che quelle rimanenti erano state utilizzate per soddisfare
esigenze di natura diversa.
In
particolare, gli ermellini, nel confermare la legittimità del recesso, hanno
posto l’accento sul disvalore sociale di una simile condotta, allorché aveva
posto a carico della collettività dei costi che nulla avevano a che fare con le
esigenze oggetto della tutela della Legge 104/1990.
Valerio
Pollastrini
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