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giovedì 23 aprile 2015

La nuova offerta di conciliazione in caso di licenziamento

Il D.Lgs. n.23/2015 ha introdotto la c.d. “offerta di conciliazione” per il licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con  il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In sostanza, in riferimento ai lavoratori suddetti, questa nuova conciliazione facoltativa prende il posto del c.d. “Rito Fornero” (1),  consentendo un notevole risparmio sulle spese processuali.

A differenza della conciliazione obbligatoria configurata nella Riforma Fornero, la nuova procedura si applica in tutti i casi di licenziamento e potrà essere  esperita non soltanto presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma anche nelle commissioni sindacali e presso gli enti di certificazione.

La nuova procedura
In tutti i casi di licenziamento, il datore di lavoro, al fine di evitare la lite, può  offrire al lavoratore, entro il termine dei 60 giorni previsti per l’impugnazione stragiudiziale del recesso, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti,  l’importo dell’offerta  è dimezzato e, in ogni caso, non può superare le 6 mensilità.

Detto importo verrà erogato mediante un assegno circolare e, in caso di accettazione da parte del dipendente, comporterà, unitamente all’estinzione del rapporto dalla data del licenziamento,   la rinuncia all’impugnazione del recesso, quand’anche la stessa sia stata già proposta.

All’interno di questo procedimento, le parti potranno estendere la conciliazione anche ad altri aspetti del rapporto di lavoro, pattuendo  rinunce e/o transazioni, ponendo fine, così, ad ogni possibile contestazione. Tuttavia, in simili casi, l’esenzione fiscale riguarderà solamente le somme offerte in riferimento al licenziamento, mentre tutti gli altri importi saranno assoggettati alla tassazione ordinaria.

Entro i 65 giorni successivi alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro dovrà integrare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 21 aprile 2000, con una ulteriore comunicazione recante l’esito della conciliazione. In caso di mancato adempimento, è prevista una sanzione amministrativa dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore.

Come precisato nella premessa, la nuova offerta di conciliazione si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Per tutti gli altri lavoratori continua, pertanto, ad applicarsi la conciliazione obbligatoria introdotta dalla passata Riforma Fornero. In proposito, occorre però precisare che il c.d. rito Fornero è previsto per i soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposti dalle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.18 della Legge n.300/1970, vale a dire, per tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alla proprie dipendenze più di 15 unità, ovvero più di 5 se imprenditori agricoli, ovvero nei confronti dei datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupino più di 15 lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge tali limiti, ovvero a chi occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale.

Valerio Pollastrini

1)      - art.1, commi 48-68, della Legge n.92/2012;

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