Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza con la
quale il Tribunale capitolino aveva rigettato l'opposizione proposta da
un’azienda di trasporti avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da
un suo autista per il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di
congedo non usufruiti.
In
particolare, la Corte di Appello aveva osservato come il lavoratore avesse
provato la mancata fruizione dei giorni di congedo indicati nel ricorso per
ingiunzione sulla base del tabulato Inail (tabulato presenze), mentre, di
contro, non poteva ritenersi provata l'esistenza dell'uso aziendale, e della
sua accettazione da parte dei lavoratori, di riportare i congedi non fruiti
entro l'anno di maturazione a quello successivo e così via, fino a giungere
alla liquidazione della indennità per i residui congedi non goduti alla
cessazione del rapporto, atteso che, nel corso dell’istruttoria, erano state
accertate le richieste avanzate da numerosi lavoratori dirette ad ottenere il
godimento delle ferie.
Contro
questa sentenza, il titolare dell’azienda aveva proposto ricorso per
Cassazione, sostenendo che l'impugnata sentenza, a fronte di un petitum con il quale era stato chiesto
il pagamento esclusivamente dell'indennità "per ferie non godute", aveva riconosciuto al lavoratore il
pagamento di un'indennità riferita non già ai giorni di ferie non godute, bensì
ai "congedi" non fruiti,
finendo con il confondere l’istituto dei congedi con quello delle ferie.
Il
ricorrente aveva lamentato, altresì, che la Corte territoriale aveva affermato
il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva per i congedi
non goduti senza motivare ed illustrare le ragioni per le quali anche ai
congedi diversi dalle ferie, nonostante avessero diversa natura, funzione e
disciplina, dovevano essere applicati gli stessi principi e le stesse
disposizioni previste in caso di mancato godimento delle ferie.
Pur
ammettendo che, effettivamente, in caso di ferie non fruite sarebbe spettata
l’indennità sostitutiva, il ricorrente aveva poi sostenuto che tale principio
non sarebbe applicabile alle altre tipologie di riposi per i quali non sarebbe
previsto un diritto inderogabile alla loro fruizione entro l’anno, né una loro
monetizzazione entro l'anno successivo.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze predette.
Gli
ermellini, dopo aver ricordato come la questione sia stata già ampiamente
esaminata dalla giurisprudenza di legittimità (1), hanno osservato che, come si
evince dalla sentenza impugnata, il lavoratore aveva chiesto il pagamento
dell'indennità sostitutiva per le ferie non usufruite, nonché per gli altri
permessi a vario titolo dovuti e non goduti, cumulativamente considerati e
risultanti dal tabulato presenze dell’Inail, allegato al ricorso per decreto
ingiuntivo, sul presupposto dell’insussistenza di una disciplina differenziata
tra le ferie e gli altri congedi in quanto per entrambi sussisteva il diritto
alla monetizzazione in caso di mancato godimento.
Il
ricorrente, dopo aver riconosciuto che i congedi concessi al lavoratore fossero
costituiti, oltre che dalle ferie, da riposi e permessi aggiuntivi costituenti
un complesso unitario più favorevole per i dipendenti, aveva censurato la
sentenza di Appello sul rilievo della mancata valutazione della diversa
normativa delle ferie da quella dei "riposi"
a titolo diverso dalle ferie, senza però indicare l'esistenza a livello
aziendale di una disciplina differenziata tra ferie e congedi di diversa natura
complessivamente ricompresi, di fatto, nella disciplina unitaria dei congedi.
Il
ricorrente aveva, dunque, sottolineato la diversa fonte istitutiva e
regolatrice di tali congedi aggiuntivi,
senza però evidenziare se tale diversa normativa fosse di ostacolo al
riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una monetizzazione dei vari
congedi riconosciuti dalle fonti contrattuali in caso di mancata fruizione
Secondo
la Cassazione, da ciò consegue che,
correttamente, la Corte di merito, interpretata la domanda del lavoratore di
pagamento dell'indennità sostitutiva riferita ai congedi non goduti, termine da
intendersi in senso ampio comprensivo tanto delle ferie che degli altri
permessi come risultante dal tabulato Inail, avesse considerato unitariamente
le ferie e gli altri giorni di permesso, senza svolgere alcun indagine
specifica sulla diversa natura dei crediti azionati al fine di scorporare le
giornale di permesso e congedo non godute dalle ferie, riconoscendo anche per i
primi, pur previsti da specifiche e diverse norme contrattuali, il diritto a
percepire l'indennità sostitutiva in
caso di mancata fruizione, al pari delle ferie ordinarie.
Sotto
altro profilo, il ricorrente aveva lamentato che, nel caso de quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, il
lavoratore non avrebbe fornito la prova della mancata fruizione delle ferie. Ed
infatti i cedolini INAIL, ritenuti nella impugnata sentenza idonei a dimostrare
la mancata fruizione dei congedi, tale efficacia probatoria non avrebbero
perché:
a)
la
loro funzione tipizzata dalla legge, riguarderebbe soltanto l’adempimento degli
obblighi antinfortunistici;
b)
il legislatore non avrebbe previsto affatto
che in essi vi debba essere anche l'indicazione delle ferie, dei riposi e dei
congedi da fruire;
c)
essi
recherebbero solo la generica ed indistinta indicazione dei giorni di "congedo" ancora spettanti al lavoratore
e, dunque, non potrebbero valere a dimostrare il diritto all’indennità per
ferie non godute richiesta, comprendendo tra i "congedi" residui esclusivamente quelli spettanti ad un titolo
diverso dalle ferie;
d)
l'azienda
avrebbe provato documentalmente di aver fatto godere al dipendente, negli anni
oggetto di contestazione, mediamente, un numero di giorni di riposo superiore a
25.
Anche
questo motivo di ricorso, a detta della Suprema Corte, è inammissibile, in
quanto, seppur prospettato come violazione di norme di diritto, nella sostanza,
finisce con il censurare unicamente la valutazione compiuta dai giudici di
merito delle risultanze di causa e sollecita una richiesta di controllo sulla
motivazione che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del giudizio
di merito (2).
In
effetti, la Corte di Appello aveva ritenuto provato l'assunto del lavoratore
sulla scorta dei cedolini INAIL, evidenziando che non vi fosse ragione di
ritenere non veritieri i dati numerici in essi indicati, proprio in
considerazione della non differenziazione tra congedi, permessi e ferie
esistente in azienda.
Sul
punto, gli ermellini hanno precisato come, nel motivo fosse stata contestata la
efficacia probatoria dei detti cedolini solo in modo generico ed, inoltre, era
stato affermato che il legislatore avrebbe indicato specificamente il loro
contenuto nel D.P.R. n.1124/1965, artt.20 e ss., ed al D.P.R. n.359/1994, art.
2, laddove, invece, in tali norme non è detto alcunché circa il contenuto dei
menzionati cedolini.
Per
tutte le richiamate considerazioni, la Cassazione ha dunque concluso rigettando
il ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
cfr Cass., Sentenza n.17689/2014; Cass., Sentenza n.17688/2014; Cass., Sentenza
n.17687/2014;
2)
-
cfr. Cass., Sentenza n.6288 del 18 marzo 2011; Cass., Sentenza n.10657/2010;
Cass., Sentenza n.9908/2010; Cass., Sentenza n.27162/2009; Cass., Sentenza
n.13157/2009; Cass., Sentenza n.6694/2009; Cass., Sentenza n.18885/2008; Cass.,
Sentenza n.6064/2008;
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