In
particolare, l’istante aveva chiesto se la nuova indennità di disoccupazione
potesse essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per
motivi disciplinari e se fosse possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le
quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del
lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d.
“conciliazione agevolata” ex art.6, del D.Lgs. n.23/2015.
Al
riguardo, l’Ente interpellato ha preliminarmente osservato come, al fine di
fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorra muovere dalla lettura
dell’art.3 sopra citato, ai sensi del quale, al comma primo, “la Nuova Prestazione di Assicurazione per
l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la
propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”,
come declinati dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
L’indennità
in argomento oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita
dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore,
ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in
tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art.7
della Legge n.604/1966 – introdotta dall’art.1 comma 40 della Legge n. 92/2012
– le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Sul
punto, il Ministero ha precisato che, a differenza della disciplina normativa
sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le
fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario,
con il richiamato dettato normativo istitutivo della NASpI, è stato specificato
l’ambito di applicazione “in positivo”
per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza
indicare le ipotesi di esclusione.
Ciò
premesso, l’Ente interpellato ha ritenuto conforme al dato normativo, specie in
ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento
disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione
involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI.
Del
resto, in merito alla concessione dell’ASpI, nell’Interpello n.29/2013 il
Ministero del Lavoro aveva già avuto modo di chiarire come “non sembra potersi escludere che l’indennità
di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012
siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto
ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con
numerose circolari (cfr. INPS circc. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per
disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione
dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi del
licenziamento disciplinare”.
La
nota ministeriale ha sottolineato, altresì, che il licenziamento disciplinare
non possa essere inteso tout court
quale forma di “disoccupazione volontaria”,
in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il
licenziamento non risulta automatica; infatti, “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera
determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del
potere discrezionale” (v. Cass. n. 4382/1984) non trascurando, peraltro,
l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie
potrebbe essere ritenuto illegittimo.
In
relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art.6, del
D.Lgs. n.23/2015, l’Ente ha ritenuto, altresì, possibile riconoscere al
lavoratore che accetta l’offerta de qua
il trattamento indennitario della NASpI.
Nello
specifico, infatti, la norma da ultimo citata stabilisce che in caso di
licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di
impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui
all’art.2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito
imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui
accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla
data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche
qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Evidentemente
l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di
lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione
normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.
Ne
consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale
fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione
involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di
lavoro.
In
definitiva, il Ministero ha ritenuto che possano essere ammessi alla fruizione
della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che
abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata
dall’art.6, D.Lgs. n. 23/2015.
Valerio
Pollastrini
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