Decreto
Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 - Criteri di concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente
SOMMARIO:
Premessa
1.
Il quadro normativo
2.
Finalità
3.
Fattispecie previste
4.
Cassa Integrazione Guadagni in deroga
4.1
Requisiti soggettivi
4.2
Causali di concessione del trattamento
4.3
Trattamento d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali:
-
Flusso
di Gestione della Cig in deroga regionale
-
Tempi
e modalità di presentazione delle domande dell’azienda
-
Limiti
di durata massima del trattamento
-
Controlli
da parte dell’Istituto
4.4
Trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base di accordi
sottoscritti in sede governativa
5.
Indennità di Mobilità in deroga
5.1
Limiti massimi di durata del trattamento
5.2
Informazioni disponibili nel SIP
5.3
Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini del monitoraggio
5.4
Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini della liquidazione della
prestazione
6.
Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga
7.
Monitoraggio
8.
Disposizioni finali e transitorie
Premessa
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in data 1 agosto 2014, ha emanato il decreto
n.83473, pubblicato il 4 agosto 2014 sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 settembre 2014,
ha adottato la relativa circolare esplicativa n.19 e in data 24 novembre 2014
la nota n. 5425, recante definizione di aspetti applicativi del D.I. n.83473
(ndr D.M. n.83473) sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga.
Infine,
in data 5 maggio 2015, il suddetto Ministero, attraverso la nota n.2241
dell’Ufficio legislativo, ha fornito ulteriori e puntuali indicazioni sul
flusso di gestione delle domande di Cig in deroga regionale, ex art. 2 commi 6,
7 e 12 del sopracitato decreto e sui relativi controlli che l’Istituto dovrà
effettuare; tali indicazioni sono state recepite nella presente circolare.
Le
disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in
sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione ed
in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate - dal giorno della
data di pubblicazione del decreto medesimo, ferme restando le limitazioni e le
previsioni di cui all’art.6.
1. Il quadro
normativo
L’art.2,
commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto anche per
gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione
delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione
o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga
alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il
nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando
la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del paese.
Perdurando
le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente
intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla
legge 18 luglio 2013, n.85, ad incrementare le risorse destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo,
all’art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di
tali prestazioni.
In
attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n.83473, di cui in data 29 ottobre
2014 è stata pubblicata un’ "errata corrige".
2. Finalità
L’art.1
del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri
per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di
superamento dell’attuale sistema, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 64
della legge 28 giugno 2012, n.92.
Si
stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a
tutte le prestazioni concesse ai sensi dell’art.2, commi 64 e 66 della legge 28
giugno 2012, n.92.
3. Fattispecie
previste
Il
decreto interministeriale disciplina i criteri di concessione dei trattamenti
di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri individuati dalla norma di cui all’art.4,
comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni
dalla legge 18 luglio 2013, n.85, le cui tipologie sono esplicate nella
sopracitata circolare n.19 del Ministero del lavoro come di seguito elencate:
-
termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
-
causali di concessione;
-
limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla
continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
-
tipologie di datori di lavoro;
-
lavoratori beneficiari.
4. Cassa
Integrazione Guadagni in deroga
L’art.2
del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa
integrazione guadagni in deroga. La circolare esplicativa citata in premessa ha
specificato alcuni aspetti, di seguito riportati.
4.1 Requisiti
soggettivi
In
particolare, le disposizioni contenute all’art.2 prevedono al comma 1 i
requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in
deroga.
Nel
far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto stabilisce
che l’integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori
subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli
apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di
un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio
del periodo di riferimento.
Nelle
disposizioni finali e transitorie, l’art.6, comma 1 del decreto, facendo
riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga per l’anno 2014
stabilisce, altresì, che, in deroga all’art.2, comma 1, le prestazioni possano
essere concesse ai succitati lavoratori subordinati, che siano in possesso di
un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio
del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni.
Al
riguardo e considerando il carattere restrittivo del requisito rispetto a
quello già previsto dalla normativa previgente -90 giorni- la circolare
esplicativa ha precisato che il requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa
presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento
di cassa integrazione guadagni deve essere applicato alle prestazioni concesse
in base agli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, e
in sede governativa per le imprese cd. plurilocalizzate a decorrere dal 4
agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto.
