1. Premessa
Nell’ambito
del processo di integrazione della gestione ex Enpals, con Circolare n. 154 del
03/12/2014 sono state date indicazioni in merito all’adozione, a partire
dall’1.1.2015, delle modalità di attribuzione delle posizioni contributive
aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro
dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell’espletamento di
tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge nei confronti
dell’Istituto.
Per
effetto di tale integrazione, con il presente messaggio e con specifico
riferimento alle imprese del settore dello spettacolo, si forniscono
indicazioni in merito al rilascio della procedura telematica per la richiesta e
la conseguente emissione on-line del certificato di agibilità, adeguata alla
luce dell’avvenuta estensione del sistema di identificazione delle suddette
imprese in base alla matricola INPS.
2. Certificato
di Agibilità
In
merito al quadro normativo di riferimento che disciplina l’adempimento in
parola, non essendo variata la normativa che presiede l’obbligo del possesso
del certificato di agibilità a tutela dei lavoratori artisti e tecnici occupati
nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e
successive modificazioni ed integrazioni, rimangono valide le disposizioni già
emanate in precedenza dall’Enpals; in particolare, si richiamano la circolare
Enpals n. 21 del 04/06/2002, nella quale viene riesaminata complessivamente la
normativa inerente al suddetto obbligo, e la circolare n. 17 del 10/12/2007,
che ha fornito indicazioni sulla procedura per la richiesta telematica del
certificato di agibilità (cfr. par 3.3 della circolare).
Si
rammenta, altresì, che la modalità di richiesta telematica del certificato di
agibilità è stata estesa anche a quello a titolo gratuito (cfr. circolare n.
144/2012).
3. Adeguamento
della procedura telematica per il rilascio del Certificato di agibilità
Alla
luce dell’integrazione di cui alla premessa, il principale adeguamento della
procedura per la richiesta del certificato di agibilità riguarda la
visualizzazione delle posizioni contributive(Matricole INPS) riferite al Codice
Fiscale dell’impresa, utilizzato per accedere al servizio.
Sulla
base dell’elenco delle posizioni contributive visualizzato per l’impresa, la
richiesta di un nuovo certificato di agibilità, la modifica (ove ricorrano le
condizioni) o la visualizzazione di una richiesta già inserita, verrà
effettuata selezionando la "Matricola" sulla quale si intende operare
e non più le posizioni identificate con "Codice Gruppo" e
"Numero Attività", alla luce del venir meno della prassi
precedentemente in uso di articolare gli adempimenti sulla base dell’attività
di impresa (cfr. circolare n. 154/2014, par. 4).
In
generale, nel merito della procedura in parola, stante il permanere del quadro
normativo di riferimento, si applica la logica preesistente (cfr. par. 3.3,
Circolare Enpals n. 17/2007).
Gli
adeguamenti realizzati sono stati introdotti al fine di gestire, in termini di
operatività, le diverse esigenze dell’impresa legate alle sue specifiche
caratteristiche. In particolare, a fronte di una richiesta di agibilità,
l’impresa potrà procedere indifferentemente all’inserimento preliminare dei
"Lavoratori" oppure delle "Occupazioni" (termine utilizzato
in procedura per indicare gli eventi nei quali sono impiegati lavoratori
appartenenti alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) dell’art. 3 del
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947), quindi procedere con l’associazione dei lavoratori
alle occupazioni, cui si riferiscono le prestazioni lavorative, avendo cura di
indicare la retribuzione giornaliera e la qualifica professionale rivestita dal
lavoratore.
A
tal proposito si precisa che, per la singola occupazione, la retribuzione
giornaliera indicata e la qualifica rivestita dal lavoratore dovranno essere le
medesime in ogni giorno di svolgimento della prestazione.
Nell’ipotesi
in cui, viceversa, siano state pattuite retribuzioni diverse e/o il lavoratore
debba rivestire diverse qualifiche nelle singole giornate, dovranno essere
aperte singole "Occupazioni", ognuna delle quali caratterizzata da
univocità con riferimento sia alla retribuzione giornaliera sia alla qualifica
rivestita.
