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martedì 7 aprile 2015

Previdenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Occasione di lavoro - Rischio infortunistico - Valutazione in concreto

Nella sentenza  n.2136  del 5 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha richiamato alcuni principi per una corretta valutazione del rischio infortunistico nell’ambito dell’assicurazione Inail.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia aveva confermato la decisione con cui il Tribunale del primo grado aveva accolto la domanda proposta da un’impresa volta al recupero delle somme versate all’Inail a seguito della riclassificazione ed applicazione di una nuova tariffa per la determinazione del premio assicurativo con riferimento al magazzino di cui la Società disponeva per l’esercizio della sua attività di commercio all’ingrosso di tessuti e confezioni, dapprima considerato privo e poi munito invece di attrezzature meccaniche e tecniche.

In particolare, la Corte territoriale aveva aderito alla valutazione operata dal Tribunale in base alla quale, nella specie, avrebbe difettato il presupposto per l’applicazione della diversa tariffa considerata dall’Istituto, atteso che, ai sensi della normativa di riferimento (1), gli ascensori di tipo B destinati al sollevamento di merci o persone non sarebbero qualificabili come attrezzature meccaniche, bensì come parti strutturali dell’edificio.

Investita della questione, la Cassazione ha tuttavia sconfessato le pronunce del merito.

Gli ermellini, infatti, hanno osservato come la Corte territoriale, nel procedere ad una interpretazione riduttiva delle norme in materia, per la quale sarebbero da considerarsi attrezzature meccaniche solo quelle che assumono un valore caratterizzante in relazione all’attività produttiva svolta, interpretazione giustificata in motivazione in base al rilievo per cui gli ascensori identificherebbero non macchine destinate allo sviluppo dell’attività ma mere parti strutturali dell’edificio, non avesse tenuto conto dell’ampia nozione di rischio infortunistico accolta dalla giurisprudenza di legittimità.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha dunque ricordato che tale nozione vale a ricomprendere non solo l’eventualità dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma, altresì, di ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata (2), giustificandosi a questa stregua i precedenti in base ai quali sussiste l’obbligo dell’assicurazione antinfortunistica nei confronti dei commessi addetti alla vendita in un grande magazzino i quali, per il trasferimento delle merci dai locali di deposito o confezionamento ai banchi di vendita e viceversa, debbano servirsi di ascensori, scale mobili, montacarichi ed elevatori.

Queste, in sostanza, le ragioni in base alle quali gli ermellini, in accoglimento del ricorso dell’Inail, hanno cassato l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto appena enunciato.

Valerio Pollastrini

1)      - D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965;
2)      -  in questo senso cfr. Cass., Sentenza n.16417/2005; Cass., Sentenza n.14287/2004; Cass., Sentenza n.12652/1998;

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