Fino
ad ora, nel nostro Paese questa fattispecie contrattuale ha avuto una diffusione
estremamente ridotta, nonostante costituisca un valido strumento per mettere a disposizione delle azienda
utilizzatrici lavoratori equiparati, a tutti gli effetti, ai dipendenti
subordinati a tempo indeterminato, che svolgono le proprie prestazioni
nell’interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
Allo
stato attuale, lo staff leasing può essere attivato solamente nei casi
espressamente previsti dall’art.20, comma 5, del D.Lgs. n.276/2003. Tuttavia,
tali ipotesi legali possono essere integrate dalla contrattazione collettiva
aziendale.
Ad
oggi, l’utilizzo dello staff leasing
resta confinato nell’ambito dell’impiego della sola manodopera a tempo indeterminato.
Le novità
Lo
schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali estende
il ricorso allo staff leasing a tutte le azienda, con conseguente eliminazione dell’elenco tassativo delle ipotesi legali di
cui si è detto.
Le
nuove norme, però, circoscrivono l’utilizzo di questo strumento nel limite del 10%
dei lavoratori impiegati in azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, e, nell’attuale
formulazione del Decreto, non ammettono deroghe da parte della contrattazione
collettiva aziendale.
Valerio
Pollastrini
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