Per
i lavoratori in somministrazione, ai fini dell’accesso al trattamento di
integrazione salariale in deroga, secondo quanto stabilito dalla citata nota
ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, l’anzianità di servizio del
lavoratore viene verificata presso l’agenzia di somministrazione in quanto suo
datore di lavoro. In questi casi il rapporto di lavoro è infatti instaurato tra
agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato presso un utilizzatore.
Quanto
alle aziende destinatarie della cassa integrazione guadagni in deroga l’art.2,
comma 3, prevede che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti
giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile. Con la
sopracitata circolare n.19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3 anche i
piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori
diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti), in quanto il piccolo
imprenditore è di fatto sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, sia
pure con alcune peculiarità definite dalla legge. La nota ministeriale n.5425
del 24 novembre 2014, precisa inoltre che anche le cooperative sociali, di cui
alla legge dell’8 novembre 1991, n.381, evidentemente con riferimento ai
lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro
subordinato, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in
deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all’art.2082 c.c.
Infine,
l’art.2, comma 8 ha sottolineato che, allo scopo di fruire dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga, l’impresa deve comunque aver preventivamente
utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate,
permessi, banca ore, ecc...). Si ritiene che tra gli strumenti ordinari di
flessibilità si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale.
In
particolare si sottolinea che per quanto previsto dal decreto in argomento, per
"permessi" si intendono i permessi a qualsiasi titolo retribuiti,
mentre per "ferie residue e maturate" si intendono, come da nota
ministeriale prot n.5425 del 24 novembre 2014, quelle residue dell’anno
precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni; sono
da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure
programmate.
4.2 Causali di
concessione del trattamento
L’art.2,
comma 1, elenca altresì le causali di concessione del trattamento che può
essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino orario
ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva.
Tali
causali sono:
a)
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori;
b)
situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c)
crisi aziendali;
d)
ristrutturazione o riorganizzazione.
Si
evidenzia che, secondo quanto stabilito dall’art.2, comma 2, il trattamento non
può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell’attività
dell’impresa o di parte della stessa. La circolare ministeriale n.19 dell’11
settembre 2014 ha chiarito inoltre che, con riferimento alla sussistenza delle causali,
si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle
prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.
Per
quanto attiene, infine, al settore della pesca, il comma 5 dell’art.2 precisa
che il trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori
del settore in parola è concesso sulla base delle causali individuate in sede
di specifici accordi ministeriali.
4.3. Trattamento
d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali Nel caso di
crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma,
considerate le disposizioni contenute nel decreto interministeriale in argomento
e nella nota ministeriale n.9179 del 23 aprile 2015, le Direzioni regionali
dell’Istituto territorialmente competenti, fatto salvo il permanere in capo
alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito delle attività di
monitoraggio aggregato dei flussi finanziari, dovranno monitorare le spese
delle Regioni e Province autonome al fine del rispetto del limite delle risorse
finanziarie ad esse assegnate.
Di
seguito si espone in dettaglio il nuovo flusso gestionale, considerando che le
disposizioni di cui al decreto in argomento si applicano, come previsto
dall’art.6, comma 1, esclusivamente agli accordi stipulati presso le Regioni o
ad esse comunque inviati, a far data dal 4 agosto 2014, data di entrata in
vigore del suddetto decreto, ferme restando le limitazioni e le previsioni di
cui all’art.6, commi 2 e 3.
Flusso di
Gestione della Cig in deroga regionale
In
relazione alla Cig in deroga regionale si evidenzia che, da ultimo, con nota
n.9179 del 23 aprile u.s., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
apportato modifiche di natura sostanziale al flusso di gestione delle domande,
così come era previsto dall’art.2, commi 6, 7 e 12 del "decreto criteri
deroga".
In
particolare, l’art.2, comma 6, del suddetto D.I. n.83473 (ndr art.2, comma 6,
del suddetto D.M. n.83473) prevede che le Regioni e le Province autonome, allo
scopo di assicurare la verifica preventiva della compatibilità finanziaria a
cui è tenuto l’INPS, debbano comunicare prontamente all’Istituto gli accordi
stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, nel rispetto dei
termini di presentazione delle domande di cui al comma 7 dello stesso articolo.