Si
fa presente, inoltre, che ai fini della compilazione della richiesta del
certificato di agibilità, la medesima deve essere effettuata in relazione alla
singola "occupazione" svolta e che le date di svolgimento della
prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale.
In
particolare, nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano
contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della
prestazione, intendendo in tal modo che si tratta di giorni consecutivi di
prestazione.
Viceversa,
nell’ipotesi in cui le giornate lavorative non si susseguano tra loro, le
medesime andranno specificate singolarmente, con l’inserimento di distinti
periodi.
Con
riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali,
di cui al n. 23-bis) dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, inquadrati con
C.S.C. 7.07.11(cfr. Circolare n. 154/2014), è stata prevista una modalità
semplificata di richiesta del certificato di agibilità che prevede, al momento
dell’accesso, l’inserimento da parte del lavoratore esclusivamente
dell’Occupazione, del periodo e della data della stessa, la qualifica rivestita
e la retribuzione.
3.1 Nuova
funzionalità per la richiesta del certificato di agibilità da parte di
lavoratori delegati dal datore di lavoro.
In
considerazione delle peculiari modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro
nel settore dello spettacolo e dell’esigenza di provvedere tempestivamente alla
richiesta del certificato di agibilità, la cui acquisizione potrebbe essere
necessaria in tempi molto ristretti e celeri, è stata implementata una nuova
funzionalità nell’ambito della procedura on-line in esame che consente al
lavoratore espressamente delegato dal proprio datore di lavoro o committente di
richiedere per se stesso il certificato.
In
particolare, il datore di lavoro nei confronti del quale sussiste l’obbligo di
effettuare la richiesta del certificato di agibilità in relazione al lavoratore
dello spettacolo e in capo al quale rimane sia l’obbligo medesimo sia la
responsabilità dell’adempimento, previo rilascio al lavoratore di una specifica
delega e di una dichiarazione di responsabilità all’Istituto, può abilitare
singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi.
La
nuova funzione consente l’inserimento da parte del datore di lavoro del
lavoratore delegato in un elenco di lavoratori abilitati, associati alla
matricola azienda.
Il
lavoratore abilitato potrà esclusivamente inserire richieste di agibilità
riferite a proprie prestazioni lavorative, mentre non potrà eliminare o
modificare le richieste già inserite.
Viceversa,
solo il datore di lavoro potrà disabilitare lavoratori precedentemente inseriti
nella lista, modificare o eliminare richieste di agibilità effettuate da
lavoratori abilitati e visualizzare agibilità riferite ad altri utenti.
Per
l’accesso al servizio, il lavoratore dovrà preventivamente inserire la
matricola del datore di lavoro; l’accesso sarà subordinato al controllo,
effettuato dalla procedura, dell’abilitazione del lavoratore all’inserimento
delle richieste di agibilità secondo le limitazioni suddette. Tale funzionalità
può essere resa disponibile, con le stesse modalità e limiti, anche per i soci
lavoratori di società.
3.2 Possibilità
di associare la Richiesta di Agibilità ad Unità Operative della posizione
contributiva
Come
in precedenza chiarito, per effetto dell’adozione anche per le Imprese del
settore dello spettacolo, delle disposizioni in vigore per le aziende con
dipendenti in ordine all’apertura delle posizioni contributive aziendali, ai
fini dell’adempimento della richiesta del certificato di agibilità dovrà essere
utilizzata esclusivamente la matricola INPS.
Infatti,
come noto, la precedente prassi, che consentiva ai datori di lavoro dello
spettacolo e dello sport
professionistico di articolare gli adempimenti sulla base delle
"attività" di impresa, corrispondenti ad un insieme di assicurati
caratterizzati da profili di omogeneità (produzione di spettacolo, tipologia
contrattuale di lavoratori, etc.), è venuta meno per effetto dell’estensione ai datori di lavoro dello
spettacolo e dello sport professionistico delle disposizioni che disciplinano
l’apertura delle posizioni contributive aziendali per le aziende con dipendenti
(cfr. circolare n. 154/2014, par. 4).
