Nel
caso di specie, una dipendente della
Regione Emilia-Romagna aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione chiedendo
il risarcimento dei danni patiti in seguito alla caduta nel corridoio di un
garage posto al secondo piano interrato della sede datoriale.
Il
Giudice del primo grado aveva rigettato la domanda della ricorrente, in quanto,
in relazione alle caratteristiche del pavimento de quo, aveva ritenuto che la Regione non avesse violato alcuna
prescrizione sulla sicurezza. Successivamente, questa decisione era stata
ribadita anche in sede di appello.
Investita
della questione, la Cassazione ha confermato che l’infortunio predetto,
ancorché indennizzabile (ed indennizzato), non fosse, tuttavia, risarcibile.
La
Suprema Corte, infatti, ha sottolineato come, in quanto congruamente motivate, le
valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice dell’appello,
fossero prive di alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile
contraddizione.
Nel
rigettare il ricorso della lavoratrice, gli ermellini hanno ribadito, in
sostanza, quanto affermato dalla Corte territoriale, allorché aveva escluso la
responsabilità datoriale anche in considerazione delle circostanze fattuali
accertate, quali l’assenza dì vizi di manutenzione o di insidia legata alle
pulizie e la conoscenza, da parte della donna, del tratto di pavimento in
questione.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento