Destinatari - Possono richiedere l’indennità coloro che, oltre ad aver involontariamente
perduto il lavoro, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
-
almeno tredici
settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione;
-
almeno trenta
giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La Naspi
è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, nonché a
quelli che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e a quelli che,
nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, abbiano accettato
l’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro.
Per espressa previsione del legislatore, i lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione
e gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato sono esclusi
dall’ambito di applicazione della Naspi.
Calcolo dell’indennità - L’importo dell’indennità è commisurato alla retribuzione imponibile
degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Qualora, per l’anno 2015, la retribuzione mensile sia
pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità mensile sarà pari al 75% della
retribuzione. Nel caso in cui, invece, la retribuzione mensile sia superiore al
suddetto importo, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione, incrementata
di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e
l’importo di 1.195 euro.
In ogni caso, l’indennità non potrà superare l’importo
mensile di 1.300 euro.
Occorre
precisare, inoltre, che, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di
fruizione, l’indennità verrà ridotta ogni mese del 3%.
Durata - La Naspi
spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, i periodi che in precedenza
abbiano dato luogo all’erogazione di prestazioni non rientrano nel computo
dell’indennità.
A partire dal
1° gennaio 2017, la durata massima dell’indennità sarà di 78 settimane.
Domanda - La domanda deve essere presentata all’Inps,
esclusivamente in via telematica, entro
68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ricevuta la domanda, l’Inps provvederà ad erogare l’indennità a decorrere dall’ottavo
giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno
successivo alla data di inoltro dell’istanza, ove la stessa sia stata
presentata oltre il predetto termine.
Tuttavia, l’erogazione della prestazione è subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni:
-
partecipazione
alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale;
-
ricerca attiva
di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo;
-
altre condizioni
che verranno determinate da un Decreto
Ministeriale di prossima emanazione.
Autoimprenditorialità - E’ possibile richiedere la liquidazione anticipata dell’importo residuo
dell’indennità, in un’unica soluzione, per intraprendere un’attività di lavoro
autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota
di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico
abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In questo caso, però, l’indennità non darà
luogo né alla contribuzione figurativa, né agli assegni familiari.
La domanda di liquidazione anticipata deve essere
presentata all’Inps entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma
o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale
sociale della cooperativa.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine per
la fruizione ordinaria della Naspi, il disoccupato instauri un rapporto di
lavoro subordinato, dovrà restituire l’anticipazione ottenuta, ad eccezione dei
rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il
lavoratore abbia sottoscritto una quota di capitale sociale.
Decadenza - Il diritto alla fruizione della Naspi decade al
verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
-
perdita dello
status di disoccupato;
-
inizio di
un’attività di lavoro subordinato o autonomo;
-
raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento;
-
acquisizione del
diritto all’assegno ordinario di invalidità (in questo caso si potrà scegliere
una tra le due prestazioni).
Contribuzione figurativa - La Naspi darà luogo ad una contribuzione figurativa pari alla
retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione.
Le retribuzioni non sono conteggiate ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile laddove siano di importo
inferiore alla retribuzione media ottenuta senza tener conto di tali
retribuzioni.
Valerio
Pollastrini
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