Il
chiarimento, apparso sul sito internet www.amicimarcobiagi.com,
è stato fornito dalla Dott.ssa Silvia Donà, in risposta ad un quesito avanzato
da un lavoratore.
Nel
parere è stato preliminarmente ricordato come, nel rapporto di apprendistato,
le parti possano recedere dal contratto previa un preavviso decorrente dal
termine del periodo di formazione (1).
Conseguentemente,
terminato il periodo formativo, entrambe le parti possono decidere liberamente di risolvere il contratto
senza alcuna giustificazione.
In
questo caso, tuttavia, il recedente, pur non dovendo fornire motivazioni, è obbligato
a comunicare per iscritto all’altra parte la volontà di porre fine al rapporto,
calcolando il preavviso in relazione alla
data di conclusione del contratto.
Di
contro, qualora nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso al termine
del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Valerio
Pollastrini
1)
-
articolo 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n.167/2011;
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