La
verifica preventiva della compatibilità finanziaria presuppone la
determinazione esatta del budget assegnato ad ogni singola regione ed
utilizzabile per la gestione degli ammortizzatori in deroga, prima dell’inizio
della stipula degli accordi regionali. L’assegnazione delle risorse alle
Regioni in un momento successivo rispetto ai periodi di intervento, ha determinato
per le regioni la difficoltà di comunicare prontamente all’Inps gli accordi
stipulati e quindi di rispettare quanto previsto dal D. I. n. 83473 (ndr D.M.
n.83473).
Considerato
che tale problematica si ripropone anche in relazione all’annualità 2015, l’Istituto
è stato esonerato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia per
l’anno 2014 che per l’anno 2015, dall’effettuare le verifiche ed i controlli
relativi alla compatibilità finanziaria a carattere preventivo previsti dal
D.I. n.83473 (ndr D.M. n.83473) sugli accordi stipulati in sede istituzionale e
dalla successiva verifica di coerenza della determinazione regionale con
l’ipotesi di accordo preventivamente stimato, come previsto dal comma 12
dell’art.2 del decreto.
In
considerazione di quanto sopra esposto, l’Inps dovrà pertanto effettuare
solamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo
dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla
verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle
risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.
Le
Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i
provvedimenti concessori per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi
stipulati sia in data anteriore che posteriore all’entrata in vigore del
decreto in argomento dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero
fittizio "33334". Le Direzioni regionali INPS, con il supporto delle
apposite schede di rendicontazione della spesa presenti sul SIP, dovranno
monitorare le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di
finanziamento concesso ad ogni Regione e Provincia autonoma.
Le
Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il SIP, i provvedimenti
concessori per periodi di competenza 2015 riferiti ad accordi stipulati presso
le Regioni o ad esse comunque inviati a far data dal 4 agosto 2014, dovranno
utilizzare, come numero di decreto, il numero fittizio "33335" e le
sedi INPS, nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti
periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come
codice d’intervento il codice "699".
Tempi e modalità
per la presentazione delle domande dell’azienda
Il
decreto testualmente recita "l’azienda presenta, in via telematica,
all’INPS e alla Regione, la domanda... corredata dall’accordo, entro 20 giorni
dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro..."; pertanto, come chiarito anche in sede ministeriale, le aziende
possono trasmettere telematicamente le domande di CIG in deroga all’INPS ovvero
alle Regioni, in via alternativa.
Considerato
che per le domande presentate all’INPS, così come per quelle presentate alla
Regione, deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo "data
sottoscrizione accordo", si precisa che tale data deve essere anteriore
alla data di inizio del periodo di intervento richiesto. L’assenza della
valorizzazione di tale campo inibirà l’invio della domanda e verrà restituito
un opportuno messaggio di errore.
a)
Domande presentate all’Inps
In
particolare in caso di trasmissione all’INPS, la domanda di CIG in deroga
(SR100) dovrà essere presentata dall’azienda in via telematica sulla consueta
piattaforma DigiWeb, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la
sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, come previsto dall’art.2
comma 7, nel rispetto delle modalità attualmente in uso.
Nella
domanda all’INPS (SR100) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il campo
"data della sottoscrizione dell’accordo".
Come
previsto all’art.2, comma 7, in caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla
data di presentazione della domanda stessa. Conseguentemente, per le domande
presentate fuori termine, il cui periodo richiesto è già totalmente trascorso
al momento della presentazione, la procedura DigiWeb, pur consentendone
l’invio, restituisce un messaggio di evidenza all’utente, con il quale si
comunica che la domanda non sarà presa in carico.
Viceversa,
per le domande presentate fuori termine, ma il cui periodo richiesto non è
totalmente scaduto al momento della presentazione della domanda (SR100), la
procedura DigiWeb inibisce l’invio e restituisce un messaggio di evidenza
all’utente, con il quale si invita lo stesso a rimodulare il periodo di
intervento richiesto sulla base di quanto previsto dall’art.2, comma 7
"presentazione tardiva della domanda".
b)
Domande presentate in Regione
In
caso di presentazione della domanda di CIG in deroga direttamente all’Ente
Regione da parte delle aziende, la Regione, unitamente alla determina di
concessione, dovrà trasmettere in SIP anche i modelli di domanda (SR100) ad
essa riferiti. Sarà cura della Regione verificare il rispetto dei termini di
presentazione delle domande, come previsto dal comma 7 dell’art.2 del D.I.
n.83473 del 1 agosto 2014 (ndr comma 7 dell’art.2 del D.M. n.83473 del 1 agosto
2014).
