A
seguito del rilascio del Web Service degli Elenchi, che consente il recupero
nella Procedura di liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola
delle informazioni relative al lavoro svolto nel settore agricolo da parte dei
richiedenti le prestazioni, sono state attivate, nella citata procedura, le
funzioni di calcolo e di elaborazione delle domande in competenza 2014.
Si
coglie l’occasione per fornire indicazioni e precisazioni sugli argomenti di
maggior rilievo o che sono stati oggetto di richieste di chiarimento da parte
delle Strutture del territorio.
Trattazione
delle domande i cui richiedenti sono titolari di partita IVA
Come
per gli anni passati, anche per le domande di prestazioni di disoccupazione
agricola in competenza 2014 sono in corso di predisposizione le liste dei
richiedenti che risultano titolari di partita IVA per il successivo controllo
riguardo alla eventuale attività di lavoro in proprio.
Le
liste in argomento verranno inviate alle Direzioni Regionali tramite PEI.
Gli
accertamenti dovranno essere effettuati con le medesime modalità indicate nei
messaggi n. 12576 del 27/7/2012 e n. 6675 del 23/4/2013.
Diritto ai
trattamenti di famiglia per i familiari residenti all’estero
Continuano
a pervenire quesiti in merito al diritto all’assegno per il nucleo familiare
per i familiari residenti all’estero. Si ritiene utile, pertanto, richiamare le
istruzioni operative vigenti.
Sussiste
il diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, anche quando i
familiari siano residenti all’estero, in paese extracomunitario:
1.
nel caso in cui il richiedente sia cittadino italiano;
2.
nel caso in cui il richiedente sia cittadino comunitario;
3.
nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario residente in
Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due stati
membri dell’Unione Europea;
4.
nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario di stato che ha
stipulato con l’Italia convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale,
residente in Italia, i cui familiari siano residenti nel paese extracomunitario
convenzionato.
Non
sussiste il diritto all’assegno per il nucleo familiare nel caso in cui il
richiedente sia cittadino extracomunitario residente in Italia, non sia stato
assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due stati membri dell’Unione
Europea e i familiari siano residenti in paesi extracomunitari non
convenzionati con l’Italia.
Si
conferma, invece, il diritto ai trattamenti di famiglia quando il nucleo
familiare sia residente in Italia anche nel caso in cui il richiedente sia
cittadino extracomunitario di stato non convenzionato.
Si
richiamano, con l’occasione:
-
le indicazioni riportate nella circolare n.12 del 1990, relativamente alla
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare;
-
le indicazioni riportate nella circolare n. 86 del 2/7/2010 per quanto concerne
le disposizioni in materia di prestazioni familiari stabilite dal regolamento
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987
del 16 settembre 2009 relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale;
-
le indicazioni contenute nella circolare n. 51 del 13/3/2011, relativamente al
regolamento UE n.1231 del 24/11/2010;
-
le istruzioni impartite con i messaggi n. 19448 del 27/11/2012 e n. 13360 del
22/08/2013 per quanto riguarda la gestione delle richieste di assegno per il
nucleo familiare da parte di cittadini extracomunitari per i familiari
residenti nei paesi dell’ex Jugoslavia e nella Tunisia.
Gestione periodi
di lavoro domestico
Ad
integrazione delle indicazioni fornite nel par. 2 del messaggio n. 5336 del
13/6/2014, con riguardo alla gestione dei periodi di attività di lavoro
dipendente con qualifica di lavoratore domestico - i cui dati possono essere
attualmente reperiti consultando l’archivio dei Bollettini di versamento dei
contributi o l’estratto della procedura ECLavDom - si forniscono le seguenti
precisazioni per la compilazione della sezione "Attività di lavoro non
agricolo dipendente nell’anno 2014":
-
nel campo "Periodo" va inserito l’inizio e fine del rapporto di
lavoro (se continuativo dal 2013 va inserito nel campo "Data dal"
01/01/2014);
-
nel campo "GG lavorate" devono essere inserite il numero di giornate
ottenute dalla divisione per 4 delle ore risultanti nel trimestre, rilevate
dall’estratto contributivo. Dovranno essere conteggiati al massimo 78 giorni
per trimestre;
-
nel campo "GG retribuite" andranno indicate lo stesso numero di
giornate già indicate nel campo "GG lavorate";
-
nel campo "Retribuzione" va inserito l’imponibile complessivo
riportato nell’estratto contributivo.
