MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Circolare 16
marzo 2015, n. 5681
Premessa
Come
è noto l’art. 94, comma 4bis del Codice della strada stabilisce, tra l’altro,
che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario
della carta di circolazione, debbano - nei casi previsti dalla medesima disposizione
- essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte
variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell’archivio
nazionale dei veicoli.
Con
D.P.R. 198/2012 sono stati, inoltre, previsti gli adempimenti da espletare per
l’esecuzione di quanto sancito dalla norma sopra citata e sono state indicate
le fattispecie oggetto della predetta comunicazione.
In
materia sono state adottate per i veicoli non commerciali - in sostanza, le
autovetture e per i motocicli - le circolari della Direzione Generale per la
Motorizzazione n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014, alle
quali può farsi riferimento nei limiti della loro attuale applicabilità. (NOTA
1).
Dette
circolari escludono espressamente dal proprio ambito di applicazione i soggetti
che effettuano attività di autotrasporto di merci, professionale o commerciale,
in quanto tale materia è soggetta a normativa speciale, derivante da
disposizioni nazionali e comunitarie e, in alcuni casi da accordi internazionali,
che regolamenta nel dettaglio le condizioni ed i requisiti, oggettivi e
soggettivi, per l’esercizio dell’attività e pone vincoli - in deroga alla
normativa di carattere generale - in materia di disponibilità dei veicoli
utilizzati.
Pertanto,
ferme restando le disposizioni di carattere generale in tema di autotrasporto
di cose in conto proprio e in conto terzi (accesso alla professione, requisito
di stabilimento, accesso al mercato e relativi vincoli e limiti), sembra utile
operare un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia,
individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità
temporanea dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o, nel caso
del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto
complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale.
Quadro normativo
di riferimento.
Come
si è sopra accennato, l’intera materia dell’autotrasporto di merci è già
assoggettata ad una speciale disciplina di settore, derivante in larga parte da
fonti comunitarie e di rango sovranazionale.
Preliminarmente,
si ricorda che nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasporto per
conto di terzi è consentita la disponibilità dei veicoli a titolo di proprietà,
usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria,
nonché, nei casi prefigurati nella presente circolare, locazione e comodato
(NOTA 2), mentre non è consentita la cessione di veicoli a titolo di
sublocazione o subcomodato. Non sono mai ammesse altre forme di disponibilità
temporanea.
A
sgombrare il campo da possibili equivoci si rammenta inoltre che, nell’ambito
dell’accesso diretto al mercato mediante acquisizione di due veicoli (imprese
autorizzate all’esercizio con veicoli di m.c. superiore a 1,5 t. e fino a 3,5
t.) o mediante acquisizione di veicoli per una massa complessiva totale non
inferiore a 80 t. (imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di m.c.
superiore a 3,5 t.), ai fini del raggiungimento e nei limiti del mantenimento
di tale massa non è ammessa la disponibilità di veicoli in locazione senza
conducente, né in comodato senza conducente.
A
livello nazionale, la locazione è disciplinata dall’articolo 84 del codice
della strada il quale prescrive che, ad eccezione dei veicoli ad uso speciale e
dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 6 t, la locazione dei veicoli commerciali è ammessa
solo tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e titolari di
autorizzazione.
Disposizioni
di dettaglio circa le prescrizioni e gli obblighi che devono essere assolti in
caso di locazione sono contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo n.
286/2005. Tale ultima disposizione prescrive l’obbligo della presenza a bordo
del contratto di locazione e, conseguentemente, l’obbligo della redazione
scritta del contratto stesso, qualunque sia la sua durata (anche sotto i trenta
giorni) sostanzialmente soddisfacendo, in tal modo, gli obiettivi di
individuazione certa del soggetto che esercita di fatto il possesso del veicolo
e che è responsabile della circolazione dello stesso.
Sempre
l’articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005 prevede in ogni caso - ed a maggior ragione nel caso di locazione o
comodato dei veicoli - la presenza a bordo di documentazione idonea a dimostrare
il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso il vettore.
