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sabato 2 maggio 2015

Società cooperative: la quantificazione del compenso dei soci lavoratori

Nella Circolare n.7068 dello scorso 28 aprile, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla Sentenza n.51/2015, con la quale la Consulta ha ritenuto infondata la questione di legittimità vertente sull'art.7, comma 4, del D.L. n.248/2007 (1), nella parte in cui stabilisce che "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità  di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori (2)  i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità (3), argomentando che la norma impugnata "lungi dall'assegnare ai [...] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 della Costituzione, mediante recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione".

Nella Circolare in commento è stato rilevato come nella predetta pronuncia la Corte Costituzionale, nel sancire il principio di cui sopra, abbia richiamato l'intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del lavoro e, più in generale, la complessiva attività svolta per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo (4), che, in caso di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria,  richiedono  al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l'adozione della diffida accertativa.

Di conseguenza, il Ministero ha invitato le Direzioni ispettive ad  avvalersi delle essenziali argomentazioni formulate dalla Corte Costituzionale sia in occasione delle attività di vigilanza in ambito cooperativistico, sia in sede di relativo contenzioso.

Valerio Pollastrini

 
1)      - conv. dalla Legge n.31/2008;
2)      -  ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge n.142 del 3 aprile 2001;
3)      - sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca il 24 gennaio 2014;
4)      - in particolare, attraverso le Circolari del 9 novembre 2010, del 6 marzo 2012 e del 1° giugno 2012;

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