Decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183. Comunicazione telematica dell'"offerta di conciliazione". Nota
operativa
Premessa
In
data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(Legge Delega sul Jobs Act). in materia di contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti.
Il
decreto è entrato in vigore il giorno 7 marzo 2015. Pertanto, alle nuove
assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla
predetta data (7 marzo 2015) si applicherà la disciplina di cui al nuovo
decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.
In
particolare, tale decreto introduce un nuovo istituto di conciliazione per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi,
che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo
certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del
licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile
ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo
2015:
sono
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co.
1); sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a
contratto a tempo indeterminato ovvero, agli apprendisti passati in qualifica
(art. 1, co. 2), ma anche - unica eccezione - per i lavoratori assunti in
precedenza nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo
supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, co. 3).
Tale
conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'articolo
2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione
di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (art. 6, co. 1).
Monitoraggio
della misura e modello di comunicazione
Attraverso
le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo
in parola, il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio
sull'attuazione della norma stessa, onde consentire di verificare quale sarà in
concreto l'offerta di conciliazione. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione
di tale disposizione, alla normale comunicazione obbligatoria telematica di
cessazione del rapporto è stata aggiunta un'ulteriore comunicazione da
effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A
tal fine il suddetto terzo comma ha disposto che la comunicazione telematica di
cessazione del rapporto di lavoro (richiamata, unitamente alle altre
comunicazioni datoriali obbligatorie telematiche, dall'art.4-bis, punto 6-ter,
del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive integrazioni e/o modificazioni)
dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte
del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del
rapporto, nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta
conciliazione, di cui alla norma in commento.
Pertanto,
a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale
cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata
"UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro
potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione
previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. A fini meramente
esemplificativi, alla presente nota è allegato lo screenshot della procedura.
Per
effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al
portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di
comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo
dato serve ad collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro
cessato (prima schermata).
Il
sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già
comunicati con il modello "UNII_AV_Cess", relativi a lavoratore,
datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i
seguenti ulteriori campi:
-
data
di proposta dell'offerta di conciliazione;
-
esito
(SI/NO) di tale offerta
in
caso di esito positivo:
-
sede,
tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta
viene effettuato;
-
importo
offerto;
-
esito
del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo
offerto.
Da
ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e
stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.
Sanzioni
Sempre
il terzo comma dell'art.6 in questione prevede che l'omissione di detta
comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per
l'omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni
lavoratore interessato.
Al
fine di darne massima diffusione, la presente nota operativa è pubblicata sul
portale cliclavoro www.cliclavoro.qov.it, oltreché sul sito istituzionale
dell'amministrazione www.lavoro.qov.it.
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