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giovedì 28 maggio 2015

Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente

INPS – Circolare n.107 del 27 maggio 2015

Decreto Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 - Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente

SOMMARIO: Premessa
1. Il quadro normativo
2. Finalità
3. Fattispecie previste
4. Cassa Integrazione Guadagni in deroga
4.1 Requisiti soggettivi
4.2 Causali di concessione del trattamento
4.3 Trattamento d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali:
-         Flusso di Gestione della Cig in deroga regionale
-         Tempi e modalità di presentazione delle domande dell’azienda
-         Limiti di durata massima del trattamento
-         Controlli da parte dell’Istituto
4.4 Trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa
5. Indennità di Mobilità in deroga
5.1 Limiti massimi di durata del trattamento
5.2 Informazioni disponibili nel SIP
5.3 Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini del monitoraggio
5.4 Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini della liquidazione della prestazione
6. Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga
7. Monitoraggio
8. Disposizioni finali e transitorie

Premessa
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 1 agosto 2014, ha emanato il decreto n.83473, pubblicato il 4 agosto 2014 sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 settembre 2014, ha adottato la relativa circolare esplicativa n.19 e in data 24 novembre 2014 la nota n. 5425, recante definizione di aspetti applicativi del D.I. n.83473 (ndr D.M. n.83473) sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Infine, in data 5 maggio 2015, il suddetto Ministero, attraverso la nota n.2241 dell’Ufficio legislativo, ha fornito ulteriori e puntuali indicazioni sul flusso di gestione delle domande di Cig in deroga regionale, ex art. 2 commi 6, 7 e 12 del sopracitato decreto e sui relativi controlli che l’Istituto dovrà effettuare; tali indicazioni sono state recepite nella presente circolare.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione ed in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate - dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui all’art.6.

1. Il quadro normativo
L’art.2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese.
Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all’art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni.
In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n.83473, di cui in data 29 ottobre 2014 è stata pubblicata un’ "errata corrige".

2. Finalità
L’art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell’attuale sistema, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n.92.
Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell’art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92.

3. Fattispecie previste
Il decreto interministeriale disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri individuati dalla norma di cui all’art.4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85, le cui tipologie sono esplicate nella sopracitata circolare n.19 del Ministero del lavoro come di seguito elencate:
- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.

4. Cassa Integrazione Guadagni in deroga
L’art.2 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. La circolare esplicativa citata in premessa ha specificato alcuni aspetti, di seguito riportati.

4.1 Requisiti soggettivi
In particolare, le disposizioni contenute all’art.2 prevedono al comma 1 i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.
Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto stabilisce che l’integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento.
Nelle disposizioni finali e transitorie, l’art.6, comma 1 del decreto, facendo riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga per l’anno 2014 stabilisce, altresì, che, in deroga all’art.2, comma 1, le prestazioni possano essere concesse ai succitati lavoratori subordinati, che siano in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni.
Al riguardo e considerando il carattere restrittivo del requisito rispetto a quello già previsto dalla normativa previgente -90 giorni- la circolare esplicativa ha precisato che il requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni deve essere applicato alle prestazioni concesse in base agli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, e in sede governativa per le imprese cd. plurilocalizzate a decorrere dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto.
Per i lavoratori in somministrazione, ai fini dell’accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, secondo quanto stabilito dalla citata nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, l’anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l’agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. In questi casi il rapporto di lavoro è infatti instaurato tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato presso un utilizzatore.
Quanto alle aziende destinatarie della cassa integrazione guadagni in deroga l’art.2, comma 3, prevede che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile. Con la sopracitata circolare n.19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti), in quanto il piccolo imprenditore è di fatto sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge. La nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, precisa inoltre che anche le cooperative sociali, di cui alla legge dell’8 novembre 1991, n.381, evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all’art.2082 c.c.
Infine, l’art.2, comma 8 ha sottolineato che, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’impresa deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc...). Si ritiene che tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale.
In particolare si sottolinea che per quanto previsto dal decreto in argomento, per "permessi" si intendono i permessi a qualsiasi titolo retribuiti, mentre per "ferie residue e maturate" si intendono, come da nota ministeriale prot n.5425 del 24 novembre 2014, quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni; sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure programmate.

