Al
riguardo, l’ente interpellato ha preliminarmente ricordato come le prestazioni
occasionali di tipo accessorio siano state introdotte nel nostro ordinamento
dagli artt. 70-74 del D.Lgs. n.276/2003, con successive modificazioni ed
integrazioni apportate, da ultimo, dalla Legge n.92/2012 e, successivamente,
dall’art.7 del D.L. n.76/2013 (1).
Ai
sensi del dettato normativo appena richiamato, per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura meramente occasionale
che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, limite economico che, da
solo, ne costituisce la condizione di
legittimità.
Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei
confronti dei committenti imprenditori, commerciali e professionisti, le
attività lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi
rivalutati annualmente.
Tuttavia,
la passata Riforma Fornero ha abrogato
il riferimento ai settori di attività che erano tassativamente individuati
dalla previgente normativa, nonché alle categorie di prestatori ammessi. Con la
nuova disciplina, pertanto, il lavoro occasionale di tipo accessorio non è più soggetto
ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che di tipo oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito
a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti
iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con un volume
di affari annuo non superiore a 7.000 euro.
In
virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento, la Fondazione Studi ha
concluso ribadendo come, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in
vigore della citata Riforma Fornero, in
relazione ai buoni lavoro acquistati da tale data, il lavoro occasionale accessorio
può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto.
Valerio
Pollastrini
1)
–
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.99/2013;
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