SOMMARIO
A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno
2015, per l’erogazione delle prestazioni
economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti
lavoratori:
1. lavoratori
soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
2. lavoratori
agricoli a tempo determinato;
3. compartecipanti
familiari e piccoli coloni;
4. lavoratori
italiani operanti all’estero in Paesi
extracomunitari;
5. lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
6. lavoratrici
autonome: commercianti, artigiane, CD-CM,
imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola
pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità);
B) Importi
da prendere a riferimento, nell’anno 2015, per le seguenti prestazioni:
1. lavoratori
iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.
335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza
ospedaliera);
2. assegni di
maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e
limite reddituale);
3. assegni di
maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001;
4. congedo
parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
5. art. 42,
comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per
i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in
situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2015.
A)
RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della
liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la
cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi
nell’anno 2015, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno
determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le
prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che,
relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180
giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di
malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di
tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno
erogate commisurandole alla misura fissa. Con riferimento agli importi da
corrispondere per l’anno 2015 a titolo di indennità antitubercolari, si rinvia
alla circolare n. 2 del 16.01.2015.
1) LAVORATORI
SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI
FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia,
maternità/paternità e tubercolosi).
Per i lavoratori
soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i
trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da
indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2015 [1] sono da
liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale
giornaliero di legge, che è pari, per il 2015, ad euro 47,68 (circolare n. 11
del 23.01.2015- par. 1).
2) LAVORATORI
AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia,
maternità/paternità e tubercolosi).
Come precisato
con messaggio n. 29676 del 7.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione
delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il
2015, è pari a euro 42,41 (circolare n. 11 del 23.01.2015 - allegato 1, tabella
A, operaio agricoltura).
3)
COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità
e tubercolosi).
Con decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 maggio
2014 (G.U. n. 142 del 21.06.2014) sono
state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere
valide per l’anno 2014 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Con la
circolare n. 82 del 27.06.2014, sono state fornite le relative istruzioni
operative.
Con riferimento
ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di
tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), si ricorda
che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori
in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai
quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i
salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con
i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del
02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali
prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga
cadenti nell’anno 2014[2], e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti
sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2013, dovranno essere
pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari
applicabili per l’anno 2015 saranno comunicati non appena disponibili: nel
frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo
conguaglio, i salari relativi all’anno 2014.
Per quanto
riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono
liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la
determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010,
paragrafo 3).
Il reddito
applicabile per l’anno 2015 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di
maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è
utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno
2014, pari a euro 54,65 (circolare n. 70 del 05.06.2014).
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI
EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Con decreto
ministeriale 14 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (G.U. n.
17 del 22.01.2015) ha determinato le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi
dovuti per l’anno 2015 a favore dei lavoratori in argomento per le
assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza
sociale.
Le predette
retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni
economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi (tenuto conto di quanto
precedentemente specificato), per le quali sono da prendere a riferimento le
retribuzioni relative all’anno 2015, sono riportate nella circolare n. 16 del
29.01.2015 - allegati 1 e 2.
5)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità).
Ai fini del
calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si
collochi nell’anno 2015, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni
convenzionali orarie (circolare n. 12 del 23.01.2015):
-
euro 6,97 per le
retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
-
euro 7,88 per le
retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
-
euro 9,59 per le
retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
-
euro 5,07 per i
rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6)
LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE,
COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE
PROFESSIONALI, PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE
ACQUE INTERNE (maternità).
L’indennità di
maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data, nonché
l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della
gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatrici
dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 42,33
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno
2014 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (tabella A - circolare n. 20
del 6.02.2014), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel
2015, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2014
(articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).
Artigiane: euro
47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per
l’anno 2015 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tabella A -
circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il
periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.
Commercianti:
euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata
per l’anno 2015 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A -
circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il
periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.
Pescatrici: euro
26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2015 per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13.3.1958, n. 250 (punto 3
della circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali
il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.
B) IMPORTI DI
RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.
Vengono di
seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2015 per le
prestazioni di malattia, degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare
ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’ammontare degli assegni di
maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall’Inps. Vengono,
altresì, indicati i limiti di reddito per l’indennizzabilità’ del congedo
parentale nei casi previsti dall’art.
34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2015 ai
fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di
congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di
gravità’.
1) LAVORATORI
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N.
335/1995 (maternità/paternità,malattia e degenza ospedaliera).
Generalità
Per l’anno 2015,
per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già
assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche maggiorate dell’ulteriore aliquota
contributiva per il finanziamento
dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla
degenza ospedaliera e alla malattia risultano pari a (circolare n. 58
dell’11.03.2015):
- 27,72%
per i lavoratori liberi professionisti;
- 30,72% per tutte le altre categorie di
lavoratori assicurati.