Una
nota importante va aggiunta per quanto riguarda il caso in cui nel trimestre
siano coperte di contribuzione meno di 13 settimane.
Si
riporta un esempio con valore esplicativo.
Lavoratore
domestico assunto il 15/1/2014 e licenziato il 30/6/2014:
-
1° trimestre: copertura di 3 settimane, 72 ore di lavoro e retribuzione pari ad
€454,00
-
2° trimestre: copertura di 3 settimane, 68 ore di lavoro e retribuzione pari ad
€428,00.
I
dati vanno riportati nel modo seguente:
-
Nel campo "Periodo" deve essere acquisito un periodo fittizio che va
dall’inizio del contratto e si protrae
per sole 6 settimane, pertanto, per il caso in esempio, i valori sono
15/01/2014 - 25/02/2014;
-
Nel campo "GG lavorate" deve essere acquisito il valore 35 pari a
(72h+68h)/4;
-
Nel campo "GG retribuite" deve ripetersi il n° di gg lavorate;
-
Nel campo "Retribuzione" deve essere inserita la retribuzione
complessiva pari a €454,00 + €428,00 = €882,00.
Infine,
per garantire che tutte le giornate ricadenti nel periodo di contratto
risultino non indennizzabili, nella sezione "Giornate già indennizzate
nell’anno 2014" nel campo "Altre giornate non indennizzabili",
deve essere inserito il numero di giornate corrispondenti al periodo di
calendario che va dal giorno successivo alla fine del periodo fittizio fino
alla data di fine contratto (nell’esempio citato, dal 26/02/2014 al 30/06/2014
= 125gg).
Recupero
indebiti
A
parziale rettifica delle indicazioni operative già fornite con il messaggio n.
16770 del 16/10/2012, si può procedere alla compensazione degli indebiti già
presenti nella procedura Recupero Indebiti (RI) caricando i relativi importi
nella funzionalità "Indebiti DS Agricola" inserendo l'intera somma
indebita (sia DS che ANF) imputandola al conto "GPA52032" (conto di
transito "RI"). In questo modo il recupero verrà effettuato dopo aver
calcolato l'imposizione fiscale quindi sulla prestazione netta in pagamento. La
quota deducibile della somma recuperata con la compensazione sarà esposta nella
certificazione fiscale relativa all’anno in cui si è proceduto al recupero nel
campo relativo agli oneri deducibili.
In
presenza di più partite debitorie in RI a carico dello stesso soggetto andrà
preferibilmente portato in compensazione (quindi caricato ex novo nella
funzionalità "Indebiti DS Agricola") l’importo relativo alla pratica
RI, ancora non estinta, riferita a somme indebite più indietro nel tempo.
Al
momento in cui la pratica verrà elaborata e sarà emesso il biglietto contabile
si dovrà fornire alla U.O. Controllo Prestazioni la lista dei recuperi emessa
dalla procedura DSAGR contenente le informazioni relative agli importi
recuperati al conto GPA52032 e i codici fiscali dei debitori per consentire la
successiva gestione contabile dell'avvenuto recupero.
Nella
funzione "Indebiti DSAGR" l’eventuale residuo indebito dovrà essere
azzerato con la motivazione "Azzerato per passaggio ad RI".
Si
ricorda che la normativa vigente prevede che possa essere effettuato il
recupero solo per 1/5 della prestazione.
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