Nel
caso di specie, il ricorrente aveva richiesto il pagamento della somma di € 39.995,60, a
titolo di differenze retributive da aprile 2012 ad aprile 2014, oltre alle
retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, previo accertamento
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25 gennaio 2012.
Investito
della questione, il Tribunale lombardo ha ritenuto la domanda fondata solo in
parte fondata, disponendone, pertanto, l’accoglimento
nei termini seguenti.
In
particolare, il Giudice ha osservato che:
a)
le allegazioni di parte ricorrente in merito
alla natura subordinata del rapporto sono del tutto generiche (sostanzialmente
limitate alla generica indicazione dello svolgimento di "orario ordinario" e della
prestazione di attività lavorativa "agli
ordini dei responsabili della cooperativa") e, pertanto,
insuscettibili di prova;
b)
la
relativa domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto va
quindi respinta;
c)
a
mente dell'art.2 del regolamento interno della cooperativa i soci lavoratori
"mettono a disposizione le proprie
capacità professionali anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché
alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa";
d)
a
mente dell'art.9 del richiamato regolamento interno, inoltre, "la cooperativa provvede, tramite la propria
organizzazione, all'acquisizione del lavoro e della relativa redistribuzione ai
soci in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado
di responsabilità acquisita. Tale ripartizione verrà effettuata con la massima
equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, il massimo lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione
di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle
richieste della committenza o del lavoro. A seguito di riduzione o mancanza
momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo
derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono
esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla
soltanto a orario ridotto";
e)
nell'ambito
del rapporto di lavoro sociale, pertanto, le parti si obbligano a mettersi
reciprocamente e liberamente a disposizione l'attività lavorativa, da un lato,
e le occasioni di lavoro, dall'altro (equamente distribuite tra i soci, a
seconda delle caratteristiche del lavoro fornito e della professionalità dei
soci lavoratori); l'esecuzione di tale rapporto è quindi fondamentalmente
governata dal rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza;
f)
il
ricorrente ha pacificamente cessato di lavorare nell'aprile 2012, in seguito ad
allegata mancanza di lavoro;
g)
a
seguito della cessazione, il ricorrente è rimasto del tutto inerte sino al 22
maggio 2013, data in cui ha formalmente offerto la propria prestazione
lavorativa e così onerando la società convenuta a dare conto, alla luce della
buona fede, dell'eventuale disponibilità di lavoro;
h)
la
società convenuta ha, sul punto, allegato di avere cessato "numerosi appalti" nel mese di
maggio 2015, come da verbale del consiglio di amministrazione del 15 marzo 2013;
i)
ciò
nonostante, non vi è alcuna allegazione sul rispetto della buona fede e
correttezza (la "equità" di
cui al regolamento interno) nella distribuzione dei posti di lavoro tra i soci
lavoratori;
j)
d'altro
canto, il lavoratore non ha allegato alcunché in ordine alla propria
professionalità ("mansioni,
professionalità e responsabilità" di cui al regolamento interno), né
di avere adempiuto all'onere ex art.1227 c.c. (mediante l'allegazione
dell'attiva ricerca di un posto di lavoro);
Ebbene,
tenuto conto:
a)
dei
reciproci difetti di allegazione;
b)
di
un elemento probatorio nel senso della contrazione dell'attività della
cooperativa, da un lato, e dall'assoluta mancanza di allegazione rispetto alla
insussistenza di posizioni lavorative attribuibili al ricorrente;
c)
della
necessità di "scontare" la
distribuzione del lavoro tra i vari soci lavoratori;
d)
della
ridottissima anzianità aziendale del ricorrente al momento della cessazione
dell'attività lavorativa (circa 3 mesi), con conseguente minore prevalenza
rispetto a lavoratori di maggiore anzianità (arg. ex art.5 della Legge n.223/1991);
e)
del
difetto di allegazioni ex art. 1227 c.c.;
Rilevato
l'inadempimento della cooperativa convenuta all'obbligo di buona fede e
correttezza nella distribuzione delle occasioni lavorative, il Giudice ha
ritenuto equo condannare la stessa al pagamento di una somma prossima ad un
quarto delle retribuzioni non percepite dal lavoratore da maggio 2013 ad oggi
e, pertanto, quantificabili nella misura di 5,5 mensilità della retribuzione
globale di fatte di cui al livello di inquadramento contrattuale (Vl/a, CCNL
Cooperative facchinaggio), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo.
Valerio
Pollastrini
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