Il contributo
mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene,
quindi, per l’anno 2015, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di
reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno,
a euro 15.548,00 (circolaren. 58 del
11.03.2015).
Conseguentemente,
il contributo mensile utile è pari a:
- 359,16 euro per i lavoratori libero
professionisti;
- 398,03 euro per le altre categorie di
lavoratori.
Per gli eventi
insorti nel 2015, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione
dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia[3]
corrisponde a euro 70.086,10 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2014, pari a euro 100.123,00 – circolare n. 18 del
4.02.2014).
Indennità di malattia a favore dei lavoratori
iscritti alla Gestione separata (art. 1, comma 788, legge 296/2006 – art. 24,
comma 26, del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011)
La misura della
prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata. Pertanto, l’indennità di
malattia viene calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a
seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti
l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365
il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della
malattia.
Conseguentemente,
per le malattie iniziate nell’anno 2015, anno nel quale il massimale
contributivo suddetto è risultato pari a euro 100.324,00 (circolare n. 27 del
5.02.2015), l’indennità viene calcolata su euro 274,86 (euro 100.324,00 diviso
365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
-
euro 10,99 (4%),
se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4
mensilità di contribuzione;
-
euro 16,49 (6%),
se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
-
euro 21,99 (8%),
se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto,
secondo i criteri vigenti (circolare n. 147 del 23.07.2001), l’indennità in
questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda
della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero -
sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui
all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel
quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente,
per le degenze iniziate nell’anno 2015, l’indennità, calcolata su euro 274,86, corrisponde, per ogni giornata
indennizzabile, a:
-
euro 21,99 (8%),
in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi;
-
euro 32,98
(12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
-
euro 43,98
(16%), in caso di accrediti contributivi da9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI
MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto
con circolare n. 64 del 30.03.2015, la
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, da applicarsi per l’anno 2015, è pari al 0,2%. Pertanto, per le
nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni
il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, la misura dell’assegno di
maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) sono i seguenti:
-
assegno di
maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro
1.694,45;
-
indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari
con tre componenti pari a euro 16.954,95.
3) ASSEGNI DI
MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo
dell’assegno di maternità dello Stato (art. 75 del D. Lgs. n. 151 del
26/03/2001), valido per le nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti
preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto
nel 2015, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24 (circolare n. 11 del
23.01.2015, par. 9), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da
applicarsi per il 2015 è, come detto al paragrafo precedente, pari allo 0.2%
(circolare n. 64 del 30.03.2015) [4].
4) LIMITI DI
REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS.
N. 151/2001.
In base al
decreto ministeriale 20.11.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(pubblicato nella G.U. n. 280 del 02.12.2014) - che stabilisce nella misura del
0,3 % la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica
delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2015 - il valore
provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2015
è pari a euro 6.531,07 (v. tabella B, allegato 3, della circolare 1 del 9.01.2015) .
Tale importo,
com’è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo
parentale nei casi previsti dal comma 3, dell’art. 34, del D. Lgs. n.
151/2001[5]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2015, chiede periodi di congedo parentale
ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato
decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è
inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di
pensione: per il 2015 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro
16.327,68 (tale importo corrisponde a euro 6.531,07 x 2,5).
Si fa riserva di
comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2015, qualora
lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) ART.
42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO
PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN
SITUAZIONE DI GRAVITA’. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2015.
Come noto
(circolare n. 14 del 15.01.2007),
l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da
rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, deve rappresentare il tetto
massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42,
comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica
e accredito figurativo.
L’ammontare
delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a
riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota
pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico
interessato.
La differenza
fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione
costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il
limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo
della retribuzione figurativa da accreditare
rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo
massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso,
vengono riportati, per l’anno 2015, sulla base della variazione dell’indice
Istat dello 0,2%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo
straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi
dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo
conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di
retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di
congedo fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1
|
Valori massimi
dell’indennità economica
(importi
calcolati secondo l’aliquota del 33%)
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Anno
|
Importo complessivo
annuo
|
Importo
massimo annuo indennità
|
Importo
massimo giornaliero indennità
|
|
2015
|
47.445,82
|
35.674,00
|
97,73
|
TABELLA 2
|
Valori massimi
di retribuzione figurativa accreditabile
(importi
calcolatisecondo l’aliquota del 33%)
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Anno
|
retribuzione
figurativa massima annua
|
retribuzione
figurativa massima settimanale
|
retribuzione
figurativa massima giornaliera
|
|
2015
|
35.674,00
|
686,03
|
97,73
|
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