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giovedì 23 aprile 2015

Lavoro accessorio: utilizzabile anche con riferimento ai docenti degli istituti aderenti alla agidae

Rispondendo ad un quesito sul lavoro occasionale accessorio,  la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato, sul sito www.amicimarcobiagi.com, un parere sul possibile utilizzo di tale tipologia contrattuale per regolarizzare un docente negli istituti aderenti alla agidae per lo svolgimento di uno o più corsi che, sommati tra loro, non superano le 240 ore annue.

Al riguardo, l’ente interpellato ha preliminarmente ricordato come le prestazioni occasionali di tipo accessorio siano state introdotte nel nostro ordinamento dagli artt. 70-74 del D.Lgs. n.276/2003, con successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dalla Legge n.92/2012 e, successivamente, dall’art.7 del D.L. n.76/2013 (1).

Ai sensi del dettato normativo appena richiamato, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, limite economico che, da solo, ne costituisce  la condizione di legittimità.

Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori, commerciali e professionisti, le attività lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente.

Tuttavia, la passata  Riforma Fornero ha abrogato il riferimento ai settori di attività che erano tassativamente individuati dalla previgente normativa, nonché alle categorie di prestatori ammessi. Con la nuova disciplina, pertanto, il lavoro occasionale di tipo accessorio non è più soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che di tipo oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.

In virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento, la Fondazione Studi ha concluso ribadendo come, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della citata Riforma Fornero,  in relazione ai buoni lavoro acquistati da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto.

Valerio Pollastrini

1)      – convertito, con modificazioni, dalla Legge n.99/2013;

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