In
caso di eccedenza di personale, l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge
n.92 del 28 giugno 2012 (1) prevede la
possibilità di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino
mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Nel
caso di accesso alla predetta prestazione il datore di lavoro si impegna a
corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai
lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per
l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per
il pensionamento.
La
norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei
lavoratori interessati, deve essere versata, a totale carico del datore di
lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del
diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.
Nella
Circolare n.119/2013, l’Inps aveva reso noto che, in analogia con quanto
previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (2) in materia di
ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i
contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e
non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta
in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata
per il numero 4,33.
Sul
punto, l’Istituto ha ricordato che la disciplina in materia di Aspi è stata
rivisitata dal decreto legislativo n.22/2015 che, in attuazione del Jobs Act,
ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI).
Tale
norma prevede l’accredito a favore dei lavoratori percettori della prestazione
della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Con
nota prot.29/0002120 del 28 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha precisato
che, in tale fattispecie, non risulta applicabile il massimale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n.22/2015.
La
citata disciplina in materia di contribuzione indicata dal decreto legislativo
appena richiamata è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i
datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo (3) a decorrere dal
1° maggio 2015.
Conseguentemente,
con riferimento alle domande presentate prima di tale data continueranno ad
applicarsi le modalità di calcolo della contribuzione proprie dell’Aspi, già
indicate dall’Inps nella Circolare n.119/2013.
Valerio
Pollastrini
1)
-
così come modificata dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012, di conversione del
Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012;
2)
–
di cui all’articolo 2, commi 6 e 10, della Legge n.92/2012;
3)
-
ai sensi dell’articolo 4 della Legge n.92/2012;
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