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giovedì 23 aprile 2015

Decadenza di AspI e Mini AspI ed ipotesi di cumulo con un nuovo rapporto

Nel Messaggio n.2028 del 19 marzo 2015, l’Inps ha  fornito alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di sospensione,  cumulo e  decadenza delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in ragione della ripresa, da parte del soggetto beneficiario, dell’attività lavorativa.

Nella stessa occasione, l’Istituto ha riepilogato, inoltre, i requisiti per il riconoscimento delle indennità suddette nell’ipotesi di concomitanza di due o più contratti di lavoro a tempo parziale svolti dallo stesso dipendente.

Nel Messaggio in commento l’Inps ha dunque riepilogato gli effetti sulle diverse indennità di disoccupazione nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato e nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

L’Istituto ha precisato innanzitutto che lo stato di disoccupazione continua a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi gli 8 mila euro.

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di disoccupazione verrà sospesa d’ufficio,  fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprenderà a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato - Le possibili ipotesi di rioccupazione avvenute nel corso della percezione delle indennità ASpI sono riconducibili alle seguenti tre tipologie:

1)    Il soggetto che usufruisce della indennità ASpI trova un nuovo impiego per un periodo pari o inferiore a sei mesi ed il suo reddito annuale risulti inferiore  ad 8mila euro: in questo caso trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione  con le modalità di cui al comma 15 dell’art.2 della Legge n.92/2012;

2)    Il soggetto che usufruisce della indennità ASpI trova un nuovo impiego  per un periodo superiore a sei mesi ed il suo reddito annuale risulti superiore ad 8mila euro: in questo caso, l’assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a), comma 1, dell’art.4 del D.Lgs. n.181/2000, nonché dell’art.2, comma 40, lett. a) della Legge n.92/2012, che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione;

3)    Il beneficiario dell’indennità trova un nuovo impiego per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed il suo reddito annuale risulti inferiore ad 8mila euro, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione: in questi casi, l’assicurato continua a percepire l’indennità in corso di fruizione. Tuttavia, alla prestazione verranno applicate le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della Legge n. 92 del 2012.

Va precisato che nella terza ipotesi di rioccupazione, ai fini del cumulo della prestazione con un reddito da lavoro dipendente inferiore ad 8mila euro, l’assicurato è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto.

Qualora il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, la mancata comunicazione comporta l’applicazione dell’istituto della sospensione di cui all’art.2 comma 15; laddove, invece, il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato trova applicazione l’istituto della decadenza.

Quanto sin qui riepilogato trova applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione mini-ASpI, tenuto conto che la sospensione di questa prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.

Rioccupazione per un periodo pari o inferiore a 5 giorni: effetti sulla mini-ASpI - Qualora il soggetto percettore della mini-ASpI trovi un nuovo impiego con  per un periodo pari o inferiore a 5 giorni ed il suo reddito risulti superiore ad 8mila euro, verrà applicato l’istituto della sospensione dell’indennità.
Le mensilità residue di indennità ricominceranno ad essere erogate alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro.

Rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a 5 giorni con reddito annuo inferiore ad 8mila euro: effetti sulla mini-ASpI - Qualora il soggetto percettore della mini-ASpI trovi un nuovo impiego, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo indeterminato, per un periodo inferiore, pari o superiore a 5 giorni ed il cui reddito risulti inferiore ad 8mila euro, verrà riconosciuta la conservazione dello stato di disoccupazione e troverà applicazione l’istituto del cumulo dell’indennità, con applicazione delle riduzioni previste dall’art.2, comma 17, della Legge n.92/2012.
Sul punto, l’Inps ha precisato che in simili casi, ai fini del riconoscimento del cumulo, l’assicurato sarà tenuto a comunicare il reddito annuo previsto, entro un mese dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
La mancata comunicazione nei casi di impiego di durata pari o inferiore a 5 giorni, comporterà  l’applicazione d’ufficio dell’istituto della sospensione, mentre, per i rapporti di durata superiore, opererà d’ufficio l’istituto della decadenza.

Rioccupazione per un periodo superiore a 5 giorni con reddito annuo superiore ad 8mila euro: effetti sulla mini-ASpI -  Qualora il soggetto beneficiario della mini-ASpI trovi un nuovo impiego per un periodo superiore a 5 giorni ed il cui reddito risulti superiore ad 8mila euro, troverà applicazione l’istituto della decadenza dal diritto all’indennità.
In tale caso la decadenza risulta legata alla perdita dello stato di disoccupazione.

Rioccupazione con contratto a tempo parziale: effetti sulle indennità di disoccupazione - Qualora un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno di essi a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore, laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore ad 8mila euro,  potrà formulare, in presenza di tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, percependo, così, la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, in simili casi l’indennità subirà le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della Legge n.92/2012.

Valerio Pollastrini

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