4.2 Causali di concessione del trattamento
L’art.2, comma 1, elenca altresì le causali di concessione del trattamento che può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva.
Tali causali sono:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Si evidenzia che, secondo quanto stabilito dall’art.2, comma 2, il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa. La circolare ministeriale n.19 dell’11 settembre 2014 ha chiarito inoltre che, con riferimento alla sussistenza delle causali, si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.
Per quanto attiene, infine, al settore della pesca, il comma 5 dell’art.2 precisa che il trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori del settore in parola è concesso sulla base delle causali individuate in sede di specifici accordi ministeriali.

4.3. Trattamento d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, considerate le disposizioni contenute nel decreto interministeriale in argomento e nella nota ministeriale n.9179 del 23 aprile 2015, le Direzioni regionali dell’Istituto territorialmente competenti, fatto salvo il permanere in capo alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito delle attività di monitoraggio aggregato dei flussi finanziari, dovranno monitorare le spese delle Regioni e Province autonome al fine del rispetto del limite delle risorse finanziarie ad esse assegnate.
Di seguito si espone in dettaglio il nuovo flusso gestionale, considerando che le disposizioni di cui al decreto in argomento si applicano, come previsto dall’art.6, comma 1, esclusivamente agli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, a far data dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui all’art.6, commi 2 e 3.

Flusso di Gestione della Cig in deroga regionale
In relazione alla Cig in deroga regionale si evidenzia che, da ultimo, con nota n.9179 del 23 aprile u.s., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha apportato modifiche di natura sostanziale al flusso di gestione delle domande, così come era previsto dall’art.2, commi 6, 7 e 12 del "decreto criteri deroga".
In particolare, l’art.2, comma 6, del suddetto D.I. n.83473 (ndr art.2, comma 6, del suddetto D.M. n.83473) prevede che le Regioni e le Province autonome, allo scopo di assicurare la verifica preventiva della compatibilità finanziaria a cui è tenuto l’INPS, debbano comunicare prontamente all’Istituto gli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 7 dello stesso articolo.
La verifica preventiva della compatibilità finanziaria presuppone la determinazione esatta del budget assegnato ad ogni singola regione ed utilizzabile per la gestione degli ammortizzatori in deroga, prima dell’inizio della stipula degli accordi regionali. L’assegnazione delle risorse alle Regioni in un momento successivo rispetto ai periodi di intervento, ha determinato per le regioni la difficoltà di comunicare prontamente all’Inps gli accordi stipulati e quindi di rispettare quanto previsto dal D. I. n. 83473 (ndr D.M. n.83473).
Considerato che tale problematica si ripropone anche in relazione all’annualità 2015, l’Istituto è stato esonerato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia per l’anno 2014 che per l’anno 2015, dall’effettuare le verifiche ed i controlli relativi alla compatibilità finanziaria a carattere preventivo previsti dal D.I. n.83473 (ndr D.M. n.83473) sugli accordi stipulati in sede istituzionale e dalla successiva verifica di coerenza della determinazione regionale con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato, come previsto dal comma 12 dell’art.2 del decreto.
In considerazione di quanto sopra esposto, l’Inps dovrà pertanto effettuare solamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.
Le Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi stipulati sia in data anteriore che posteriore all’entrata in vigore del decreto in argomento dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero fittizio "33334". Le Direzioni regionali INPS, con il supporto delle apposite schede di rendicontazione della spesa presenti sul SIP, dovranno monitorare le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di finanziamento concesso ad ogni Regione e Provincia autonoma.
Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2015 riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a far data dal 4 agosto 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero fittizio "33335" e le sedi INPS, nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d’intervento il codice "699".

