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martedì 14 aprile 2015

Distacco del lavoratore: requisiti e condizioni

Nella sentenza n.6944 del 7 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha riepilogato i requisiti e le condizioni necessarie ai fini della legittimità del distacco.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Avellino, aveva rigettato la domanda promossa da un lavoratore verso l’A. Compagnia Trasporti Irpini, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna della predetta azienda, quale asserito datore di lavoro effettivo, al pagamento della somma di oltre 157 milioni di lire a titolo di trattamento retributivo corrispettivo delle mansioni di direttore generale svolte dal ricorrente.

In particolare, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda per insussistenza del rapporto lavorativo, per essere stata resa la prestazione in regime di distacco da parte della Gestione Regionale Trasporti Irpini, a seguito di ordine di servizio del commissario regionale di tale gestione.

La Corte del merito aveva così disposto  ravvisando tutti gli elementi propri del distacco ed, in particolare, l'interesse del datore distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante, ritenendo, invece, non necessario il consenso del dipendente al distacco.

Avverso tale sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’assenza di un interesse concreto rilevante del soggetto cosiddetto distaccante.

Il ricorrente, inoltre, aveva censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ravvisato un interesse comune del distaccante e del distaccatario in relazione alla identità delle attività svolte ed essendo quella del distaccante un’attività espletata in un ambito territoriale diverso rispetto a quello del distaccatario.

Da ultimo, il lavoratore aveva lamentato la mancata valutazione della Corte territoriale sulla necessità del suo consenso in ordine al distacco, trattandosi di mansioni particolarmente qualificate.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le predette censure.

Gli ermellini, infatti, hanno rilevato come la Corte territoriale avesse valutato correttamente, con motivazione adeguata e congrua, che il rapporto di lavoro fosse intercorso tra il dipendente e la Gestione Regionale Trasporti e che la prestazione presso la A. Compagnia Trasporti Irpini fosse derivata dal provvedimento di distacco del commissario regionale della Gestione trasporti e non, dunque, da un’autonoma assunzione espletata dal ricorrente.

Per tali ragioni, pertanto, la corte del merito aveva ritenuto sussistenti tutti gli elementi del distacco, ed, in particolare, l'interesse del distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante.

Si tratta di una valutazione che, specie con riferimento all'interesse del distaccante, a detta della Cassazione risulta corretta, dovendo convenirsi che il distaccante che gestisce i trasporti extraurbani ha un interesse alla prestazione del proprio dipendente resa in posizione dirigenziale presso altro soggetto che svolge l’attività di gestione dei servizi di trasporto urbano, che, naturalmente, con i primi devono essere coordinati al meglio per la stessa efficacia dei trasporti extraurbani.

La pronuncia della Corte territoriale, inoltre, appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al distacco (1), secondo i quali la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.

Valerio Pollastrini

 
1)      – Cass., Sentenza n.7517 del 15 maggio 2012; Cass., Sentenza n.9694 del 23 aprile 2009;

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