Detta
pubblicazione è finalmente avvenuta lo scorso 10 aprile, tuttavia, per l’entrata
in vigore dell’istituto in commento è necessario attendere che l’Inps emani una
circolare esplicativa sul funzionamento e sulle modalità di richiesta dell’emolumento.
Nelle
more di questo ulteriore provvedimento, si ricorda che il bonus bebè spetta per
ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 ed è
riconosciuto su domanda di un genitore convivente con il figlio, da presentarsi
all’Inps esclusivamente in via telematica.
Quale
condizione per l’ammissione al beneficio, i nuclei familiari richiedenti, al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della
percezione dell’emolumento, devono essere in possesso di un valore Isee in
corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
Il
bonus è costituito da un assegno di importo annuale pari a 960,00 € e verrà corrisposto dall’Inps, a rate mensili da 80,00 € per ogni figlio.
I
nuclei familiari che versano in condizioni economiche particolarmente
disagiate, il cui valore Isee risulti non superiore a 7.000,00 euro annui, riceveranno
un assegno di importo superiore, 1.920,00
euro annui in rate mensili da 160,00 €.
I
soggetti interessati potranno presentare la domanda dal giorno della nascita o
dell’ingresso nel nucleo familiare del figlio a seguito di adozione. In questi
casi, l’istanza deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal
verificarsi degli eventi suddetti, ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata
in vigore del decreto attuativo. Ove la
domanda sia presentata, invece, oltre i termini di cui al periodo precedente,
l’assegno decorre dal mese di presentazione dell’istanza.
Per
ulteriori approfondimenti, si riporta il testo integrale del Decreto attuativo
del 7 febbraio 2015, pubblicato, come detto, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2015.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
del 27 febbraio 2015
Disposizioni
necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che prevede un assegno al
fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno.
(15A02749) (GU n.83 del 10-4-2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede
un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il
suo sostegno;
Visto l'art. 1,
comma 126, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni necessarie per
l'attuazione del comma 125;
Visti, altresi',
i commi 127, 128 e 129 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione
del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE,
dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159;
Vista la
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note
prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n.29/0000768/L del 17 febbraio
2015;
Visto il
concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot. n. LEG0001048
dell'11 febbraio 2015;
Visto il
concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n.
3639 del 18 febbraio 2015;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 con il quale
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott.
Graziano Delrio e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze
Adotta il
seguente decreto:
Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) «ISEE»:
l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il
"Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)";
b) «Nucleo
familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Art.2 - Beneficiari
1. Ai sensi e
alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai
nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il
31 dicembre 2017, e' riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un
genitore convivente con il figlio.
2. I nuclei
familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta
la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validita'
non superiore a 25.000 euro annui.
Art.3 - Misura e durata dell'assegno
1. L'assegno e'
fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in
possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno
e' pari a 1.920 euro.
2. L'assegno e'
corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un
importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero
per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920
euro.
3. L'assegno e'
concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di eta' oppure fino
al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Art.4 - Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda
per l'assegno e' presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti
dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalita' piu' idonee per facilitare
l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie
sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.
2. La domanda
puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza
dell'assegno dal giorno della nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di
90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi
all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia
presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal
mese di presentazione della domanda.
3. La domanda e'
presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi
4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a
fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del
requisito di cui all'art. 2, comma 2.
4. Nella domanda
il genitore e' tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla
concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di
specifica documentazione.
5. In caso di
incapacita' di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono
presentate dal suo legale rappresentante.
Art.5 - Decadenza
1. Il nucleo
familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di
cui all'art. 2. Decade altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del
figlio;
b) revoca
dell'adozione;
c) decadenza
dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
d) affidamento
del figlio a terzi;
e) affidamento
esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
2. L'INPS
interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in
cui si e' verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Il genitore
richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale
verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da
parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.
4. In caso di
affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno
potra' essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei
requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro
90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui
domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno
decorre dal mese di presentazione della domanda.
5. In caso di
provvedimento, disposto dall'autorita' giudiziaria, di decadenza dall'esercizio
della responsabilita' genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio,
l'assegno potra' essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso
dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta
domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso
in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente,
l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
6. In caso di
affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'art. 2, della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'assegno potra' essere
richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE e' verificato con
riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato
nucleo a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'erogazione
dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione
del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda
sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre
dal mese di presentazione della domanda.
Art.6 - Monitoraggio e copertura finanziaria
1. L'INPS
provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro
il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilita'
precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo
le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora in
esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS,
per tre mensilita' consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui
all'art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo
d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute,
di cui all'art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede
a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
3. L'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni gia' concessi
dall'INPS.
4. Alle
attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente
decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27
febbraio 2015
Il Presidente del
Consiglio dei ministri Renzi
Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro
della salute Lorenzin
Il Ministro
dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla
Corte dei conti il 31 marzo 2015 Ufficio di
controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1257
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