Nella
stessa occasione, l’Istituto ha riepilogato, inoltre, i requisiti per il
riconoscimento delle indennità suddette nell’ipotesi di concomitanza di due o
più contratti di lavoro a tempo parziale svolti dallo stesso dipendente.
Nel
Messaggio in commento l’Inps ha dunque riepilogato gli effetti sulle diverse
indennità di disoccupazione nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di
lavoro subordinato e nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale.
L’Istituto
ha precisato innanzitutto che lo stato di disoccupazione continua a sussistere laddove
il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare
dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi
gli 8 mila euro.
In
caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, l’indennità di disoccupazione verrà sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di
un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprenderà
a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Ipotesi di
rioccupazione con contratto di lavoro subordinato - Le possibili ipotesi
di rioccupazione avvenute nel corso della percezione delle indennità ASpI sono
riconducibili alle seguenti tre tipologie:
1)
Il
soggetto che usufruisce della indennità ASpI trova un nuovo impiego per un periodo
pari o inferiore a sei mesi ed il suo reddito annuale risulti inferiore ad 8mila euro: in questo caso trova
applicazione l’istituto della sospensione della prestazione con le modalità di cui al comma 15 dell’art.2
della Legge n.92/2012;
2)
Il
soggetto che usufruisce della indennità ASpI trova un nuovo impiego per un periodo superiore a sei mesi ed il suo
reddito annuale risulti superiore ad 8mila euro: in questo caso, l’assicurato
decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a),
comma 1, dell’art.4 del D.Lgs. n.181/2000, nonché dell’art.2, comma 40, lett.
a) della Legge n.92/2012, che prevede la decadenza dalla indennità in caso di
perdita dello stato di disoccupazione;
3)
Il
beneficiario dell’indennità trova un nuovo impiego per un periodo inferiore,
pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ed il suo reddito annuale risulti inferiore ad 8mila euro, con
conseguente conservazione dello stato di disoccupazione: in questi casi, l’assicurato
continua a percepire l’indennità in corso di fruizione. Tuttavia, alla
prestazione verranno applicate le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della
Legge n. 92 del 2012.
Va
precisato che nella terza ipotesi di rioccupazione, ai fini del cumulo della
prestazione con un reddito da lavoro dipendente inferiore ad 8mila euro,
l’assicurato è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio del
rapporto di lavoro il reddito annuo previsto.
Qualora
il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, la mancata
comunicazione comporta l’applicazione dell’istituto della sospensione di cui
all’art.2 comma 15; laddove, invece, il rapporto sia di durata superiore a sei
mesi o a tempo indeterminato trova applicazione l’istituto della decadenza.
Quanto
sin qui riepilogato trova applicazione anche in relazione alla indennità di
disoccupazione mini-ASpI, tenuto conto che la sospensione di questa prestazione
è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.
Rioccupazione
per un periodo pari o inferiore a 5 giorni: effetti sulla mini-ASpI - Qualora il
soggetto percettore della mini-ASpI trovi un nuovo impiego con per un periodo pari o inferiore a 5 giorni ed
il suo reddito risulti superiore ad 8mila euro, verrà applicato l’istituto
della sospensione dell’indennità.
Le
mensilità residue di indennità ricominceranno ad essere erogate alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro.
Rioccupazione
per un periodo inferiore, pari o superiore a 5 giorni con reddito annuo
inferiore ad 8mila euro: effetti sulla mini-ASpI - Qualora il soggetto
percettore della mini-ASpI trovi un nuovo impiego, con contratto di lavoro
subordinato, anche a tempo indeterminato, per un periodo inferiore, pari o
superiore a 5 giorni ed il cui reddito risulti inferiore ad 8mila euro, verrà
riconosciuta la conservazione dello stato di disoccupazione e troverà
applicazione l’istituto del cumulo dell’indennità, con applicazione delle
riduzioni previste dall’art.2, comma 17, della Legge n.92/2012.
Sul
punto, l’Inps ha precisato che in simili casi, ai fini del riconoscimento del
cumulo, l’assicurato sarà tenuto a comunicare il reddito annuo previsto, entro
un mese dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
La
mancata comunicazione nei casi di impiego di durata pari o inferiore a 5
giorni, comporterà l’applicazione
d’ufficio dell’istituto della sospensione, mentre, per i rapporti di durata
superiore, opererà d’ufficio l’istituto della decadenza.
Rioccupazione
per un periodo superiore a 5 giorni con reddito annuo superiore ad 8mila euro:
effetti sulla mini-ASpI - Qualora il soggetto beneficiario della
mini-ASpI trovi un nuovo impiego per un periodo superiore a 5 giorni ed il cui
reddito risulti superiore ad 8mila euro, troverà applicazione l’istituto della
decadenza dal diritto all’indennità.
In
tale caso la decadenza risulta legata alla perdita dello stato di
disoccupazione.
Rioccupazione
con contratto a tempo parziale: effetti sulle indennità di disoccupazione - Qualora un
assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale e cessi da uno di essi a seguito di licenziamento o dimissioni per
giusta causa, lo stesso lavoratore, laddove dal rapporto ancora in essere
percepisca un reddito inferiore ad 8mila euro,
potrà formulare, in presenza di tutti gli altri requisiti, domanda di
indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, percependo, così, la prestazione
cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, in simili casi
l’indennità subirà le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della Legge n.92/2012.
Valerio
Pollastrini
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