Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di
primo grado con la quale il Tribunale di Piacenza aveva condannato un datore di
lavoro alla pena di 7 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge,
per aver omesso di versare nel termine di legge le ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituti relative ad emolumenti erogati nell'anno
2005, per un importo pari a 52.558,00 €.
Avverso
la sentenza di appello, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando la Corte territoriale per aver
confermato la sua responsabilità penale in assenza di elementi che consentissero di
ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
Secondo
in ricorrente, infatti, da un lato egli non sarebbe stato posto nelle condizioni
di verificare l'esattezza della richiesta dell'Istituto in merito alla
quantificazione delle ritenute omesse, non essendo certo l'importo esattamente
dovuto, non avendo l'Istituto eseguito alcuna verifica effettiva, donde l'incertezza
del risultato raggiunto.
Dall'altro,
l'Agenzia delle Entrate aveva eseguito la comunicazione in un momento in cui il
ricorrente non era più il legale rappresentante della società che, nel
frattempo, aveva anche mutato la sede da Piacenza a Palermo, con conseguente sua
impossibilità di verificare l'esattezza della richiesta dell'Ufficio, né
provvedere a pagare in prima persona quanto dovuto, donde sarebbe anche
mancante il relativo elemento psicologico del delitto contestato.
Nello
specifico, il ricorrente aveva sviluppato la questione richiamando una recente
decisione della Cassazione che aveva affermato come nel reato de quo la prova del rilascio ai
sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate
non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione mod. 770 proveniente
dal datore di lavoro.
Nel
caso in esame, pertanto, essendo stata tratta la prova esclusivamente sulla
base dei controlli automatizzati eseguiti dall'Ufficio Finanziario, anziché
sulla base delle ritenute certificate, il reato non sarebbe configurabile.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura predetta e, in
accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Gli
ermellini hanno osservato come, invero, la prova dell'omesso versamento delle
ritenute certificate era stata fornita in sede dibattimentale attraverso la
procedura di controllo automatizzato in base alla dichiarazione annuale mod.770/2006
relativa all'anno di imposta 2005. Diversamente, dall’istruttoria era emerso
come nessuna verifica effettiva, documentale, fosse stata effettuata al fine di
accertare l'effettivo ammontare delle ritenute di cui si contesta l'omesso
versamento.
Sul
punto, la Corte di Legittimità ha già avuto modo di chiarire che nel reato di
omesso versamento di ritenute certificate, la prova dell'elemento costitutivo
rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le
ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe sull'accusa, non può
essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770
proveniente dal datore di lavoro (1).
Questa
decisione, tuttavia, si pone in difformità rispetto alla prevalente
giurisprudenza secondo cui, nel reato di omesso versamento di ritenute
certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal
datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente
corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal Pubblico Ministero mediante
documenti, testimoni o indizi (2).
Proprio
la presenza del contrasto giurisprudenziale di cui si è detto ha indotto la
Suprema Corte a qualificare, di per sé, il motivo di ricorso come non
manifestamente infondato.
Ciò
detto, gli ermellini hanno poi rilevato come, nel caso di specie, il reato
debba ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Corte di Cassazione, Sentenza n.40526 dell’8 aprile 2014;
2)
-
v., ad esempio, Cass., Sentenza n.1443 del 15 novembre 2012;
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