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sabato 25 aprile 2015

La NASpI spetterà anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari

Nell’Interpello n.13 del 24 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sollecitati dalla Cisl in ordine alla corretta interpretazione dell’art.3 del D.Lgs. n.22/2015, concernente il diritto alla NASpI, la nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

In particolare, l’istante aveva chiesto se la nuova indennità di disoccupazione potesse essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se fosse possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art.6, del D.Lgs. n.23/2015.

Al riguardo, l’Ente interpellato ha preliminarmente osservato come, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorra muovere dalla lettura dell’art.3 sopra citato, ai sensi del quale, al comma primo, “la Nuova Prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”, come declinati dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

L’indennità in argomento oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art.7 della Legge n.604/1966 – introdotta dall’art.1 comma 40 della Legge n. 92/2012 – le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Sul punto, il Ministero ha precisato che, a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il richiamato dettato normativo istitutivo della NASpI, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione.

Ciò premesso, l’Ente interpellato ha ritenuto conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI.

Del resto, in merito alla concessione dell’ASpI, nell’Interpello n.29/2013 il Ministero del Lavoro aveva già avuto modo di chiarire come “non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circc. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare”.

La nota ministeriale ha sottolineato, altresì, che il licenziamento disciplinare non possa essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; infatti, “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” (v. Cass. n. 4382/1984) non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo.

In relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art.6, del D.Lgs. n.23/2015, l’Ente ha ritenuto, altresì, possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento indennitario della NASpI.

Nello specifico, infatti, la norma da ultimo citata stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all’art.2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Evidentemente l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.

Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

In definitiva, il Ministero ha ritenuto che possano essere ammessi alla fruizione della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art.6, D.Lgs. n. 23/2015.

Valerio Pollastrini

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