Limiti di durata
massima del trattamento
Il
decreto n.83473 in argomento prevede dei limiti di durata massima del trattamento
in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta, considerando tutti i
periodi di concessione di integrazione salariale in deroga e/o proroga, così
come individuati ai cc. 9 e 10 e nel rispetto dei dettami del successivo comma
11, distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di
solidarietà di cui all’art.3, commi da 4 a 41, della legge 28 luglio 2012,
n.92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina.
Si
riportano al riguardo sinteticamente i limiti temporali massimi di concessione
del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente:
A)
IMPRESE
NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI
SOLIDARIETA’
Annualità di
riferimento
|
Durata massima
consentita
|
1
gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
|
11
mesi nell’arco di un anno
|
1
gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
|
5
mesi nell’arco di un anno
|
B)
IMPRESE
SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI
SOLIDARIETA’
Annualità di
riferimento
|
Durata massima
consentita
|
1
gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
|
11
mesi nell’arco di un anno
|
1
gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
|
5
mesi nell’arco di un anno
|
I
limiti di durata massima di concessione del trattamento - in relazione a
ciascuna delle unità produttive coinvolte - sono da computarsi con riferimento
all’anno solare.
Controlli da
parte dell’Istituto
I
controlli sui decreti regionali verranno effettuati da parte dell’Istituto,
come di seguito specificato.
Decreti
regionali per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi successivi
all’entrata in vigore del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il
codice fittizio "33334" L’Istituto per quanto attiene i decreti
regionali per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi successivi
all’entrata in vigore del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il
codice fittizio "33334" dovrà effettuare, sulla base delle
indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP
(Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico
successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e
Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali
di attribuzione dei fondi.
La
sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di
emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall’azienda, dovrà
verificare:
a)
che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di
flessibilità (art.2, comma 8);
b)
che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite
di durata massima del trattamento fissato in 11 mesi, come evidenziato nel
paragrafo precedente;
c)
lo "stato azienda", dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica
aziendale.
Nel
caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la
concessione dell’integrazione salariale, la sede non potrà procedere ad
emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione
regionale che dovrà informare la Regione.
In
particolare, nei casi a) e b) la Regione potrà emettere un nuovo decreto
compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A
tal fine, l’operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema Unico, la funzione
"ripristina su DigiWeb" a seguito del cui utilizzo, la Regione potrà
procedere a nuovo decreto mediante l’utilizzo del Flusso di Rettifica
disponibile sul SIP.
Successivamente
all’autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al
pagamento delle prestazioni, effettuerà - oltre ai consueti controlli di
compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere - anche il
controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di
almeno 8 mesi.
Decreti
regionali per periodi di competenza 2014 ai sensi dell’art.6, comma 3, del
decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio
"33336"
Per
quanto attiene i decreti regionali ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto
n.83473 del 1 agosto 2014 per periodi di competenza 2014 trasmessi con il
codice fittizio "33336", l’Istituto dovrà effettuare, sulla base
delle indicazioni ministeriali - oltre ai consueti controlli di compatibilità
dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere - esclusivamente un
monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei
Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla
verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle
risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi,
per la specifica finalità prevista dal suddetto art.6, comma 3.
Decreti
regionali per periodi di competenza 2015 trasmessi con il codice fittizio
"33335" L’Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi
di competenza 2015 trasmessi con il codice fittizio "33335" dovrà
effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della
spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un
controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte
delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti
interministeriali di attribuzione dei fondi.
La
sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di
emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall’azienda, dovrà
verificare:
a)
che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di
flessibilità (art.2, comma 8);
b)
che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite
di durata massima del trattamento fissato in 5 mesi, come evidenziato nel
paragrafo precedente;
c)
lo "stato azienda", dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica
aziendale.
Nel
caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la
concessione dell’integrazione salariale la sede non potrà procedere ad emettere
l’autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione regionale che
dovrà informare la Regione.