Per
la locazione internazionale (NOTA 3) si fa riferimento alla direttiva n.
2006/1/CE che in larga parte è contenuta nel predetto articolo 84 comma 2 e,
per quanto applicabile, alla disciplina dettata dall’accordo CEMT. Le normative
in questione non pongono alcun onere di comunicazione a carico delle imprese
europee ed extracomunitarie in relazione all’utilizzazione di veicoli locati,
salvo l’obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione
nonché l’esibizione di prova del rapporto di lavoro che il conducente deve
intrattenere con l’impresa locataria.
Infine
si rammenta che, nell’ambito della disciplina nazionale dell’esercizio
dell’attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, i tipi di disponibilità
dei veicoli sono dettati direttamente dalle disposizioni della legge 6 giugno
1974, n. 298 che con l’articolo 31, comma 1 lettera a) ne limita le forme
ritenute ammissibili.
Non
sono pertanto mai ammesse né la locazione né il comodato.
IL CONTRATTO DI
LOCAZIONE
La
locazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci per conto di terzi o
per uso proprio a fini "commerciali" è assoggettata a norme speciali,
nazionali, comunitarie e scaturenti dall’accordo CEMT.
Si
distinguono le seguenti fattispecie:
1)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate -
immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione di cui all’art. 82 del
codice della strada comma 5 lett. a) - Locazione a soggetti che li utilizzano
per uso proprio. Locazione ammissibile.
Si
tratta dell’ipotesi normale di locazione a soggetti che non utilizzano tali
veicoli per svolgere attività professionale di trasporto di merci per conto di
terzi. Poiché il trasporto per uso proprio svolto con veicoli aventi m.c.p.c.
inferiore o uguale a 6 tonnellate non è soggetto ad alcuna licenza, si
applicano le disposizioni generali in materia di locazione.
Per
i contratti superiori ai 30 giorni è previsto l’aggiornamento dell’archivio
nazionale veicoli (cfr. art. 247bis Reg. es. C.d.s. - circolari MOT citate).
2)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate
immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per
uso proprio. Locazione non ammissibile.
La
possibilità di concedere in locazione tali veicoli è consentita esclusivamente
ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l’attività
di locazione di veicoli sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite
secondo le modalità previste dal D.P.R. 19.12.2001 n. 481 e può quindi essere
svolta, ai sensi dell’articolo 82 del C.d.S., commi 4 e 5, esclusivamente con
veicoli immatricolati per uso di terzi.
3)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate -
immatricolati per uso proprio - per i quali è stata rilasciata licenza per il
trasporto di cose in conto proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza
per uso proprio. Locazione non ammissibile.
Il
trasporto di merci per conto proprio effettuato a mezzo di veicoli aventi
m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate, può essere svolto esclusivamente con veicoli
immatricolati ad uso proprio e, a norma dell’articolo 83, comma 2 del C.d.S, la
carta di circolazione per tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza
per l’autotrasporto in conto proprio.
A
norma dell’articolo 31, lettera a), della legge 6 giugno 1974, n. 298,
l’attività di trasporto per conto proprio può essere svolta: "con mezzi di
proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o
pubblici che la esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio
o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente
nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000
chilogrammi".
Non
è pertanto ammessa la locazione per tali veicoli.
4)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio. In
Locazione ad altro soggetto che li utilizza per trasporto di merci per conto di
terzi. Locazione non ammissibile.
L’attività
di autotrasporto di cose per conto di terzi presuppone l’utilizzazione dei
veicoli, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse
dall’intestatario della carta di circolazione e può quindi essere svolta, ai
sensi dell’articolo 82 del C.d.S., commi 4 e 5, esclusivamente con veicoli
immatricolati per uso di terzi.
5)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per
trasporto di merci per conto di terzi a norma dell’articolo 82 C.d.S., comma 5,
lettera d). Locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.
Locazione
non ammissibile.
