In
particolare, il Ministero ha chiarito che le figure del direttore dei lavori, dell’assistente
alla direzione dei lavori ovvero le figure ad esse assimilabili, non rientrano
nelle ipotesi di esclusioni contemplate dall’art.5, comma 2, della Legge
n.69/1999.
Le
predette qualifiche, pertanto, debbono essere considerate idonee ai fini della
corretta determinazione della quota di riserva.
In
ogni caso, il suddetto personale, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione
e controllo, non può essere escluso dal computo della quota di riserva di cui
al terzo periodo dell’art.5, comma due, della citata legge, in quanto non
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative
opere di manutenzione svolte in cantiere.
Valerio
Pollastrini
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