Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del
Tribunale di Avellino, aveva rigettato la domanda promossa da un lavoratore
verso l’A. Compagnia Trasporti Irpini, volta ad ottenere l'accertamento di un
rapporto di lavoro subordinato e la condanna della predetta azienda, quale
asserito datore di lavoro effettivo, al pagamento della somma di oltre 157
milioni di lire a titolo di trattamento retributivo corrispettivo delle mansioni
di direttore generale svolte dal ricorrente.
In
particolare, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda per insussistenza
del rapporto lavorativo, per essere stata resa la prestazione in regime di distacco
da parte della Gestione Regionale Trasporti Irpini, a seguito di ordine di
servizio del commissario regionale di tale gestione.
La
Corte del merito aveva così disposto
ravvisando tutti gli elementi propri del distacco ed, in particolare,
l'interesse del datore distaccante e la conservazione del potere direttivo in
capo al distaccante, ritenendo, invece, non necessario il consenso del dipendente
al distacco.
Avverso
tale sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’assenza di un interesse concreto rilevante
del soggetto cosiddetto distaccante.
Il
ricorrente, inoltre, aveva censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui
aveva ravvisato un interesse comune del distaccante e del distaccatario in
relazione alla identità delle attività svolte ed essendo quella del distaccante
un’attività espletata in un ambito territoriale diverso rispetto a quello del
distaccatario.
Da
ultimo, il lavoratore aveva lamentato la mancata valutazione della Corte territoriale
sulla necessità del suo consenso in ordine al distacco, trattandosi di mansioni
particolarmente qualificate.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le predette censure.
Gli
ermellini, infatti, hanno rilevato come la Corte territoriale avesse valutato
correttamente, con motivazione adeguata e congrua, che il rapporto di lavoro fosse
intercorso tra il dipendente e la Gestione Regionale Trasporti e che la
prestazione presso la A. Compagnia Trasporti Irpini fosse derivata dal
provvedimento di distacco del commissario regionale della Gestione trasporti e
non, dunque, da un’autonoma assunzione espletata dal ricorrente.
Per
tali ragioni, pertanto, la corte del merito aveva ritenuto sussistenti tutti
gli elementi del distacco, ed, in particolare, l'interesse del distaccante e la
conservazione del potere direttivo in capo al distaccante.
Si
tratta di una valutazione che, specie con riferimento all'interesse del
distaccante, a detta della Cassazione risulta corretta, dovendo convenirsi che
il distaccante che gestisce i trasporti extraurbani ha un interesse alla
prestazione del proprio dipendente resa in posizione dirigenziale presso altro soggetto
che svolge l’attività di gestione dei servizi di trasporto urbano, che,
naturalmente, con i primi devono essere coordinati al meglio per la stessa
efficacia dei trasporti extraurbani.
La
pronuncia della Corte territoriale, inoltre, appare conforme ai principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al distacco (1), secondo i quali
la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore
e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è
consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata,
uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione
come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera
modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la
conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse
del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente
a favore di un terzo.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Cass., Sentenza n.7517 del 15 maggio 2012; Cass., Sentenza n.9694 del 23 aprile
2009;
Nessun commento:
Posta un commento