Tempi e modalità per la presentazione delle domande dell’azienda
Il decreto testualmente recita "l’azienda presenta, in via telematica, all’INPS e alla Regione, la domanda... corredata dall’accordo, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro..."; pertanto, come chiarito anche in sede ministeriale, le aziende possono trasmettere telematicamente le domande di CIG in deroga all’INPS ovvero alle Regioni, in via alternativa.
Considerato che per le domande presentate all’INPS, così come per quelle presentate alla Regione, deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo "data sottoscrizione accordo", si precisa che tale data deve essere anteriore alla data di inizio del periodo di intervento richiesto. L’assenza della valorizzazione di tale campo inibirà l’invio della domanda e verrà restituito un opportuno messaggio di errore.
a) Domande presentate all’Inps
In particolare in caso di trasmissione all’INPS, la domanda di CIG in deroga (SR100) dovrà essere presentata dall’azienda in via telematica sulla consueta piattaforma DigiWeb, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, come previsto dall’art.2 comma 7, nel rispetto delle modalità attualmente in uso.
Nella domanda all’INPS (SR100) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il campo "data della sottoscrizione dell’accordo".
Come previsto all’art.2, comma 7, in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Conseguentemente, per le domande presentate fuori termine, il cui periodo richiesto è già totalmente trascorso al momento della presentazione, la procedura DigiWeb, pur consentendone l’invio, restituisce un messaggio di evidenza all’utente, con il quale si comunica che la domanda non sarà presa in carico.
Viceversa, per le domande presentate fuori termine, ma il cui periodo richiesto non è totalmente scaduto al momento della presentazione della domanda (SR100), la procedura DigiWeb inibisce l’invio e restituisce un messaggio di evidenza all’utente, con il quale si invita lo stesso a rimodulare il periodo di intervento richiesto sulla base di quanto previsto dall’art.2, comma 7 "presentazione tardiva della domanda".
b) Domande presentate in Regione
In caso di presentazione della domanda di CIG in deroga direttamente all’Ente Regione da parte delle aziende, la Regione, unitamente alla determina di concessione, dovrà trasmettere in SIP anche i modelli di domanda (SR100) ad essa riferiti. Sarà cura della Regione verificare il rispetto dei termini di presentazione delle domande, come previsto dal comma 7 dell’art.2 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 (ndr comma 7 dell’art.2 del D.M. n.83473 del 1 agosto 2014).

Limiti di durata massima del trattamento
Il decreto n.83473 in argomento prevede dei limiti di durata massima del trattamento in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta, considerando tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga e/o proroga, così come individuati ai cc. 9 e 10 e nel rispetto dei dettami del successivo comma 11, distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all’art.3, commi da 4 a 41, della legge 28 luglio 2012, n.92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina.
Si riportano al riguardo sinteticamente i limiti temporali massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente:

A)    IMPRESE NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETA’

Annualità di riferimento
Durata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
11 mesi nell’arco di un anno
1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
5 mesi nell’arco di un anno

B)    IMPRESE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETA’

Annualità di riferimento
Durata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
11 mesi nell’arco di un anno
1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
5 mesi nell’arco di un anno

I limiti di durata massima di concessione del trattamento - in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte - sono da computarsi con riferimento all’anno solare.

Controlli da parte dell’Istituto
I controlli sui decreti regionali verranno effettuati da parte dell’Istituto, come di seguito specificato.
Decreti regionali per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi successivi all’entrata in vigore del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio "33334" L’Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi successivi all’entrata in vigore del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio "33334" dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.
La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall’azienda, dovrà verificare:
a) che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (art.2, comma 8);
b) che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 11 mesi, come evidenziato nel paragrafo precedente;
c) lo "stato azienda", dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la sede non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovrà informare la Regione.
In particolare, nei casi a) e b) la Regione potrà emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l’operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema Unico, la funzione "ripristina su DigiWeb" a seguito del cui utilizzo, la Regione potrà procedere a nuovo decreto mediante l’utilizzo del Flusso di Rettifica disponibile sul SIP.
Successivamente all’autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà - oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere - anche il controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 8 mesi.

Decreti regionali per periodi di competenza 2014 ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio "33336"
Per quanto attiene i decreti regionali ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 per periodi di competenza 2014 trasmessi con il codice fittizio "33336", l’Istituto dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali - oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere - esclusivamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi, per la specifica finalità prevista dal suddetto art.6, comma 3.

Decreti regionali per periodi di competenza 2015 trasmessi con il codice fittizio "33335" L’Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2015 trasmessi con il codice fittizio "33335" dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.
La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall’azienda, dovrà verificare:
a) che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (art.2, comma 8);
b) che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 5 mesi, come evidenziato nel paragrafo precedente;
c) lo "stato azienda", dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale la sede non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovrà informare la Regione.
In particolare, nei casi a) e b) la Regione potrà emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l’operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema Unico, la funzione "ripristina su DigiWeb" a seguito del cui utilizzo, la Regione potrà procedere a nuovo decreto mediante l’utilizzo del Flusso di Rettifica disponibile sul SIP.
Successivamente all’autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà - oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere - anche il controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 12 mesi.
L’art.2, comma 14, del decreto in argomento prevede espressamente che le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Tale termine, come da indicazioni ministeriali, non ha carattere perentorio.
Pertanto, la sede territorialmente competente provvederà all’elaborazione dei trattamenti a seguito delle relative autorizzazioni emesse, previa presentazione da parte delle aziende dei modelli SR41, per l’erogazione del trattamento con pagamento diretto.

