MINISTERO LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare 05 maggio 2015, n. 2266
In riferimento
all’art. 27 quater del D.I.gs. 286/98 concernente le condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente
qualificati (c.d. Carta Blu UE) si forniscono le indicazioni operative relative
al recepimento di quanto disposto dal comma 8.
La norma in
oggetto riguarda l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente
qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto
o sotto la direzione o il coordinamento di una persona giuridica e che siano in
possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa.
In particolare
il comma 8 dell'art. 27 quater prevede la possibilità, per il datore di lavoro,
di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo
Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o
dell'offerta vincolante di lavoro.
In tal caso la
norma prevede che la procedura così semplificata possa aver luogo solo per quei
datori di lavoro che abbiano sottoscritto col Ministero dell'Interno, d’intesa
col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo
d'Intesa, nel quale si impegnino a garantire la sussistenza dei requisiti in
essa previsti.
Si precisa al
riguardo che a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia
di lavoro non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo
d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell’ipotesi di offerta
vincolante di lavoro.
Ciò premesso,
questi Ministeri, d’Intesa col Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, hanno predisposto uno schema di Protocollo
sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce:
- l’osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
- che i
lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di
istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove e stato
conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore
di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di
valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata
all’atto del rilascio del visto;
- che la
proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei
livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni ISTAT - CP 2011 - e
successive modificazioni;
- il possesso
del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni
regolarmentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.
Inoltre, il
datore di lavoro dovrà autocertificare, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) del
T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 il possesso della capacità economica necessaria
per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del
personale richiesto e in particolare, la capacità economica di corrispondere
l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro,
che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Si precisa,
altresì, che non si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
qualora lo Sportello Unico dell’Immigrazione verifichi che la documentazione
esibita dagli interessati ("dichiarazione di valore" o riconoscimento
della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei
requisiti prescritti. In tale ipotesi il permesso di soggiorno non sarà
rilasciato ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi il datore di
lavoro è tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel
paese di origine.
Pertanto, i
datori di lavoro che intenderanno sottoscrivere il Protocollo potranno far
pervenire le richieste in tal senso al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.dcpia@interno.it. inviando tale richiesta debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da una persona delegata (in tal
caso sarà necessario acquisire la relativa delega notarile), corredata dalla
visura camerale e/o l’atto costitutivo dell’ente stesso.
La
sottoscrizione del Protocollo con questo Ministero consentirà di utilizzare la
procedura semplificata utilizzando il Modulo CBC
La compilazione
del Modula CBC sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il
Protocollo, avrà ottenuto la password attribuita dal Sistema Informatico di
questo Dipartimento.
Ai fini
dell’ottenimento della password di accesso i datori di lavori firmatari del
Protocollo dovranno procedere alla registrazione dei propri operatori, come
utenti privati. sul sistema di inoltro telematico delle istanze
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Una volta
effettuata la registrazione, dovrà essere inviata alla Prefettura UTG della
Provincia ove ha sede l'ente, l'apposita richiesta di accesso al Sistema
Informatico, mediante i modelli 7 e 8 allegati, già in uso per gli altri Protocolli,
nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che si intenderanno
abilitare all'accesso.
Sarà cura di
codeste Sedi, dopo l’esperimento dei consueti accertamenti, inoltrare il
modello 8 all’indirizzo dì posta dlci.assistenza@interno.it.
L’Help Desk,
ricevuta la richiesta, procederà alla trasformazione dell'utenza da
"privato" al profilo corrispondente e comunicherà l'avvenuta
trasformazione dell'utenza e alla Prefettura richiedente.
Si assicura
comunque che l'utenza potrà sempre far ricorso al servizio di help desk
accessibile sul sito di questo Ministero alla pagina
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Si evidenzia che
per la procedura in questione, non e previsto alcun parere da parte delle
Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma è consentita alle stesse la
visibilità, in sola lettura, delle pratiche anche ai fini di procedere, ove
necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro.
Le Questure
continueranno ad effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale,
ai sensi del DPR 304/99.
Per consentire
al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro
dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza collegandosi sul sito
www.interno.it alla pagina https://nullaaostalavoro.interno.it.
Allorquando la
domanda sarà nello step "nulla osta inviato all'Autorità Consolare",
il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica
competente per richiedere il visto di ingresso.
Si rammenta
altresì che, entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, il
lavoratore, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello
Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per
effettuare la richiesta di permesso di soggiorno, esibendo la necessaria
documentazione completi indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica
(all.1).
Si pregano,
inoltre, codeste Sedi, ai fini di consentire la creazione di un'anagrafe di
tutte le Società in possesso degli accrediti per il sistema dello Sportello
Unico, di voler fornire all'indirizzo mail segreteria-dcpia@interno.it e a
quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it
l'elenco delle Società che hanno aderito ai Protocolli ex art. 27 tuttora in
uso e, a regime, gli estremi di ogni nuova Società aderente dì cui si avrà
notizia al momento della richiesta delle password di accesso al sistema.
Tutto ciò
premesso, si invitano codeste Prefetture, anche per il tramite dei Consigli
Territoriali per l'Immigrazione, e le Direzioni territoriali del lavoro a
diramare la presente Circolare in sede locale e ai soggetti che potrebbero
essere interessati alla nuova procedura.
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