FONDAZIONE STUDI
CDL - Circolare 12 maggio 2015, n. 11
Con
la pubblicazione in G.U. 107 dell'11 maggio del decreto del MISE del 18 marzo
2015 diviene formalmente operativa la procedura di accesso al fondo di garanzia
per il Microcredito.
Nelle
more dell’emanazione della prevista circolare operativa da parte del Gestore
del Fondo, proseguendo nella già ampia informativa prodotta con le precedenti
pubblicazioni, si è ritenuta opportuna la presente illustrazione riassuntiva
degli aspetti operativi e tecnici che hanno destato maggiori criticità
interpretative e che sono state in gran parte superate con la pubblicazione
delle della scheda tecnica da parte del Gestore del Fondo.
Con
il citato documento il Gestore del Fondo ha confermato che l’intervento sulle
operazioni di microcredito è incastonato nell’operatività generale del Fondo di
garanzia delle PMI.
Da
ciò, quindi, discende che si applicano le regole generali del fondo stesso in
relazione ai beneficiari finali, alle attività ammissibili ed al regime di
agevolazione. Questo significa soprattutto, come già paventato dalla Fondazione
Studi, che le garanzie sulle operazioni di microcredito saranno concesse a
valere sulle risorse ordinarie del Fondo PMI, e non soltanto sulla quota di
destinazione (30 milioni del MiSE e 10 del M5S) e ciò consentirà la concessione
della garanzia pubblica a molte decine di migliaia di potenziali beneficiari,
ad ulteriore conferma che non sarà necessaria alcuna corsa all’accaparramento
della garanzia e quindi nessun click day;
Per
quanto attiene la procedura da seguire si ribadiscono le seguenti fasi:
-
I professionisti o microimprenditori interessati possono recarsi presso il
Consulente del Lavoro più vicino, consultando l’apposito elenco presente sulla
pagina speciale dedicata al microcredito del sito del Consiglio nazionale, per
verificare il possesso dei requisiti normativi previsti. I Consulenti del
Lavoro si sono resi disponibili gratuitamente a seguire i soggetti interessati
nella fase di presentazione della domanda di prenotazione della garanzia - che
potrà avvenire sia direttamente ad opera del soggetto richiedente, che per il
tramite di un Consulente del Lavoro. La scheda operativa predisposta dal
Gestore del Fondo, accogliendo la richiesta della Fondazione Studi, ha
previsto, infatti, che la persona che si accredita per presentare la domanda di
prenotazione può anche non appartenere all'impresa richiedente;
-
Verificato positivamente il possesso dei requisiti è consigliabile che il
soggetto interessato, individui, anche prima della prenotazione, un operatore
di microcredito (Banca o intermediario finanziario vigilato) organizzato per
fare operazioni di Microcredito o che, comunque, sia interessato a tali
attività, al fine di valutare in anticipo il tipo di finanziamento più consono
alle proprie esigenze;
-
Dalla data prevista dalla Circolare operativa, in corso di pubblicazione da
parte del Gestore del Fondo, il richiedente, potenziale beneficiario, potrà
procedere telematicamente alla prenotazione della garanzia, tramite il
Consulente del Lavoro, ovvero accreditandosi direttamente nella sezione
Microcredito del sito www.fondidigaranzia.it , compilando i campi richiesti.
