Nella
pronuncia in commento, il Collegio ha ricordato, infatti, che l’art.42 del
D.P.R. n.600/1973 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere
sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato
della carriera direttiva da lui delegato, mentre, nel caso di specie, l’avviso era
stato firmato da un funzionario, asseritamente delegato dal direttore provinciale, che, però, non aveva
fornito la dimostrazione della propria carriera direttiva.
Valerio
Pollastrini
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