Riprendendo
le considerazioni esposte al precedente punto 4), poiché si tratta di veicoli
immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte
all’Albo degli autotrasportatori per l’ esercizio dell’attività di trasporto di
merci per conto di terzi, non è ammissibile l’ipotesi della locazione a
soggetti che intendano utilizzarli per uso proprio.
6)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate -
immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione previste dall’art. 82
del codice della strada comma 5 lett. a). Locazione ad altra impresa che li
utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi. Locazione ammissibile.
L’art
84 del codice della strada, comma 4, lett. a) prevede, tra l’altro, che i
veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva inferiore o uguale
a 6 t., possano essere dati in locazione dai soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività di locazione sulla base della prescritta autorizzazione
rilasciata dai comuni secondo le disposizioni del D.P.R. 19 dicembre 2001, n.
481.
Tali
soggetti, ai quali non si applica la legge 6 giugno 1974, n. 298, né il
Regolamento UE 21 ottobre 2009, n. 1071, possono quindi concedere i propri
veicoli in locazione in favore di imprese di autotrasporto per conto di terzi,
pur senza essere - essi stessi - iscritti all’Albo degli autotrasportatori.
Naturalmente
l’impresa locataria dovrà sempre essere abilitata all’esercizio dell’attività
con il veicolo preso in locazione e, a tal fine, si distinguono le seguenti
ipotesi in funzione dei requisiti soggettivi delle imprese di autotrasporto
locatarie che variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del
veicolo:
a)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t.: per la
locazione di tali veicoli da utilizzare per il trasporto di cose per conto di
terzi è sufficiente che l’impresa locataria risulti iscritta all’Albo degli
autotrasportatori.
b)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e inferiore o
uguale a 6 tonnellate: l’impresa locataria, operando con veicoli di massa
superiore a 1,5 t., dovrà sempre essere iscritta al REN e all’Albo degli
autotrasportatori, nonché essere autorizzata all’esercizio dell’attività con il
veicolo preso in locazione.
Si
precisa, infine, che non è mai ammessa la possibilità di concedere in locazione
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate da parte
di imprese che, pur eventualmente in possesso di autorizzazione comunale ex
D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, non siano contemporaneamente iscritte al REN e
all’Albo degli autotrasportatori ed autorizzate all’esercizio dell’attività di
autotrasporto di merci per conto di terzi.
7)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico - immatricolati per uso
di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi ai sensi
dell’articolo 82 del codice della strada, comma 5 lett. d) - in locazione ad
altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi.
Locazione ammissibile.
L’art
84 del C.d.S., comma 3, prevede che "l'impresa italiana iscritta all'Albo
degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni
può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'Albo degli
autotrasportatori e titolare di autorizzazioni." Pertanto, le imprese
italiane di autotrasporto per conto di terzi regolarmente autorizzate
all’esercizio della professione, iscritte all’Albo, nonché - ove previsto - al
REN, possono concedere e prendere in locazione veicoli immatricolati per uso di
terzi per l’autotrasporto di merci per conto terzi a condizione, come per il
punto precedente, che l’impresa locataria sia abilitata all’esercizio
dell’attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione.
IL CONTRATTO DI
COMODATO.
1)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate
immatricolati per uso proprio, per attività di trasporto di cose in conto
proprio.
Comodato
ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio.
Comodato
ammissibile.
Ai
sensi delle disposizioni vigenti, il trasporto di merci per conto proprio,
effettuato a mezzo di veicoli aventi m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate
immatricolati ad uso proprio non è soggetto ad alcuna licenza o autorizzazione.
Poiché,
inoltre, il contratto di comodato è per sua natura senza fini di lucro,
mancando del tutto l’elemento del corrispettivo, è ritenuto ammissibile il
comodato di tali veicoli tra privati o imprese a condizione che non cambi l’uso
proprio del veicolo. Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto il
tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (cfr. art. 247bis Reg.
es. C.d.s. - circolari MOT citate).
2)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate,
immatricolati per uso proprio per i quali è stata rilasciata licenza per il
trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altra impresa per uso proprio.