In
particolare, nei casi a) e b) la Regione potrà emettere un nuovo decreto
compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A
tal fine, l’operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema Unico, la
funzione "ripristina su DigiWeb" a seguito del cui utilizzo, la
Regione potrà procedere a nuovo decreto mediante l’utilizzo del Flusso di
Rettifica disponibile sul SIP.
Successivamente
all’autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al
pagamento delle prestazioni, effettuerà - oltre ai consueti controlli di
compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere - anche il
controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di
almeno 12 mesi.
L’art.2,
comma 14, del decreto in argomento prevede espressamente che le imprese devono
presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento
entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di
fruizione del trattamento. Tale termine, come da indicazioni ministeriali, non
ha carattere perentorio.
Pertanto,
la sede territorialmente competente provvederà all’elaborazione dei trattamenti
a seguito delle relative autorizzazioni emesse, previa presentazione da parte
delle aziende dei modelli SR41, per l’erogazione del trattamento con pagamento
diretto.
4.4. Trattamento
d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede
governativa
Nel
caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province
autonome, l’accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - sulla base della domanda
disponibile sul sito del Ministero del lavoro per ricorrere al programma
d’intervento espresso.
Si
considerano validamente presentate le domande di richiesta d’intervento
trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre
20 giorni dalla data d’inizio della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
Ai
sensi del comma 13 dell’art.2 il Ministero vigilante effettua l’istruttoria e,
verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla quantificazione
dell’onere connesso, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a
legislazione vigente, ed invia lo schema di decreto di concessione al Ministero
dell’economia e delle finanze per acquisirne il concerto entro i successivi 15
giorni.
Entro
5 giorni dall’adozione del decreto di concessione il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ne trasmette copia all’INPS a cui è affidato il
monitoraggio di cui all’art.5 del D.M. n.83473.
All’emissione
del decreto di concessione l’azienda provvederà a trasmettere all’INPS la
domanda (SR100) indicando il numero di tale decreto, il numero dei beneficiari
e le ore effettivamente impegnate durante il periodo dell’intervento previsto e
comunque fino alla data di presentazione della domanda stessa.
La
sede territorialmente competente procederà ad autorizzare le domande riferite
al decreto interministeriale di concessione secondo le modalità attualmente in
uso.
5. Indennità di
Mobilità in deroga
La
concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o
Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati
non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno
del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla
normativa vigente.
Il
comma 1, dell’art.3 prevede, in particolare, che il trattamento di mobilità in
deroga possa essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti
giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082
del codice civile. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte al
paragrafo 4.1 con riferimento ai piccoli imprenditori, come previsto dalla
circolare n.19 dell’11 settembre 2014 del Ministero vigilante ed alle
cooperative sociali come previsto nella nota ministeriale n.5425 del 24
novembre 2014.
Il
comma 1 dell’art.3 stabilisce che la mobilità in deroga può essere concessa ai
"lavoratori disoccupati che sono in possesso dei requisiti di cui all’art.16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223". Pertanto, in continuità con
quanto finora previsto, si intende che la mobilità in deroga può essere
concessa ai lavoratori subordinati, con riferimento a tutte le tipologie di
lavoro subordinato, sia a termine che non a termine, con qualifica di operai,
impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati,
subordinatamente al conseguimento di un’anzianità aziendale di almeno dodici
mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
La
suddetta circolare n.19 ha chiarito che quanto previsto dall’art.3, comma 1 del
decreto in oggetto, cioè che la mobilità in deroga è rivolta a coloro che
"risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto
di lavoro", si intende che la concessione della mobilità in deroga è
subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le
condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa
alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla
base di quanto chiarito nella circolare n.19, la mobilità in deroga non può più
essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o
disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI,
né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore
ordinario e non l’ha richiesto. Queste verifiche dovranno essere eseguite a
cura dell’operatore di sede.
Se
nella fase di istruttoria di una pratica di mobilità in deroga l’operatore di
Sede dovesse constatare che la Regione ha emesso un provvedimento di
concessione di mobilità in deroga per un lavoratore nelle condizioni appena
descritte, verrà inviata una lettera di comunicazione al lavoratore ed alla
Regione che ha emesso la delibera con l’indicazione dell’impossibilità per
l’Istituto di dare esecuzione al provvedimento perché il lavoratore interessato
ha già usufruito dell’ammortizzatore ordinario oppure aveva diritto
all’ammortizzatore ordinario.
