Nella
pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno ricordato che, ai fini
della sussistenza del mobbing, è necessario che venga accertata una condotta sistematica
e protratta nel tempo del datore di lavoro tradottasi nella reiterazione di
atteggiamenti ostili nei confronti del dipendente.
Il
mobbing, pertanto si configura allorché da una molteplicità di simili comportamenti scaturiscano forme di prevaricazione o di
persecuzione psicologica determinanti la mortificazione morale e l'emarginazione
del lavoratore.
Valerio
Pollastrini
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