Il
caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini dopo che la Corte di
Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’impugnazione
del recesso proposta dal lavoratore.
In
particolare, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza,
in base al quale, in tema di licenziamento disciplinare, spetta al giudice del
merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione
espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a
tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che
non può essere rinnovato in sede di legittimità (1).
Valerio
Pollastrini
1)
-
per tutte V. Cass., Sentenza n.21965 del 19 ottobre 2007 e Cass., Sentenza n.6498 del 26 aprile 2012;
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