Il
Ministero ha anche precisato che in caso di proroga di mobilità in deroga i
lavoratori che avevano usufruito di un trattamento in deroga dopo un
trattamento ordinario possono beneficiare della proroga della mobilità in
deroga. A seguito dell’entrata in vigore del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014
(ndr D.M. n.83473 del 1 agosto 2014), su avviso ministeriale, non possono
essere concessi trattamenti di mobilità
in deroga, senza soluzione di continuità rispetto all’evento del licenziamento,
ovvero a trattamenti già conclusi (nota n.7065, dell’11 dicembre 2014, della
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali).
Il
decreto in oggetto stabilisce che il lavoratore, ai fini della fruizione del
trattamento di mobilità in deroga concesso, debba presentare un’istanza
all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o
dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla
data del decreto di concessione della prestazione in deroga.
Per
aiutare le Regioni e Province autonome nella fase di istruttoria dei decreti di
concessione verranno integrate le informazioni già disponibili in SIP.
5.1 Limiti
massimi di durata del trattamento
La
circolare ministeriale n.19 dell’11 settembre 2014 ha chiarito che i limiti di
durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono
modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui
abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra
i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già
beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non
continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della
medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.
A)
LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO ABBIANO GIÀ BENEFICIATO
DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER ALMENO TRE ANNI, ANCHE NON
CONTINUATIVI
Periodo di
riferimento
|
Durata massima
consentita
|
1
gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
|
5
mesi nell’arco del periodo (1)
5
+ ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle
aree di cui al D.P.R. n.218 del 6 marzo 1978 (1)
|
1
gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
|
Il
trattamento NON può essere erogato
|
Dall’1
gennaio 2017
|
Il
trattamento NON può essere più erogato
|
1)
La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di
mobilità già concessi nell’annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di
accordi stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto
I
periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso
prorogabili ulteriormente.
C)
LAVORATORI
CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO NON ABBIANO MAI BENEFICIATO DI
PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA OPPURE ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI
DI MOBILITÀ IN DEROGA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE ANNI
Periodo di
riferimento
|
Durata massima
consentita
|
1
gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
|
7
mesi nell’arco del periodo (1)
7
+ ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle
aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 (1)
|
1
gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
|
6
mesi nell’arco del periodo
6
+ 2 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui
al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978
|
Dal
1 gennaio 2017
|
Il
trattamento NON può essere più erogato
|
(1)
La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di
mobilità già concessi nell’annualità di riferimento per effetto di accordi
stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto
Per
questi lavoratori (sub B) la durata complessiva del trattamento - comprensiva
dei periodi autorizzati nel 2014 - non può in ogni caso eccedere il periodo
massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218) ovvero
di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015 -
2016.
A
far data dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, commi 70 e seguenti,
della legge del 28 giugno 2012, n.92, sono abrogate le disposizioni normative
che regolano l’istituto della mobilità, anche con riferimento a specifici
settori.
Nella
nota n.5425 del 24 novembre 2014 il Ministero ha precisato che, con riferimento
all’annualità 2014, i sette mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre
mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978
n.218 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell’arco
temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile la
prosecuzione nel 2015. Per tale fattispecie, i limiti di durata per l’anno 2015
sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di
cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218.
Ai
fini del computo dei "periodi di prestazioni di mobilità in deroga già
percepiti", si intende per "mobilità in deroga", solo le
mobilità concesse, dalle Regioni o dal Ministero, ai sensi dei decreti adottati
con gli stanziamenti messi a disposizione dalle varie leggi finanziarie; non
sono, pertanto, da considerare mobilità in deroga le prestazioni concesse dal
Ministero ai sensi delle seguenti leggi:
-
Vettori aerei (art.1 bis, comma 1, legge del 3 dicembre 2004, n.291 ed art.2,
comma 1, legge del 27 ottobre 2008, n.166);
-
Gestioni aeroportuali (art.2, comma 37, legge del 22 dicembre 2008, n.203);
-
Sanità Privata (art. 41, comma 7, legge del 27 dicembre 2002, n.289);
-
Petrolifero e Petrolchimico (art.1, comma 1, D.L. dell’11 giugno 2002, n.108);
-
Tessile (art.1, comma 2, D.L. dell’11 giugno 2002, n.108);
-
Trattamento equivalente alla mobilità (art.19, comma 10 bis, D.L. del 29
novembre 2008, n.185);
-
Commercio (50-200), istituti di vigilanza (+15), agenzie di viaggio (+50) -
(art.7, comma 7, D.L. del 20 maggio 1993, n.148 e finanziarie successive di
rifinanziamento fino al 2012, perché dal 2013 con la legge del 28 giugno 2012,
n.92 diventa mobilità ordinaria).