Per l’accreditamento (anche per il Consulente del Lavoro che voglia operare per
conto dei richiedenti): nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email, numero di
telefono. Per la prenotazione della garanzia: codice fiscale, denominazione,
natura giuridica, indirizzo email dell’impresa o del professionista richiedente
ed importo dell’operazione di microcredito (del finanziamento che si intende
richiedere e non dell’importo della garanzia, quindi fino ad un massimo 35 mila
euro);
-
Il sistema informativo del Fondo rilascerà, all’atto della prenotazione una
ricevuta con un codice identificativo (voucher) e la relativa conseguente
ricevuta di avvenuta prenotazione delle risorse;
-
Il beneficiario dovrà dunque recarsi, munito del codice identificativo e della
ricevuta rilasciata dal sistema, presso l’operatore di microcredito prescelto
ed individuato il quale dovrà entro cinque giorni lavorativi successivi, a pena
di decadenza, confermare la prenotazione. Anche per questo motivo si suggerisce
la preventiva individuazione del dell’operatore di microcredito;
-
Avvenuta la conferma della prenotazione, decorrono 60 giorni entro i quali
bisogna procedere alla definitiva richiesta di garanzia da parte dell’operatore
di microcredito. Decorso invano detto termine la prenotazione decade. Solo dopo
quest’ulteriore passaggio si potrà procedere alla stipula del contratto di
finanziamento. In questa fase, inoltre, il soggetto che richiede il
finanziamento dovrà valutare con l’operatore di Microcredito l'eventuale
necessità di un progetto economico e finanziario (business plan o relazione
sull’organizzazione imprenditoriale) ai soli fini del contratto di
finanziamento. Detta documentazione potrà essere prodotta, in totale autonomia
o, in caso di necessità, in collaborazione con il consulente.
-
Relativamente ad alcune interpretazioni tecniche sull’operazione microcredito,
il Gestore del Fondo con la scheda tecnica, confermando le interpretazioni
anticipate dalla Fondazione Studi con le Faq, ha chiarito alcuni fondamentali
aspetti di cui alle seguenti precisazioni:
-
La garanzia del Fondo PMI non opererà nei confronti di persone fisiche (quindi
aspiranti imprenditori o professionisti) ma esclusivamente di soggetti che
all’atto della presentazione dell’istanza siano già iscritti al Registro delle
Imprese o iscritti agli Ordini professionali ed in possesso della partita IVA:
1.
Professionisti (iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni
iscritte nell’apposito elenco tenuto dal MiSE) e Imprese individuali titolari
di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
2.
Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società
cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10
dipendenti.
-
Tra le caratteristiche dell’accesso alla garanzia del Fondo PMI vi è l’assenza
di valutazione di merito economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo,
pertanto né all’atto dell’istanza di prenotazione della garanzia né all’atto
della presentazione della domanda sarà necessaria la predisposizione di un progetto
imprenditoriale o business plan. L’eventuale necessità di documentazione di
progettualità finanziaria o imprenditoriale dovrà essere valutata con
l’operatore di Microcredito, se ritenuto da quest’ultimo strumentale contratto
di finanziamento.
-
Le garanzie sulle operazioni di microcredito saranno concesse a valere sulle
risorse ordinarie del Fondo PMI, delle quali quelle individuate dall' articolo
6, del DM 24 dicembre 2014 (la c.d. quota di destinazione, vale a dire i 30
milioni di euro per il 2015 più le ulteriori disponibilità derivanti da
assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni tra cui le
indennità dei parlamentari del MoVimento 5 stelle) rappresentano un "di
cui".
Tuttavia,
solo a valere sulla quota di destinazione si potranno effettuare le
prenotazioni on line. Ciò vuol dire che potrà accadere che per effetto di un
massiccio ricorso alla prenotazione, la procedura on line potrà essere sospesa
per essere successivamente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni
non confermate. Nel caso di sospensione della procedura di prenotazione on
line, le domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate dagli
intermediari accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal
Gestore del Fondo PMI. Dunque, non è obbligatoria la preventiva prenotazione
della garanzia.
-
Il tasso di interesse calmierato, previsto dal decreto 176/2014 del MEF, non si
applica alla microimprenditorialità bensì ai soli finanziamenti finalizzati
all'inclusione sociale e finanziaria. Il tasso di interesse, quindi, per le
operazioni di microcredito alle imprese, dovendo includere anche il costo dei
servizi ausiliari, potrà essere più alto.
-
L’utilizzo delle regole generali del Fondo di Garanzia per le PMI comporta
l’assoggettamento della garanzia al regime di agevolazione de minimis. Nello
specifico l’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) massima potrà essere pari ad
una percentuale tra l’8 e il 9% dell’importo garantito. Ad esempio in caso di
garanzia di 20 mila euro (l’80% di un finanziamento del valore di 25 mila euro)
il valore dell’agevolazione ai fini del de minimis sarà pari circa a 1.750 euro
sui 200.000 euro massimi nel triennio previsti dalla regola.
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