Ad
ogni buon fine, fermo restando che ai fini contributivi tutti gli adempimenti fanno
riferimento alla posizione contributiva (matricola) dell’impresa, e che la
verifica di regolarità contributiva preliminare al rilascio del certificato di
agibilità riguarda la posizione aziendale nel sua interezza, le imprese che
avessero l’esigenza di raggruppare le richieste di agibilità secondo criteri di
omogeneità dei lavoratori, possono indicare, in fase di inserimento della
suddetta richiesta, l’informazione riferita all’Unità operativa, tra quelle
censite per la posizione contributiva (matricola) dell’impresa.
Si
rammenta che per "Unità operativa" si intende il luogo ove viene
svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr.
circolare n. 172/2010). Tali "Unità operative" dovranno
preventivamente essere censite tramite la apposita procedura telematica
"Comunicazione unità operativa/Accentramento contr." esposta
accedendo alla voce "Iscrizione e Variazione Azienda" presente nel
menu di sinistra della pagina del Portale "Servizi per le Aziende e
Consulenti".
Al
riguardo, si fa presente che, nel Flusso Uniemens, l’informazione dell’Unità
operativa viene raccolta a livello di "DenunciaIndividuale" del
lavoratore occupato in quella specifica Unità operativa.
3.3 Liste
Per
consentire all’impresa di poter disporre di uno strumento flessibile di
gestione delle richieste di agibilità inserite si è introdotta una nuova
funzionalità che consente di esportare in formato excel le suddette richieste,
filtrate secondo i criteri di estrazione scelti tra quelli resi disponibili. Le
liste riporteranno con i dati riepilogativi della richiesta, il dettaglio delle
Occupazioni e dei Lavoratori con la relativa qualifica e retribuzione
giornaliera.
3.4 Variazioni
Le
eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo
svolgimento della prestazione lavorativa seguono i criteri già noti, ovvero
potranno essere eseguite non oltre cinque giorni dall’evento, solo se dovute a
causa di forza maggiore e a condizione che sia fornita idonea documentazione
della predetta circostanza (cfr. circolare Enpals n. 17/2007, par. 3.3).
La
comunicazione della circostanza posta a fondamento della variazione dovrà
avvenire attraverso il Cassetto previdenziale aziende, indicando nell’oggetto
il numero dell’agibilità che si intende variare.
A
tal fine, le aziende, come di consueto, dovranno allegare alla comunicazione la
documentazione probante della causa di forza maggiore che legittimi la
variazione, in formato.pdf.
Esempio:
Si supponga essere la data corrente il 12 maggio e di avere richiesto un
certificato di agibilità con un occupazione per il periodo dal 5 al 10 maggio
con due lavoratori.
Si
verifichi, inoltre, la circostanza per cui un lavoratore il giorno 9 maggio non
abbia potuto effettuare la sua prestazione di lavoro.
Il
datore di lavoro potrà procedere alla modifica dell’occupazione in quanto il
giorno 9 maggio rientra nei limiti dei 5 giorni dalla data corrente.
La
procedura di variazione in modo automatico provvederà a proporre una prima
occupazione con periodo dal 5 al 8 maggio con i due lavoratori ed una seconda
occupazione, in modalità variazione, dal 9 al 10 maggio, sulla quale il datore
di lavoro sarà abilitato ad operare.
3.5 Verifica
regolarità contributiva
All’atto
della richiesta, la procedura telematica effettua il controllo in ordine alla
regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa.
Si
evidenzia che la suddetta regolarità contributiva viene effettuata a livello di
Codice Fiscale dell’Azienda, pertanto concerne tutte le posizioni contributive
aperte dall’impresa eventualmente anche su Gestioni diverse.