Comodato
non ammissibile.
Come
già argomentato per la locazione, l’art. 31 della legge 298/74 individua,
elencandole, le forme tassative di disponibilità di tali veicoli.
Non
è pertanto ammesso il comodato per tali veicoli.
3)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio.
Comodato
ad altra impresa che intende utilizzarli per uso di terzi per trasporto di
merci per conto di terzi. Comodato non ammissibile.
Come
per la locazione non è mai ammessa la possibilità del comodato dei veicoli
immatricolati ad uso proprio ad imprese di autotrasporto iscritte all’Albo
degli autotrasportatori, per l’esercizio dell’attività di trasporto di merci
per conto di terzi.
L’attività
di autotrasporto di cose per conto di terzi, oltre ad essere subordinata all’iscrizione
all’Albo degli autotrasportatori, e - ove prevista - al REN, presuppone
l’utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone
diverse dall’intestatario della carta di circolazione e può, quindi, essere
svolta - ai sensi dell’articolo 82 del C.d.S., commi 4 e 5 - esclusivamente con
veicoli immatricolati per uso di terzi.
A
maggior ragione, non può mai essere ammesso il comodato di veicoli
immatricolati ad uso proprio di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate, in quanto
oltre alle motivazioni di cui al precedente periodo e come già evidenziato al
punto 2, per tali veicoli la carta di circolazione viene rilasciata sulla base
della prescritta licenza e pertanto l’eventuale cessione a terzi del veicolo,
in comodato o locazione, anche per un breve periodo, farebbe venir meno il
presupposto stesso dell’immatricolazione.
4)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per
trasporto di merci per conto di terzi ai sensi dell’articolo 82 C.d.S., comma
5, lettera d). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.
Comodato
non ammissibile.
L’ipotesi
è speculare alla precedente: anche in tal caso, poiché si tratta di veicoli
immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte
all’Albo degli autotrasportatori per l’esercizio dell’attività di trasporto
merci per conto di terzi, non si ritiene ammissibile l’ipotesi di comodato a
soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.
5)
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate,
immatricolati per uso di terzi ai fini della locazione a norma dell’articolo 82
C.d.S., comma 5, lettera a). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per
trasporto di merci per conto di terzi. Comodato non ammissibile.
Nel
caso in esame, tali veicoli vengono immatricolati per uso di terzi a nome di
imprese che, dietro corrispettivo, esercitano professionalmente l’attività di
locazione dei veicoli stessi, sulla base delle autorizzazioni comunali
conseguite secondo le modalità previste dal D.P.R. 19.12.2001 n. 481.
Poiché
l’elemento corrispettivo del sinallagma contrattuale è da considerarsi
indefettibile, non può essere ammesso il comodato in quanto tale contratto è
per sua stessa natura a titolo gratuito.
6)
Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi per trasporto di
merci per conto di terzi a norma dell’articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d).
Comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi. Comodato
ammissibile.
Si
tratta dell’ipotesi di comodato di veicoli tra imprese iscritte all’Albo degli
autotrasportatori, che utilizzano tali veicoli per il trasporto di merci per
conto di terzi.
In
tal caso, il comodato - così come la locazione - è ammesso in quanto non viene
modificata la destinazione d’uso del veicolo che viene utilizzato
nell’esercizio dell’attività di trasporto di cose per conto di terzi, dietro
corrispettivo e da imprese a ciò abilitati.
L’articolo
84 del C.d.S, al comma 3, prevede che le imprese italiane di autotrasporto per
conto di terzi possono utilizzare, mediante contratto di locazione, solo
autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, in proprietà
di altra impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori e titolare
di autorizzazioni.
Vengono
quindi stabiliti vincoli precisi circa la natura giuridica dei soggetti
legittimati a concedere e a prendere in locazione i veicoli immatricolati per
trasporto di cose per conto di terzi.
