Art.1
1.
Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:
«Titolo
VI-bis - Dei delitti contro l’ambiente.
Art.
452-bis. (Inquinamento ambientale). - E’ punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona
una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1)
delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2)
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando
l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art.
452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento
ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale
conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle
ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si
applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne
deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni;
se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel
caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una
o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della
reclusione non può superare gli anni venti.
Art.
452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall’articolo 434,
chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione
da cinque a quindici anni.
Costituiscono
disastro ambientale alternativamente:
1)
l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2)
l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3)
l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per
l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando
il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art.
452-quinquies. (Delitti colposi contro l’ambiente). - Se taluno dei fatti di
cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste
dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se
dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di
inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente
diminuite di un terzo.
Art.
452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a
sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente
cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,
trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta
radioattività.
La
pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di
compromissione o deterioramento:
1)
delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2)
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se
dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena
è aumentata fino alla metà.
Art.
452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando
artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività
di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero
ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art.
452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l’associazione di cui
all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste
dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando
l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno
dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione
o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene
previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le
pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico
servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Art.
452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato
è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente
titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione
di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto
deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso
è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo.
In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio.
Art.
452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al
presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui
all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, nonché per il
delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti
di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a
conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza,
alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e
diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per
la commissione dei delitti.
Ove
il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un
tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo
massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma
precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.
Art.
452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca
delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che
servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al
reato.
Quando,
a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia
stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice
individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la
confisca.
I
beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono
messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati
all’uso per la bonifica dei luoghi.
L’istituto
della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia
efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle
attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
Art.
452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza
di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti
previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a
carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente
codice.
Al
ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.
Art.
452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero
di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al
recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
2.
All’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca
più grave reato,»;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti
costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali
contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di
inquinamento di cui al comma 1».
3.
All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«4-bis.
E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o
che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua
beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o
per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».
4.
All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti:
«452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto
1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».
5.
All’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite
le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola:
«644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
6.
All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le
parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di
cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
7.
All’articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «,
nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e
452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello»
sono inserite le seguenti: «nonché all’Agenzia delle entrate ai fini dei
necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e
all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».
8.
All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da
duecentocinquanta a seicento quote;
b)
per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote;
c)
per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da
duecento a cinquecento quote;
d)
per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la
sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e)
per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai
sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a
seicento quote;
f)
per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
g)
per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste,
le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore
a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».
9.
Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, è aggiunta la seguente:
«Parte
sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in
materia di tutela ambientale.
Art.
318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si
applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal
presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di
danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Art.
318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la
polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione
asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia
trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo
di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate
circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella
regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2.
Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante
legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3.
Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a
far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività
potenzialmente pericolose.
4.
Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero
la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347
del codice di procedura penale.
Art.
318-quater. (Verifica dell’adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter,
l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità
e nel termine indicati dalla prescrizione.
2.
Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette
il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta
giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero
l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta
somma.
3.
Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà
comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni
dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art.
318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). - 1.
Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di
un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia
giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia
giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e
318-quater.
2.
Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria
informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
Art.
318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la
contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al
momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2.
Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane
sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non
impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli
atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli
articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Art.
318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il
contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater,
comma 2.
2.
Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta
ai sensi del comma 1.
3.
L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma
che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con
modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai
fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la
somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.
Art.
318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della
presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della medesima parte».
Art.2
1.
All’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, alinea, le parole: «con l’arresto da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro
quindicimila a euro centocinquantamila»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e
dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto
sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
c)
al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con
la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
2.
All’articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, alinea, le parole: «con l’ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni o con l’arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto
da sei mesi ad un anno»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto
mesi e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato
suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di
diciotto mesi»;
c)
al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la
sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
d)
al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la
sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».
3.
All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da
euro seimila a euro trentamila».
4.
All’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro quindicimila a euro
trecentomila»;
b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la
sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».
5.
All’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
«1-bis.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro cinquecento a euro duemila».
6.
All’articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
«5.
Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila
a euro trentamila».
Art.3
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta
Ufficiale.
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