Tra
le principali novità, si segnala:
-
il
potenziamento del ruolo dell’Anac, a cui le imprese dovranno fare riferimento;
-
la
valorizzazione degli appalti integrati;
-
l’introduzione
del riconoscimento delle imprese meritevoli, quelle, cioè, che non hanno
abusato delle varianti in corso d’opera.
Il
provvedimento evidenzia come prioritaria
la “riduzione degli oneri documentali a
carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di
verifica da parte delle stazioni appaltanti”.
Per
ulteriori approfondimenti, si riporta il testo integrale della bozza del
Disegno di Legge in commento:
NUOVO TESTO BASE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678 PROPOSTO
DAI RELATORI
Articolo 1
1. Il Governo è
delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche
adottate in altri Paesi dell'Unione europea:
a) divieto di
introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter
e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
b) compilazione
di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle
concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di
affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni
disciplinate dalle tre direttive, garantendo in ogni caso l’effettivo
coordinamento e l’ordinata transizione tra la vigente e la nuova disciplina, al
fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto del
princìpi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) ricognizione
e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e
delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del
complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari
vigenti e
un maggiore
livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo
in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;
d)
semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento
degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di
soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo
sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di
preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di
emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a
sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;
e) trasparenza e
pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e
successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della
esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla
corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione
di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di
appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti
d’interesse ed a favorire la trasparenza;
f) attribuzione
all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di vigilanza
nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche
poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio,
nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati
di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni
assunte dall’Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
g) riduzione
degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione
delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare
riguardo all’accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso l’accesso
a un’unica banca dati centralizzata;
h)
razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità,
efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l’introduzione
di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle medesime
stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità
tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;
i) contenimento
dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso
adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero
delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione
di cui alla lettera g), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione
conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo
l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di
aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale
per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;
l) introduzione
di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso
d'opera;
m) utilizzo
preferenziale, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni,
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul “miglior
rapporto qualità/prezzo”, anche al fine di garantire una più agevole
individuazione ed esclusione delle offerte anomale;
n) creazione di
un albo nazionale, gestito dall’ANAC, dei componenti delle commissioni
giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti
di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione nelle
commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati
indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno
doppio rispetto ai componenti da nominare;
o) garanzia di
adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli
appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando,
anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa
tra più offerte.
p) rafforzamento
della funzione di controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del
responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori
e del direttore dell’esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture,
e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale, l’attribuzione dei compiti di responsabile o
direttore dei lavori allo stesso contraente generale;
q)
valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle
concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso
lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all’appalto
integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;
r) revisione e
semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di
esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;
s)
razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato,
con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria
di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche
attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e
specifici;
t) revisione del
vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri
di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle
attestazioni in caso di procedure di concordato o di fallimento, anche
introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su
parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e la
gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la
normativa vigente in materia di rating di legalità;
u) revisione
della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi
comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia,
rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti
e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria e
prevedendo che quest’ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali
mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere
anche beni strumentali;
v)
razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al
rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
z) miglioramento
delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle
concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova
costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli
appalti.
aa)
valorizzazione delle attuali esigenze sociali ed ambientali, mediante
introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei
confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai
principi di economicità dell’appalto, semplificazione ed implementazione
dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti
della “territorialità” e della “filiera corta” e attribuendo un peso specifico
anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli
appalti pubblici;
bb) garanzia di
adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli
appalti pubblici e le concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico
(cosiddetti affidamenti in house), assicurando, anche nelle forme di
aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto
riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
cc) previsione
di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con
particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come
quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto, prevedendo l’introduzione di “clausole sociali”
per la stabilità occupazionale del personale impiegato.
dd) disciplina
organica della materia delle concessioni, mediante l’armonizzazione e la
semplificazione delle disposizioni vigenti, la previsione di criteri direttivi
per le concessioni escluse dall’ambito di applicazione della direttiva
2014/23/UE e la definizione del concetto di “rischio operativo”, con
particolare riferimento alle “condizioni operative normali”;
ee)
individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire
i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento
richiesti dalla normativa europea;
ff) trasparenza
nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi
nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e
all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;
gg) previsione
di forme di dibattito pubblico (sul modello del débat public francese) delle
comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi
progetti infrastrutturali aventi impatto sull’ambiente o sull’assetto del
territorio.
hh) previsione
dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui
alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime
transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la previgente e la nuova
disciplina;
ii) previsione
dell’emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e
attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione
e semplificazione amministrativa e adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
ll) previsione
dell'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla
lettera ii), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime
transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la previgente e la nuova
disciplina.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla
redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di
soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa
definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di
tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai
processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto
della regolamentazione (AIR).
3. Il decreto
legislativo previsto dal comma 1, corredato della relazione tecnica di cui
all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto
della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da
esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta giorni;
decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di
detto parere. Sullo schema dì decreto è altresì acquisito, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni;
decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di
detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione secondo quanto previsto dall'articolo 31,
commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Decorso tale termine, il
decreto può essere comunque adottato.
4. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1
possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo
attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi
princìpi e criteri direttivi.
5. Il regolamento
di cui al comma 1, lettera ii), è adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporto, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e
del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento
può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto
legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
6.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo
determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o
contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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