Coerentemente
con tale disposizione, che riserva la possibilità di concedere in locazione
solo i veicoli in disponibilità di imprese di autotrasporto per conto di terzi,
ed in analogia con la medesima, si ritiene che anche la possibilità di
concedere o utilizzare veicoli in comodato debba essere riservata alle imprese
di autotrasporto iscritte all’Albo degli autotrasportatori.
Condizione
necessaria è che il comodatario abbia titolo ad esercitare l’attività di
autotrasporto con i veicoli utilizzati e tale titolo dovrà essere accertato
d’ufficio.
Rimangono
vigenti le disposizioni di cui alla circolare di questa Direzione n. 4 del 7
dicembre 2011 lett. e), e, pertanto, tali contratti continueranno a dover
essere esibiti in visione agli U.M.C. che dopo il controllo formale dei
contratti stessi, continueranno a rilasciare copia vistata della dichiarazione
di cui all’allegato 3 della predetta circolare n. 4/2011 che dovrà essere
tenuta a bordo ai fini dei controlli. La circolare trova applicazione qualunque
sia la durata del contratto di comodato, anche se inferiore ai trenta giorni.
Pertanto
gli UMC che ricevono la domanda, verificheranno preventivamente che il
comodatario abbia titolo ad esercitare con il veicolo preso in comodato.
DOCUMENTI DI
CONTROLLO
Locazione
Il
contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno
i seguenti elementi essenziali (D.M. 16 febbraio 1994, n. 213 e direttiva CE n.
1/2006):
-
il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria;
-
la data e la durata del contratto;
-
i dati di identificazione del veicolo locato.
Inoltre,
ai sensi del decreto legislativo n. 286/2005 art. 12, comma 2, il contratto
deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per
le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 1,5 t.) dell’impresa locataria con le eventuali limitazioni.
Qualora
il conducente sia persona diversa dal locatario, anche dall'originale o una
copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del
conducente, ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro
del conducente stesso con l’impresa locataria.
Il
contratto, il certificato di iscrizione all’Albo e i documenti relativi al
rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed
esibiti agli organi di controllo come previsto dal più volte citato art. 12 del
decreto legislativo n. 286/2005.
Comodato
Come
già sopra specificato, ai sensi della circolare di questa Direzione n. 4 del 7
dicembre 2011 lett. e), i contratti di comodato debitamente registrati e di
qualunque durata essi siano, devono essere esibiti agli Uffici della
Motorizzazione Civile competenti per la sede principale dell’impresa che ne
chiede l’immissione in circolazione, in originale o copia conforme.
Gli
Uffici della Motorizzazione Civile dopo il controllo formale dei contratti
stessi, rilasciano copia vistata della dichiarazione di cui all’allegato 3
della circolare n. 4/2011.
Poiché
il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto con i
veicoli utilizzati è accertato d’ufficio non è necessaria la presenza a bordo
del certificato di iscrizione all’Albo o al REN, fermo restando l’obbligo della
presenza a bordo e dell’esibizione della dichiarazione di cui all’allegato 3
della citata circolare n. 4/2011 Anche in caso di comodato resta, infine, fermo
l’obbligo generale ai sensi del decreto legislativo n. 286/2005 art. 12, comma
5, di recare a bordo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del
conducente con il vettore.
Per
maggior chiarezza e per comodità espositiva, si allegano due tabelle
riepilogative delle fattispecie sopra descritte.
Vorranno
le Direzioni Generali Territoriali assicurare la diffusione della presente a
tutti gli Uffici di loro competenza ed alle relative sezioni.
Si
prega, infine, il Servizio di Polizia Stradale di voler provvedere alla
diffusione della presente a tutte le Prefetture - UTG ed alle altre Forze di
Polizia.
---
Note
(1)
Tali circolari sono al momento oggetto di sospensiva adottata dal Giudice
amministrativo.
(2)
Quando nella presente circolare si fa riferimento alla locazione ed al comodato
si intende senza conducente.
(3)
Per una più completa panoramica della disciplina della locazione internazionale
dei veicoli destinati al trasporto delle merci si rinvia alla lettura della
circolare di questa Direzione Generale n. 63/M4 del 8 maggio 2006, che si
allega.