4.4. Trattamento d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, l’accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero del lavoro per ricorrere al programma d’intervento espresso.
Si considerano validamente presentate le domande di richiesta d’intervento trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre 20 giorni dalla data d’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Ai sensi del comma 13 dell’art.2 il Ministero vigilante effettua l’istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla quantificazione dell’onere connesso, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, ed invia lo schema di decreto di concessione al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne il concerto entro i successivi 15 giorni.
Entro 5 giorni dall’adozione del decreto di concessione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’INPS a cui è affidato il monitoraggio di cui all’art.5 del D.M. n.83473.
All’emissione del decreto di concessione l’azienda provvederà a trasmettere all’INPS la domanda (SR100) indicando il numero di tale decreto, il numero dei beneficiari e le ore effettivamente impegnate durante il periodo dell’intervento previsto e comunque fino alla data di presentazione della domanda stessa.
La sede territorialmente competente procederà ad autorizzare le domande riferite al decreto interministeriale di concessione secondo le modalità attualmente in uso.

5. Indennità di Mobilità in deroga
La concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
Il comma 1, dell’art.3 prevede, in particolare, che il trattamento di mobilità in deroga possa essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 4.1 con riferimento ai piccoli imprenditori, come previsto dalla circolare n.19 dell’11 settembre 2014 del Ministero vigilante ed alle cooperative sociali come previsto nella nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014.
Il comma 1 dell’art.3 stabilisce che la mobilità in deroga può essere concessa ai "lavoratori disoccupati che sono in possesso dei requisiti di cui all’art.16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223". Pertanto, in continuità con quanto finora previsto, si intende che la mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori subordinati, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, sia a termine che non a termine, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
La suddetta circolare n.19 ha chiarito che quanto previsto dall’art.3, comma 1 del decreto in oggetto, cioè che la mobilità in deroga è rivolta a coloro che "risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro", si intende che la concessione della mobilità in deroga è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla base di quanto chiarito nella circolare n.19, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’ha richiesto. Queste verifiche dovranno essere eseguite a cura dell’operatore di sede.
Se nella fase di istruttoria di una pratica di mobilità in deroga l’operatore di Sede dovesse constatare che la Regione ha emesso un provvedimento di concessione di mobilità in deroga per un lavoratore nelle condizioni appena descritte, verrà inviata una lettera di comunicazione al lavoratore ed alla Regione che ha emesso la delibera con l’indicazione dell’impossibilità per l’Istituto di dare esecuzione al provvedimento perché il lavoratore interessato ha già usufruito dell’ammortizzatore ordinario oppure aveva diritto all’ammortizzatore ordinario.
Il Ministero ha anche precisato che in caso di proroga di mobilità in deroga i lavoratori che avevano usufruito di un trattamento in deroga dopo un trattamento ordinario possono beneficiare della proroga della mobilità in deroga. A seguito dell’entrata in vigore del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 (ndr D.M. n.83473 del 1 agosto 2014), su avviso ministeriale, non possono essere concessi trattamenti  di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto all’evento del licenziamento, ovvero a trattamenti già conclusi (nota n.7065, dell’11 dicembre 2014, della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali).
Il decreto in oggetto stabilisce che il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento di mobilità in deroga concesso, debba presentare un’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.
Per aiutare le Regioni e Province autonome nella fase di istruttoria dei decreti di concessione verranno integrate le informazioni già disponibili in SIP.

5.1 Limiti massimi di durata del trattamento
La circolare ministeriale n.19 dell’11 settembre 2014 ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

A) LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER ALMENO TRE ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI

Periodo di riferimento
Durata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
5 mesi nell’arco del periodo (1)
 
5 + ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n.218 del 6 marzo 1978 (1)
1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Il trattamento NON può essere erogato
Dall’1 gennaio 2017
Il trattamento NON può essere più erogato

1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto

I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

C)    LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO NON ABBIANO MAI BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA OPPURE ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE ANNI

Periodo di riferimento
Durata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
7 mesi nell’arco del periodo (1)
 
7 + ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 (1)
1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
6 mesi nell’arco del periodo
 
6 + 2 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 
Dal 1 gennaio 2017
Il trattamento NON può essere più erogato

