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giovedì 16 aprile 2015

Termini di preavviso nel contratto di apprendistato

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha illustrato il comportamento che l’apprendista deve attuare nel caso in cui il datore di lavoro, in prossimità della scadenza del contratto, non fornisca al lavoratore le informazioni sulla possibilità di rinnovo, pur essendo tenuto, in caso di risoluzione, ad un preavviso di  quindici giorni.

Il chiarimento, apparso sul sito internet www.amicimarcobiagi.com, è stato fornito dalla Dott.ssa Silvia Donà, in risposta ad un quesito avanzato da un lavoratore.

Nel parere è stato preliminarmente ricordato come, nel rapporto di apprendistato, le parti possano recedere dal contratto previa un preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (1).

Conseguentemente, terminato il periodo formativo, entrambe le parti  possono decidere liberamente di risolvere il contratto senza alcuna giustificazione.

In questo caso, tuttavia, il recedente, pur non dovendo fornire motivazioni, è obbligato a comunicare per iscritto all’altra parte la volontà di porre fine al rapporto,  calcolando il preavviso in relazione alla data di conclusione del contratto.

Di contro, qualora nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Valerio Pollastrini

1)      - articolo 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n.167/2011;

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