TABELLE
RIEPILOGATIVE
|
CONTRATTO DI
LOCAZIONE
|
|||
|
1)
Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso
di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per
uso proprio.
|
ammesso
|
Per
i contratti superiori ai 30 giorni: aggiornamento dell’archivio nazionale
veicoli
|
|
|
2)
Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso
proprio in locazione per uso proprio.
|
non
ammesso
|
|
|
|
3)
Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e
muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.
|
non
ammesso
|
|
|
|
4)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio in
locazione per trasporto di merci per conto di terzi.
|
non
ammesso
|
|
|
|
5)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per
trasporto di merci per conto di terzi, in locazione a soggetti che intendono
utilizzarli per uso proprio.
|
non
ammesso
|
|
|
|
6)
Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso
di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per
il trasporto di merci per conto di terzi.
|
ammesso
|
Documenti
da tenere a bordo
Contratto
di locazione Certificato Albo o REN Rapporto di lavoro del conducente
|
|
|
7)
Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di
merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in locazione
per il trasporto di merci per conto di terzi.
|
ammesso
|
Documenti
da tenere a bordo
Contratto
di locazione Certificato Albo o REN Rapporto di lavoro del conducente
|
|
|
CONTRATTO DI
COMODATO
|
|||
|
1)
Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso
proprio, in comodato per uso proprio.
|
ammesso
|
Documenti
da tenere a bordo
Per
i contratti oltre i 30 giorni: tagliando di aggiornamento della carta di
circolazione.
|
|
|
2)
Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e
muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso proprio.
|
non
ammesso
|
|
|
|
3)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio in
comodato per trasporto di merci per conto di terzi.
|
non
ammesso
|
|
|
|
4)
Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per
trasporto di merci per conto di terzi, in comodato per uso proprio.
|
non
ammesso
|
|
|
|
5)
Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso
di terzi per locazione senza conducente (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a),
in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.
|
non
ammesso
|
|
|
|
6)
Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di
merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in comodato a
soggetti che intendono utilizzarli per conto di terzi.
|
ammesso
|
Documenti
da tenere a bordo
Allegato
3 della circolare n. 4/2011 vistato dall’UMC.
Rapporto
di lavoro del conducente
|
|
Allegato
Circolare n.
63/M4 del 8 maggio 2006
Utilizzazione
dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporlo di merci su strada per
conto terzi - Direttiva n. 2006/1/CE - Noleggio nelle relazioni di traffico
internazionale.
Nell'ambito
dell’attività di controllo sull'autotrasporto internazionale si è avuto modo di
rilevare il mancato rispetto della disciplina relativa all’utilizzazione di
veicoli noleggiati senza conducente per il trasporlo di merci su strada, recepita
dall’art. 84 del Codice della strada ed in particolare dal Decreto del Ministro
per il Coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio 1994. n.
213.
Si
ritiene, pertanto, opportuno riassumere le disposizioni dettate dalla normativa
in questione.
1)
DEFINIZIONE
L'istituto
della "locazione senza conducente" é definito dall'art. 94 del Codice
della Strada, il quale, al comma 1 stabilisce che un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si
obbliga a mettere a disposizione dei locatarie, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2)
LOCAZIONE DI VEICOLI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
In
ambito internazionale, la locazione di veicoli senza conducente è ammessa
soltanto per i trasponi tra Stati membri dell’Unione Europea e della CEMT,
secondo quanto previsto dalle specifiche normative e più precisamente:
-
Stati membri UE: art. 84 2° comma del Codice della Strada - Decreto dei
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio
1994, n. 213 concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 90/398
CEE modificativa della precederne direttiva n. 84/647 CEE.
-
Stati CEMT: Manuale d'uso delle autorizzazioni CEMT- capitolo 4. par. 5.
Per
i trasponi effettuati in base agli Accordi bilaterali, non è mai ammesso
l’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente.
