Il
chiarimento è stato fornito nell’Interpello n.4 del 6 marzo 2015, in risposta
al quesito proposto dall’Anci che, per l’appunto, aveva chiesto se la suddetta
procedura di esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili potesse essere
applicata anche agli Enti Pubblici.
Al
riguardo, il Ministero interpellato ha preliminarmente osservato come la
risposta al quesito risulti legata alla lettura dell’art.5 della Legge n.68/1999
il quale, nella prima parte, stabilisce che i datori di lavoro pubblici o privati, che operino in determinati settori, quali
quello del trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a
fune, autotrasporto e minerario, non siano tenuti all’osservanza degli obblighi
di assunzione previsti nell’ambito della disciplina del collocamento
obbligatorio, con esclusivo riferimento al personale identificato dalla
medesima disposizione. Nell’ultimo periodo, invece, detta norma specifica che
le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille,
la procedura di esonero può essere
sostituita da un’autocertificazione.
Orbene,
in base ad un’attenta lettura della norma, il Ministero ha chiarito come
quest’ultima previsione non possa intendersi riferita agli Enti Pubblici,
atteso che il dato testuale si riferisce esplicitamente alle “aziende”, contrariamente a quanto
avviene anche in altre parti dello stesso articolo 5, in cui il legislatore ha
preso espressamente in considerazione i datori di lavoro privati e gli Enti
Pubblici.
Valerio
Pollastrini
1)
–
di cui all’art.5, comma 2, della Legge n.68/1999;
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