Pertanto,
entro il 30 giugno 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria,
gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall’Inail, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i
dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano
ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione
all’amianto per un periodo superiore a dieci anni ed in quantità superiore ai
limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre
2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 47 del D.L. n.269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.326
del 24 novembre 2003, possono presentare domanda all’ Istituto Previdenziale
per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in
cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della Legge
n.257 del 27 marzo 1992, e successive modificazioni.
Nel
Messaggio, l’Inps ha ricordato, inoltre, che le prestazioni conseguenti non
possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.
Valerio
Pollastrini
1)
-
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.11 del 27 febbraio 2015;
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