Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Perugia aveva confermato la decisione
con cui il Tribunale del primo grado aveva accolto la domanda proposta da un’impresa
volta al recupero delle somme versate all’Inail a seguito della
riclassificazione ed applicazione di una nuova tariffa per la determinazione
del premio assicurativo con riferimento al magazzino di cui la Società
disponeva per l’esercizio della sua attività di commercio all’ingrosso di
tessuti e confezioni, dapprima considerato privo e poi munito invece di
attrezzature meccaniche e tecniche.
In
particolare, la Corte territoriale aveva aderito alla valutazione operata dal
Tribunale in base alla quale, nella specie, avrebbe difettato il presupposto
per l’applicazione della diversa tariffa considerata dall’Istituto, atteso che,
ai sensi della normativa di riferimento (1), gli ascensori di tipo B destinati al
sollevamento di merci o persone non sarebbero qualificabili come attrezzature
meccaniche, bensì come parti strutturali dell’edificio.
Investita
della questione, la Cassazione ha tuttavia sconfessato le pronunce del merito.
Gli
ermellini, infatti, hanno osservato come la Corte territoriale, nel procedere
ad una interpretazione riduttiva delle norme in materia, per la quale sarebbero
da considerarsi attrezzature meccaniche solo quelle che assumono un valore
caratterizzante in relazione all’attività produttiva svolta, interpretazione
giustificata in motivazione in base al rilievo per cui gli ascensori
identificherebbero non macchine destinate allo sviluppo dell’attività ma mere
parti strutturali dell’edificio, non avesse tenuto conto dell’ampia nozione di
rischio infortunistico accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò
premesso, la Suprema Corte ha dunque ricordato che tale nozione vale a
ricomprendere non solo l’eventualità dell’evento di esclusiva derivazione
eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma,
altresì, di ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia
ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune
soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa
tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata (2), giustificandosi
a questa stregua i precedenti in base ai quali sussiste l’obbligo
dell’assicurazione antinfortunistica nei confronti dei commessi addetti alla
vendita in un grande magazzino i quali, per il trasferimento delle merci dai
locali di deposito o confezionamento ai banchi di vendita e viceversa, debbano
servirsi di ascensori, scale mobili, montacarichi ed elevatori.
Queste,
in sostanza, le ragioni in base alle quali gli ermellini, in accoglimento del
ricorso dell’Inail, hanno cassato l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di
Appello di Perugia, che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio
di diritto appena enunciato.
Valerio
Pollastrini
1)
-
D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965;
2)
-
in questo senso cfr. Cass., Sentenza n.16417/2005;
Cass., Sentenza n.14287/2004; Cass., Sentenza n.12652/1998;
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