Al
riguardo, la Corte Costituzionale ha concluso per l'infondatezza della
questione di legittimità (3), argomentando
che la norma impugnata "lungi
dall'assegnare ai [...] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in
contrasto con quanto statuito dall’art. 39 della Costituzione, mediante
recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più
precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro
esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la
proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al
socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione".
Nella
Circolare in commento è stato rilevato come nella predetta pronuncia la Corte
Costituzionale, nel sancire il principio di cui sopra, abbia richiamato
l'intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del lavoro e, più in
generale, la complessiva attività svolta per contrastare il dumping contrattuale
nel settore cooperativo (4), che, in caso
di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello
stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale della categoria, richiedono al personale ispettivo di procedere al
recupero delle differenze retributive, mediante l'adozione della diffida
accertativa.
Di
conseguenza, il Ministero ha invitato le Direzioni ispettive ad avvalersi delle essenziali argomentazioni
formulate dalla Corte Costituzionale sia in occasione delle attività di
vigilanza in ambito cooperativistico, sia in sede di relativo contenzioso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
conv. dalla Legge n.31/2008;
2)
- ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge n.142
del 3 aprile 2001;
3)
-
sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca il 24
gennaio 2014;
4)
-
in particolare, attraverso le Circolari del 9 novembre 2010, del 6 marzo 2012 e
del 1° giugno 2012;
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