Inps, Circolare n. 84 del 29 aprile 2015
OGGETTO: Ricorsi
amministrativi in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i
Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi
professionisti.
Con la circolare
n. 29/2013 sono state fornite alle strutture del territorio le disposizioni per
la “normalizzazione del flusso operativo del contenzioso amministrativo”
facendo espressa riserva di dare ulteriori disposizioni in merito all’iter
procedurale dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi dei Fondi Speciali di
competenza dei Poli Specialistici.
Con successiva
circolare n. 89/2013, si è provveduto a definire le indicazioni operative per
la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di
entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i lavoratori dello
Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.
Ad integrazione
di tali ultime disposizioni, con la presente circolare, si forniscono le
indicazioni per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti
in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello
Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, completando –
in tal modo - il quadro regolamentare complessivo di riferimento per la
gestione del contenzioso “ex-ENPALS”.
A decorrere
dalla data di pubblicazione della presente circolare, avverso i provvedimenti amministrativi
in materia di prestazioni previdenziali adottati dalla Direzione di area metropolitana
di Roma relativamente alla Linea di prodotto servizio Polo Specialistico denominato
“Previdenza PALS”, in analogia a quanto già disposto dalla Circolare n.
89/2013, è proponibile ricorso amministrativo in unica istanza al Presidente
dell’Istituto, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dei suddetti
provvedimenti.
I ricorsi sono
trasmessi all’Istituto esclusivamente tramite canale telematico RiOL (“Ricorsi
On Line”), sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare n. 32/2011.
I ricorsi,
pervenuti tramite RiOL, sono presi in carico nella procedura di gestione del contenzioso
amministrativo Dicaweb, a cura dell’UO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi
della Direzione di Area metropolitana di Roma, nel rispetto dei tempi e della modalità
già stabilite per la generalità dei ricorsi di competenza dei Comitati/Organi
centrali.
L’attività
istruttoria – nel rispetto del modello di gestione del contenzioso
amministrativo di cui alla Circolare n. 132/2011 – è assicurata, tramite
procedura Dicaweb, dalla Linea prodotto/servizio Polo Specialistico denominato
“Previdenza PALS” che ha emanato l’atto opposto e che compila in Dicaweb la
relativa Scheda Istruttoria, avendo cura di descrivere e, nel caso, integrare
le motivazioni del provvedimento.
Completata la
fase istruttoria e previa convalida della scheda istruttoria da parte del
Direttore della Sede metropolitana di Roma, i ricorsi vanno inoltrati – tramite
la procedura Dicaweb - alla Direzione Regionale Lazio che cura, a sua volta, la
redazione della Relazione e della relativa Proposta di delibera.
La Direzione
regionale, in analogia a quanto previsto per i ricorsi amministrativi di
competenza di Comitati/Organi centrali, espleta le attività di propria competenza
e, previa convalida del Direttore regionale, dispone l’inoltro dei ricorsi alla
competente Direzione Centrale.
Quest’ultima,
esaminati e verificati gli atti predisposti dalla Direzione Regionale Lazio
provvede – previa convalida del Direttore centrale – all’inoltro del ricorso
alla Segreteria degli Organi collegiali che, infine, ne cura la trasmissione
alla Segreteria del Presidente per la decisione finale.
A seguito della
decisione, l’UO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Direzione
di Area metropolitana di Roma, cura gli adempimenti relativi alla comunicazione
dell’esito al ricorrente e – eventualmente – all’esecuzione del dispositivo
contenuto nella decisione medesima.
Le decisioni del
Presidente sui ricorsi amministrativi sono assunte in via definitiva e
pertanto, contro di esse, è ammesso esclusivamente ricorso all’Autorità
giudiziaria secondo le disposizioni di legge vigenti.
Avverso gli
atti, in materia di prestazioni previdenziali, a carico del Fondo Pensioni per
i lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti,
già notificati ma non ancora impugnati alla data di pubblicazione della presente
circolare è, comunque, proponibile ricorso amministrativo secondo le
disposizioni sopra dettate entro il termine di decadenza per la proposizione
dell’azione giudiziaria.
I ricorsi
amministrativi, in materia di prestazioni previdenziali, che sono già pervenuti
telematicamente
(RiOL) e sono stati presi in carico in Dicaweb come ricorsi in materia di “entrate”,
andranno modificati in Dicaweb come ricorsi in materia di “prestazioni
previdenziali” e avviati all’istruttoria secondo le modalità sopra descritte.
Da ultimo, i
ricorsi amministrativi in materia di prestazioni previdenziali che siano stati presentati
all’Istituto su supporto cartaceo e non ancora definiti alla predetta data,
dovranno essere acquisiti in Dicaweb a cura della struttura che li ha in carico
e trasferiti alla sede che ha emanato l’atto opposto, competente per
l’istruttoria, secondo le modalità precedentemente illustrate.
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