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto

Per questi lavoratori (sub B) la durata complessiva del trattamento - comprensiva dei periodi autorizzati nel 2014 - non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015 - 2016.
A far data dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, commi 70 e seguenti, della legge del 28 giugno 2012, n.92, sono abrogate le disposizioni normative che regolano l’istituto della mobilità, anche con riferimento a specifici settori.
Nella nota n.5425 del 24 novembre 2014 il Ministero ha precisato che, con riferimento all’annualità 2014, i sette mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell’arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile la prosecuzione nel 2015. Per tale fattispecie, i limiti di durata per l’anno 2015 sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218.
Ai fini del computo dei "periodi di prestazioni di mobilità in deroga già percepiti", si intende per "mobilità in deroga", solo le mobilità concesse, dalle Regioni o dal Ministero, ai sensi dei decreti adottati con gli stanziamenti messi a disposizione dalle varie leggi finanziarie; non sono, pertanto, da considerare mobilità in deroga le prestazioni concesse dal Ministero ai sensi delle seguenti leggi:
- Vettori aerei (art.1 bis, comma 1, legge del 3 dicembre 2004, n.291 ed art.2, comma 1, legge del 27 ottobre 2008, n.166);
- Gestioni aeroportuali (art.2, comma 37, legge del 22 dicembre 2008, n.203);
- Sanità Privata (art. 41, comma 7, legge del 27 dicembre 2002, n.289);
- Petrolifero e Petrolchimico (art.1, comma 1, D.L. dell’11 giugno 2002, n.108);
- Tessile (art.1, comma 2, D.L. dell’11 giugno 2002, n.108);
- Trattamento equivalente alla mobilità (art.19, comma 10 bis, D.L. del 29 novembre 2008, n.185);
- Commercio (50-200), istituti di vigilanza (+15), agenzie di viaggio (+50) - (art.7, comma 7, D.L. del 20 maggio 1993, n.148 e finanziarie successive di rifinanziamento fino al 2012, perché dal 2013 con la legge del 28 giugno 2012, n.92 diventa mobilità ordinaria).

5.2 Informazioni disponibili nel SIP
Con riguardo all’annualità 2015, nel momento in cui un lavoratore cessato dal servizio invia all’INPS una domanda di mobilità in deroga inviata telematicamente il sistema renderà visibile questa domanda alla Regione o Provincia autonoma dove è residente il lavoratore cessato dal servizio indipendentemente da quale sia la Regione dov’era ubicata l’unità produttiva che l’ha licenziato.
Oltre ai dati già esposti nel SIP relativamente alle domande di mobilità in deroga sono state aggiunte due nuove informazioni per consentire alla Regione di effettuare la quantificazione dei limiti di spesa che deve essere indicata nei decreti di concessione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto in argomento: il numero di giornate di mobilità in deroga già percepite dal lavoratore, al momento dell’invio della domanda inviata telematicamente, e la stima del costo giornaliero della mobilità in deroga (relativo all’indennità e alla contribuzione figurativa).

5.3 Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini del monitoraggio
La Regione o Provincia autonoma invia, tramite SIP, utilizzando come numero di decreto il numero fittizio "33334" per l’anno 2014 oppure "33335" per l’anno 2015, il decreto di concessione della mobilità in deroga contenente la lista dei lavoratori con l’indicazione -per ogni lavoratore individuato per codice fiscale - del periodo "dal" "al" di mobilità in deroga concesso. Il decreto deve inoltre contenere obbligatoriamente la data dell’accordo stipulato presso le Regioni o ad esse comunque inviati, ed una stima della spesa prevista.

5.4 Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini della liquidazione della prestazione
La struttura Inps competente per residenza del lavoratore verificata la presenza in SIP del decreto di concessione regionale della mobilità in deroga, nonché il rispetto dei termini di presentazione della domanda di mobilità in deroga, presentata in via telematica dal beneficiario, procederà, effettuati i consueti controlli, alla liquidazione della prestazione.
Per liquidare la prestazione di mobilità, inoltre, la sede utilizza i codici di intervento che saranno comunicati con successivi messaggi. Nel caso di decreti regionali inviati con il numero fittizio di decreto "33334" per l’anno 2014, per accordi successivi al 3 agosto 2014, dovrà utilizzare uno dei codici indicati nel messaggio n.3364 del 18 maggio 2015. Tali codici consentiranno il controllo del periodo di mobilità in deroga già percepito dal beneficiario, bloccando l’erogazione della prestazione in caso di superamento dei limiti previsti dal D.I. 83473 (ndr D.M. 83473).

6. Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga
L’art.4 del decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga e precisa che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga in nessun caso possano essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrono condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.
Con riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di Solidarietà Residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti.
Con riferimento alla mobilità in deroga si fa presente che la concessione è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla base di quanto chiarito nella circolare ministeriale n.19 dell’11 settembre 2014, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo il periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’ha richiesto. Inoltre il Ministero vigilante ha chiarito altresì che, a seguito dell’entrata in vigore del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 (ndr D.M. n.83473 del 1 agosto 2014), non possono essere concessi trattamenti di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto all’evento del licenziamento, ovvero a trattamenti già conclusi.

7. Monitoraggio
L’art.5 del "decreto criteri deroga" pone a carico dell’Istituto l’obbligo di effettuare il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili. Tali dati saranno comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione e alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali- al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa.

8. Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni previste all’art.6 del decreto in oggetto, prevedono l’emissione di uno specifico decreto interministeriale per la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, nel rispetto dei limiti, così come previsti dal suddetto comma, di 55 milioni di euro, nell’ambito delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
In ogni caso gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.
Pertanto in questa fattispecie il flusso gestionale seguirà le modalità già previste per l’erogazione dei trattamenti per le aziende plurilocalizzate (deroga interministeriale): le aziende, al momento della presentazione della domanda su DigiWeb, dovranno utilizzare come numero di decreto il numero dello specifico decreto interministeriale emanato.
Inoltre, al fine di assicurare la graduale transizione al nuovo sistema introdotto dal decreto in oggetto, il Ministero ha previsto che le Regioni e Province autonome possano concedere trattamenti di "Cig in deroga" anche in deroga ai criteri previsti all’art.2 del decreto in esame esclusivamente entro il limiti di spesa di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse che il Ministero attribuirà alle singole Regioni e Province autonome.
Per i decreti che le Regioni trasmetteranno all’INPS ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.I. n.83473 (ndr art.6, comma 3 del D.M. n.83473) sarà effettuato un distinto monitoraggio. In particolare, come chiarito dalla nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, al fine di consentire all’Inps il suddetto monitoraggio, le Regioni e le Province autonome dovranno espressamente indicare nella determinazione concessoria l’impiego delle risorse finanziarie di cui all’art.6, comma 3, del decreto in argomento.
Pertanto le Regioni e le Province autonome, tramite il Sistema Informativo dei Percettori, per trasmettere i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2014, riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a decorrere dal 4 agosto 2014, ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.I. n.83473 (ndr art.6, comma 3 del D.M. n.83473), dovranno utilizzare come numero di decreto il numero fittizio "33336" e le sedi INPS nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d’intervento il codice "699".
Infine si precisa che, con nota n.3090 del 29 ottobre 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha modificato il comma 3 dell’art.6 del nominato decreto, stabilendo che le Regioni e le Province autonome possono disporre anche per la mobilità la concessione dei trattamenti in deroga ai criteri di cui all’articolo 3. Pertanto le Regioni e le Province autonome, tramite il Sistema Informativo dei Percettori, per trasmettere i provvedimenti concessori di mobilità in deroga per periodi di competenza 2014, riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a decorrere dal 4 agosto 2014, ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.I. n.83473 (ndr art.6, comma 3 del D.M. n.83473), dovranno utilizzare come numero di decreto il numero fittizio "33336" e le sedi INPS, nel liquidare le prestazioni, dovranno inserire come codice intervento per la mobilità in deroga uno dei codici indicati nel messaggio n.3244 del 12 maggio 2015; pertanto, per detti codici non seguirà alcun controllo sulla data di presentazione della domanda di mobilità in deroga e sui periodi oggetto della decretazione regionale.
In seguito alla nota n.2241 del 5 maggio 2015, dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che ha fornito ulteriori e puntuali indicazioni sul flusso di gestione delle domande di Cig in deroga regionale, ex art.2 commi 6, 7 e 12 del decreto in argomento e sui relativi controlli che l’Istituto dovrà effettuare - si rende noto che sono in fase di implementazione le procedure informatiche dei flussi informativi e di controllo necessarie all’erogazione dei trattamenti. Pertanto, per le sedi territoriali dell’Istituto non sarà possibile procedere all’autorizzazione e ai conseguenti pagamenti prima dell’aggiornamento delle nuove procedure il cui rilascio, previsto entro la fine della prima settimana di giugno, sarà comunicato con apposito messaggio.

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