5.2 Informazioni
disponibili nel SIP
Con
riguardo all’annualità 2015, nel momento in cui un lavoratore cessato dal
servizio invia all’INPS una domanda di mobilità in deroga inviata
telematicamente il sistema renderà visibile questa domanda alla Regione o
Provincia autonoma dove è residente il lavoratore cessato dal servizio indipendentemente
da quale sia la Regione dov’era ubicata l’unità produttiva che l’ha licenziato.
Oltre
ai dati già esposti nel SIP relativamente alle domande di mobilità in deroga
sono state aggiunte due nuove informazioni per consentire alla Regione di
effettuare la quantificazione dei limiti di spesa che deve essere indicata nei
decreti di concessione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto in argomento:
il numero di giornate di mobilità in deroga già percepite dal lavoratore, al
momento dell’invio della domanda inviata telematicamente, e la stima del costo
giornaliero della mobilità in deroga (relativo all’indennità e alla
contribuzione figurativa).
5.3 Flusso dei
decreti di mobilità in deroga ai fini del monitoraggio
La
Regione o Provincia autonoma invia, tramite SIP, utilizzando come numero di
decreto il numero fittizio "33334" per l’anno 2014 oppure
"33335" per l’anno 2015, il decreto di concessione della mobilità in
deroga contenente la lista dei lavoratori con l’indicazione -per ogni
lavoratore individuato per codice fiscale - del periodo "dal"
"al" di mobilità in deroga concesso. Il decreto deve inoltre
contenere obbligatoriamente la data dell’accordo stipulato presso le Regioni o
ad esse comunque inviati, ed una stima della spesa prevista.
5.4 Flusso dei
decreti di mobilità in deroga ai fini della liquidazione della prestazione
La
struttura Inps competente per residenza del lavoratore verificata la presenza
in SIP del decreto di concessione regionale della mobilità in deroga, nonché il
rispetto dei termini di presentazione della domanda di mobilità in deroga,
presentata in via telematica dal beneficiario, procederà, effettuati i consueti
controlli, alla liquidazione della prestazione.
Per
liquidare la prestazione di mobilità, inoltre, la sede utilizza i codici di
intervento che saranno comunicati con successivi messaggi. Nel caso di decreti
regionali inviati con il numero fittizio di decreto "33334" per
l’anno 2014, per accordi successivi al 3 agosto 2014, dovrà utilizzare uno dei
codici indicati nel messaggio n.3364 del 18 maggio 2015. Tali codici
consentiranno il controllo del periodo di mobilità in deroga già percepito dal
beneficiario, bloccando l’erogazione della prestazione in caso di superamento
dei limiti previsti dal D.I. 83473 (ndr D.M. 83473).
6. Lavoratori
destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga
L’art.4
del decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in
deroga e precisa che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga in nessun
caso possano essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrono
condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.
Con
riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga i lavoratori
dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla
disciplina dei fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai
trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne
sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare
delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di appartenenza o,
in via sussidiaria, dal Fondo di Solidarietà Residuale nel caso di sospensione
e/o riduzione dell’orario di lavoro, come previste e disciplinate dai
rispettivi regolamenti.
Con
riferimento alla mobilità in deroga si fa presente che la concessione è
subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le
condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa
alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla
base di quanto chiarito nella circolare ministeriale n.19 dell’11 settembre
2014, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi
o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo il
periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva
diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’ha richiesto. Inoltre il
Ministero vigilante ha chiarito altresì che, a seguito dell’entrata in vigore
del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 (ndr D.M. n.83473 del 1 agosto 2014), non
possono essere concessi trattamenti di mobilità in deroga, senza soluzione di
continuità rispetto all’evento del licenziamento, ovvero a trattamenti già
conclusi.
