INPS - Circolare 07 maggio 2015, n. 92
SOMMARIO: A
decorrere dal 1° gennaio 2015 il Regolamento UE n. 465/2012 si applica anche
nei rapporti con la Svizzera.
Premessa
Con Decisione n.
1/2012 del 31 marzo 2012, del Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, è
stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti
comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale -
costituiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento
(CE) n. 988/2009, e dal Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 - si
applicano anche alla Svizzera (circolare n. 107 del 2012).
Il Regolamento
(CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 sono stati modificati dal
Regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 28 giugno 2012.
Come precisato
con circolare n. 115 del 2012 (punto 5) il predetto regolamento di modifica non
era immediatamente applicabile nei rapporti con la Svizzera. Come noto,
infatti, l’applicazione delle disposizioni della normativa comunitaria, entrate
in vigore successivamente alla data della firma dell’Accordo CH-UE sulla libera
circolazione delle persone (21 giugno 1999), è subordinata all’adozione della
Decisione di rito da parte del Comitato misto (circolare n. 118 del 2002).
1 Applicazione del Regolamento UE n. 465/2012 nei
rapporti con la Svizzera.
Il Comitato
misto, istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati
membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ha
adottato, in data 28 novembre 2014, la Decisione n. 1/2014 (allegato n. 1),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 367 del 23
dicembre 2014.
Con tale
Decisione è stato aggiornato e modificato l’allegato II del predetto Accordo
CH-UE sulla libera circolazione (21 giugno 1999) e sono state inserite tra le
disposizioni applicabili alla Svizzera quelle contenute nel Regolamento (UE) n.
465/2012. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le modifiche alle norme in
materia di legislazione applicabile, introdotte dal regolamento (UE) n.
465/2012, e le disposizioni amministrative e operative emanate dall’Istituto
con circolare n. 115 del 2012, trovano applicazione anche nei rapporti con la
Svizzera.
Per quanto
concerne il regime transitorio per l’applicazione del Regolamento n. 465/2012
alla Svizzera, si rinvia ai criteri delle disposizioni transitorie di cui alla
circolare n. 115 del 2012, che dovranno essere applicati con riferimento alla
data del 1° gennaio 2015.
Si rammenta,
infine, che l’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone non è ancora
applicabile nei rapporti con la Croazia; pertanto, in materia di legislazione
applicabile restano confermate le disposizioni indicati al punto 4.2 della circolare
n. 165 del 2013.
Allegato 1
Decisione n.
1/2014 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la comunità
europea e i suoi stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 28 novembre 2014 che
modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (2014/947/UE)
IL COMITATO
MISTO,
visto l'accordo
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(NOTA 1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando
quanto segue:
(1) L'accordo è
stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
(2) L'allegato
II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31
marzo 2012 (NOTA 2).
(3) L'allegato
II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti
giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in
particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (NOTA 3) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio (NOTA 4) apportate dal regolamento (UE) n.
1244/2010 della Commissione (NOTA 5), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio (NOTA 6) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012
della Commissione (NOTA 7).
(4) Occorre,
inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE)
n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del
Comitato misto.
(5) L'allegato
II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti
atti giuridici dell'Unione europea,
Ha adottato la
presente decisione:
Articolo 1
L'allegato II
dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(«accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente
decisione.
Articolo 2
La presente
decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,
neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente
decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
all'adozione da parte del Comitato misto.
---
Note:
1) GU L 114 del
30.4.2002, pag. 6.
2) GU L 103 del
13.4.2012, pag. 51.
3) Regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del
30.4.2004, pag. 1).
4) Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del
30.10.2009, pag. 1).
5) Regolamento
(UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e
per la Svizzera (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).
6) Regolamento
(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai
fini del SEE e per la Svizzera (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).
7) Regolamento
(UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e
per la Svizzera (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).
Allegato
L'allegato II
dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è
modificato nel modo seguente:
1) alla sezione
A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, le parole «modificato dal
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei
relativi allegati (NOTA 1)» sono sostituite dalle seguenti:
«modificato da:
- regolamento
(CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
(NOTA 2);
- regolamento
(UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 3);
- regolamento
(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 4);
- regolamento
(UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 5).
2) alla sezione
A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, sotto il titolo «Ai fini del
presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato», alla
lettera h), punto 1, le parole «legge federale sulle prestazioni complementari
del 19 marzo 1965» sono sostituite dalle seguenti:
«legge federale
sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006»;
3) alla sezione
A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, il testo seguente è inserito
dopo le parole «regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (NOTA 6)»:
«modificato da
- regolamento
(UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 7);
- regolamento
(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 8);
- regolamento
(UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 9).
4) alla sezione
A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, sotto il titolo «Ai fini del
presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:», le parole
seguenti sono soppresse:
«Accordo
italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di
gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie»;
5) alla sezione
B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto, dopo il
punto 21 è inserito il testo seguente:
«22) Decisione
n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una
procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli
organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è
parte integrante del sistema EESSI (NOTA 10).
23) Decisione E3
della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito
all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio (NOTA 11).
24) Decisione H6
della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi
riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(NOTA 12).
25) Decisione S8
della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi
apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui
all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (NOTA 13).
26) Decisione U4
della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui
all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e
all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (NOTA 14).
6) alla sezione
C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto, dopo il punto 2 è
inserito il testo seguente:
«3)
Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti
finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (NOTA 15).
---
Note:
1) GU L 284 del
30.10.2009, pag. 1.
2) GU L 284 del
30.10.2009, pag. 43.
3) GU L 338 del
22.12.2010, pag. 35.
4) GU L 149
dell'8.6.2012, pag. 4.
5) GU L 349 del
19.12.2012, pag. 45.»
6) GU L 284 del
30.10.2009, pag. 43.
7) GU L 338 del
22.12.2010, pag. 35.
8) GU L 149
dell'8.6.2012, pag. 4.
9) GU L 349 del
19.12.2012, pag. 45.»
10) GU C 187 del
10.7.2010, pag. 5.
11) GU C 12 del
14.1.2012, pag. 6.
12) GU C 45 del
12.2.2011, pag. 5.
13) GU C 262 del
6.9.2011, pag. 6.
14) GU C 57 del
25.2.2012, pag. 4.»
15) GU C 240 del
10.8.2012, pag. 3.»
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