Si
ritiene altresì opportuno precisare che la locazione di veicoli senza
conducente va nettamente distinta dall’ipotesi di utilizzo di complessi
veicolari formali da veicoli accoppiati e immatricolati in Stati diversi
(aggancio misto).
Ciò
in quanto l’utilizzazione di un veicolo noleggiato ha quale presupposto la
stipulazione di un contratto di curata predeterminata, mentre l’aggancio misto,
laddove consentito, è correlato allo svolgimento di un determinato trasporto
internazionale.
3)
CONDIZIONI
In
ambedue le fattispecie sopradelineate la disciplina dettata ai riguardo è del
tutto analoga.
Innanzitutto
l’utilizzazione di un veicolo senza conducente è ammessa previa stipulazione di
un contratto di locazione, il quale deve contenere i seguenti elementi:
-
indicazione della denominazione sia dell'impresa che fornisce il veicolo sia di
quella che effettua il trasporto di merci su strada per conto di terzi o per
conto proprio;
-
indicazione della durata del contratto;
Il
veicolo locato deve essere utilizzato alle seguenti condizioni:
-
il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla
legislazione delle Stato membro di stabilimento dell'impresa che fornisce il
veicolo;
-
il contratto deve prevedere soltanto la messa a disposizione del veicolo senza
conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con
l'impresa locataria e riguardante il personale di guida;
-
il veicolo localo deve essere esclusivamente a disposizione dell’impresa che Io
utilizza per la durata del contratto di locazione;
-
il veicolo locato deve essere guidato da personale alle dipendenze dell'impresa
che lo utilizza;
4)
DOCUMENTI DI CONTROLLO
La
prova del rispetto delle condizioni sopraelencate è fornita dai seguenti
documenti, che debbono trovarsi a bordo del veicolo:
-
il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto, contenente:
a)
nome dell'impresa locatrice
b)
nome dell'impresa locataria
c)
data e durata del contratto
d)
dati di identificazione del veicolo
Qualora
il conducente non sia titolare dell'impresa che ha stipulato il contratto di locazione
dovrà trovarsi a bordo:
-
il contratto di lavoro del conducente, ovvero l'ultimo foglio paga, o un
estratto autenticato del contratto contenente:
a)
nome del datore di lavoro
b)
nome del dipendente
c)
data e durata del contratto di lavoro.
Inoltre, la documentazione stessa può essere sostituita de documenti equivalenti, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro, con allegata la relativa traduzione.
5)
ASPETTI SANZIONATORI
Ferma
restando l’attività di verifica sulla documentazione relativa al veicolo, al
conducente ed ai titoli autorizzativi (licenza comunitaria, autorizzazione CEMT
etc.), si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti correlati al noleggio.
In
linea generale, trova applicazione l'art. 46 della legge 298/74 ogniqualvolta
non venga esibita la documentazione di controllo relativa alla legittimazione
del possesso del veicolo a titolo di noleggio.Si deve, poi, osservare che nelle relazioni di traffico CEMT le lingue ufficiali sono esclusivamente quelle previste (inglese, francese e tedesco); invero, le autorizzazioni rilasciate da tale organismo sono redatte esclusivamente in due delle suddette lingue (inglese e francese)
Non è, pertanto, ammessa l'esibizione del contratto di noleggio - e degli altri documenti dei quali si è sopra discorso - in una redazione che non sia riferibile ad una delle tre predette lingue. Conseguentemente, troverà, anche in tale circostanza, applicazione l'art. 46 della legge 298/74; ad esempio, un contratto di noleggio in lingua originale romena senza la prescritta traduzione, non può essere considerato un contratto.
Sotto un diverso profilo, si evidenzia che sia le disposizioni comunitarie che quelle CEMT, individuano con precisione gli elementi del contratto di noleggio che, pertanto, devono essere considerati quali "elementi essenziali" del contratto stesso.
Di conseguenza, la mancanza anche di uno di tali elementi determina la radicale: nullità del negozio giuridico (inesistenza). All'atto del controllo troverà dunque anche in questo caso applicazione l’art. 46 più volte citato.
Si
prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.
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