7. Monitoraggio
L’art.5
del "decreto criteri deroga" pone a carico dell’Istituto l’obbligo di
effettuare il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni
corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili. Tali dati saranno
comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione e alla
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni
Industriali- al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Regione o
Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite
della stessa.
8. Disposizioni
finali e transitorie
Le
disposizioni previste all’art.6 del decreto in oggetto, prevedono l’emissione
di uno specifico decreto interministeriale per la proroga dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in presenza di programmi di
reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, anche in
deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, nel rispetto dei limiti, così
come previsti dal suddetto comma, di 55 milioni di euro, nell’ambito delle
risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga.
In
ogni caso gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti
non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.
Pertanto
in questa fattispecie il flusso gestionale seguirà le modalità già previste per
l’erogazione dei trattamenti per le aziende plurilocalizzate (deroga
interministeriale): le aziende, al momento della presentazione della domanda su
DigiWeb, dovranno utilizzare come numero di decreto il numero dello specifico
decreto interministeriale emanato.
Inoltre,
al fine di assicurare la graduale transizione al nuovo sistema introdotto dal
decreto in oggetto, il Ministero ha previsto che le Regioni e Province autonome
possano concedere trattamenti di "Cig in deroga" anche in deroga ai
criteri previsti all’art.2 del decreto in esame esclusivamente entro il limiti
di spesa di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle
risorse che il Ministero attribuirà alle singole Regioni e Province autonome.
Per
i decreti che le Regioni trasmetteranno all’INPS ai sensi dell’art.6, comma 3
del D.I. n.83473 (ndr art.6, comma 3 del D.M. n.83473) sarà effettuato un
distinto monitoraggio. In particolare, come chiarito dalla nota ministeriale
n.5425 del 24 novembre 2014, al fine di consentire all’Inps il suddetto
monitoraggio, le Regioni e le Province autonome dovranno espressamente indicare
nella determinazione concessoria l’impiego delle risorse finanziarie di cui
all’art.6, comma 3, del decreto in argomento.
Pertanto
le Regioni e le Province autonome, tramite il Sistema Informativo dei
Percettori, per trasmettere i provvedimenti concessori per periodi di
competenza 2014, riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse
comunque inviati a decorrere dal 4 agosto 2014, ai sensi dell’art.6, comma 3
del D.I. n.83473 (ndr art.6, comma 3 del D.M. n.83473), dovranno utilizzare
come numero di decreto il numero fittizio "33336" e le sedi INPS
nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di
competenza dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice
d’intervento il codice "699".
Infine
si precisa che, con nota n.3090 del 29 ottobre 2014 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha modificato il comma 3 dell’art.6 del nominato
decreto, stabilendo che le Regioni e le Province autonome possono disporre
anche per la mobilità la concessione dei trattamenti in deroga ai criteri di
cui all’articolo 3. Pertanto le Regioni e le Province autonome, tramite il
Sistema Informativo dei Percettori, per trasmettere i provvedimenti concessori
di mobilità in deroga per periodi di competenza 2014, riferiti ad accordi
stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a decorrere dal 4 agosto
2014, ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.I. n.83473 (ndr art.6, comma 3 del
D.M. n.83473), dovranno utilizzare come numero di decreto il numero fittizio
"33336" e le sedi INPS, nel liquidare le prestazioni, dovranno
inserire come codice intervento per la mobilità in deroga uno dei codici
indicati nel messaggio n.3244 del 12 maggio 2015; pertanto, per detti codici
non seguirà alcun controllo sulla data di presentazione della domanda di
mobilità in deroga e sui periodi oggetto della decretazione regionale.
In
seguito alla nota n.2241 del 5 maggio 2015, dell’Ufficio legislativo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che ha fornito ulteriori e
puntuali indicazioni sul flusso di gestione delle domande di Cig in deroga
regionale, ex art.2 commi 6, 7 e 12 del decreto in argomento e sui relativi
controlli che l’Istituto dovrà effettuare - si rende noto che sono in fase di
implementazione le procedure informatiche dei flussi informativi e di controllo
necessarie all’erogazione dei trattamenti. Pertanto, per le sedi territoriali
dell’Istituto non sarà possibile procedere all’autorizzazione e ai conseguenti
pagamenti prima dell’aggiornamento delle nuove procedure il cui rilascio,
previsto entro la fine della prima settimana di giugno, sarà comunicato con
apposito messaggio.
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