In
sostanza, in riferimento ai lavoratori suddetti, questa nuova conciliazione
facoltativa prende il posto del c.d. “Rito Fornero” (1), consentendo un notevole risparmio sulle spese
processuali.
A
differenza della conciliazione obbligatoria configurata nella Riforma Fornero,
la nuova procedura si applica in tutti i casi di licenziamento e potrà
essere esperita non soltanto presso le
Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma anche nelle commissioni sindacali e
presso gli enti di certificazione.
La nuova procedura
In
tutti i casi di licenziamento, il datore di lavoro, al fine di evitare la lite,
può offrire al lavoratore, entro il
termine dei 60 giorni previsti per l’impugnazione stragiudiziale del recesso,
un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad una mensilità
della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
Per
i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti,
l’importo dell’offerta è
dimezzato e, in ogni caso, non può superare le 6 mensilità.
Detto
importo verrà erogato mediante un assegno circolare e, in caso di accettazione da
parte del dipendente, comporterà, unitamente all’estinzione del rapporto dalla
data del licenziamento, la rinuncia
all’impugnazione del recesso, quand’anche la stessa sia stata già proposta.
All’interno
di questo procedimento, le parti potranno estendere la conciliazione anche ad
altri aspetti del rapporto di lavoro, pattuendo
rinunce e/o transazioni, ponendo fine, così, ad ogni possibile
contestazione. Tuttavia, in simili casi, l’esenzione fiscale riguarderà
solamente le somme offerte in riferimento al licenziamento, mentre tutti gli altri
importi saranno assoggettati alla tassazione ordinaria.
Entro
i 65 giorni successivi alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro dovrà integrare
la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, di cui
all’articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 21 aprile 2000, con una ulteriore
comunicazione recante l’esito della conciliazione. In caso di mancato
adempimento, è prevista una sanzione amministrativa dai 100 ai 500 euro per
ogni lavoratore.
Come
precisato nella premessa, la nuova offerta di conciliazione si applica solamente
ai contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Per
tutti gli altri lavoratori continua, pertanto, ad applicarsi la conciliazione
obbligatoria introdotta dalla passata Riforma Fornero. In proposito, occorre
però precisare che il c.d. rito Fornero è previsto per i soli casi di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposti dalle aziende rientranti
nell’ambito di applicazione dell’art.18 della Legge n.300/1970, vale a dire,
per tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alla proprie
dipendenze più di 15 unità, ovvero più di 5 se imprenditori agricoli, ovvero
nei confronti dei datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupino
più di 15 lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge tali
limiti, ovvero a chi occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale.
Valerio
Pollastrini
1)
-
art.1, commi 48-68, della Legge n.92/2012;
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