Qualora
dovesse essere verificata la sussistenza di debiti contributivi accertati
contabilmente, la procedura inibisce l’emissione del certificato di agibilità,
che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione, anche
attraverso la dilazione in forma rateale, dei predetti debiti contributivi
ovvero della produzione di idonea garanzia, nella forma di fideiussione
bancaria o assicurativa, di importo pari all’ammontare dei debiti medesimi.
Si
precisa che il rilascio del certificato di agibilità non è inibito dalla
procedura qualora detti debiti contributivi siano già interessati da un piano
di dilazione di pagamento in forma rateale; allo stesso modo, il certificato
sarà rilasciato anche nel caso in cui i debiti accertati siano oggetto di
contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale, oppure siano stati
oggetto di disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti ed, infine,
qualora affidati all’AdR per la riscossione coattiva, in relazione agli stessi
sia stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione.
4. Indicazioni
per l’accesso al Servizio
Il
servizio di Richiesta del Certificato di Agibilità erogato tramite la nuova
procedura telematica sarà disponibile sul Sito INPS nell’ambito dei
"Servizi per le Aziende e Consulenti" della sezione "Servizi On
Line", a partire dal 01 giugno 2015.
Il
Sevizio potrà essere raggiunto attraverso il percorso:
"Servizi
on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e
Professionisti" oppure in alternativa:
"Servizi
on line > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per le aziende e
consulenti" previa identificazione tramite PIN INPS con profilo Aziende,
Consulenti e Professionisti.
La
nuova procedura telematica sarà disponibile selezionando, nel menu di sinistra
della pagina del Portale "Servizi per le Aziende e Consulenti", la
voce "Servizi Settore Sport e Spettacolo" e quindi direttamente la
voce di sottomenu "Richiesta Agibilità".
Si
rammenta che le comunicazioni delle eventuali variazioni del certificato di
agibilità e della relativa documentazione probante delle circostanze che
legittimano tali variazioni vanno inoltrate attraverso la funzione
"Contatti" del Cassetto previdenziale Aziende, accessibile dai
"Servizi per aziende e consulenti".
4.1 Modalità di
accesso per singoli utenti (lavoratori abilitati dal datore di lavoro)
Con
riferimento alla modalità operativa di cui al paragrafo 3.1 del presente
messaggio, l’accesso alla procedura telematica di richiesta agibilità da parte
di lavoratori delegati a tale adempimento da parte del datore di lavoro, potrà
essere effettuata accedendo al servizio sul Portale INPS da:
"Servizi
on line>Servizi per il cittadino" utilizzando il proprio PIN personale
(profilo cittadino).
Nell’elenco
dei servizi disponibili verrà esposta la voce: "Richiesta agibilità per
lavoratori dello Spettacolo abilitati".
Il
servizio sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
Il
lavoratore abilitato che non avesse richiesto ancora un PIN INPS per l’accesso
ai servizi telematizzati, può richiederlo direttamente tramite l’apposita
funzione esposta sul Portale INPS.
4.2 Ulteriori
indicazioni operative
A
partire dalla data del 1 giugno 2015 non potranno più essere effettuate nuove
richieste di agibilità con la preesistente applicazione esposta nel menu di
sinistra della pagina del Portale "Servizi per le Aziende e
Consulenti", sotto la voce "Richieste di agibilità e denunce on line
(ante 2015)" di "Servizi Settore Sport e Spettacolo".
Ai
fini della gestione del transitorio sarà comunque consentito, fino alla data
del 30 giugno 2015, variare richieste di agibilità già inserite nella
precedente modalità.
A
partire dal 1 luglio 2015 non sarà più possibile inserire nuove date in
richieste di agibilità già rilasciate per periodi non ancora decorsi a quella
data, comunicate con la preesistente procedura.
Le
uniche operazioni abilitate, nei limiti previsti dalla normativa, saranno
l’eliminazione di Occupazioni e/o la variazione della qualifica e dell’importo
della retribuzione giornaliera del lavoratore.
Nessun commento:
Posta un commento