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lunedì 27 aprile 2015

Il 1° Maggio entra in vigore la Naspi

Il prossimo 1° maggio entrerà in vigore la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione introdotta, nell’ambito dell’attuazione del Jobs Act, dal  Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015.

Destinatari - Possono richiedere l’indennità coloro che, oltre ad aver involontariamente perduto il lavoro, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

-         almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

-         almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, nonché a quelli che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e a quelli che, nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, abbiano accettato l’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro.
Per espressa previsione del legislatore, i lavoratori  a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato sono esclusi dall’ambito di applicazione della Naspi.

Calcolo dell’indennità - L’importo dell’indennità è commisurato alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Qualora, per l’anno 2015, la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione. Nel caso in cui, invece, la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195 euro.
In ogni caso, l’indennità non potrà superare l’importo mensile di 1.300 euro.
Occorre precisare, inoltre, che, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità verrà ridotta ogni mese del 3%.

Durata - La Naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, i periodi che in precedenza abbiano dato luogo all’erogazione di prestazioni non rientrano nel computo dell’indennità.
A partire  dal 1° gennaio 2017, la durata massima dell’indennità sarà di 78 settimane.

Domanda -  La domanda deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica,  entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.  
Ricevuta la domanda, l’Inps provvederà  ad erogare l’indennità a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla data di inoltro dell’istanza, ove la stessa sia stata presentata oltre il predetto termine.
Tuttavia, l’erogazione della prestazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
-         partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale;

-         ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo;

-         altre condizioni che verranno  determinate da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

Autoimprenditorialità - E’ possibile richiedere la liquidazione anticipata dell’importo residuo dell’indennità, in un’unica soluzione, per intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.  In questo caso, però, l’indennità non darà luogo né alla contribuzione figurativa, né agli assegni familiari.
La domanda di liquidazione anticipata deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine per la fruizione ordinaria della Naspi, il disoccupato instauri un rapporto di lavoro subordinato, dovrà restituire l’anticipazione ottenuta, ad eccezione dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore abbia sottoscritto una quota di capitale sociale.

Decadenza - Il  diritto alla fruizione della Naspi decade al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

-         perdita dello status di disoccupato;

-         inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo;

-         raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;

-         acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (in questo caso si potrà scegliere una tra le due prestazioni).

Contribuzione figurativa - La Naspi darà luogo ad una contribuzione figurativa pari alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione.
Le retribuzioni non sono conteggiate ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile laddove siano di importo inferiore alla retribuzione media ottenuta senza tener conto di tali retribuzioni.

Valerio Pollastrini

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