Nel
caso di specie, un ferroviere era stato licenziato perché, in seguito all’eliminazione
del secondo macchinista disposta dall’azienda, si era rifiutato di guidare il
treno da solo.
Il
lavoratore, infatti, temendo che, in caso di malore intervenuto all’interno di un tunnel o su un viadotto o in altro luogo
inaccessibile ai mezzi di soccorso, avrebbe avuto bisogno di un collega che
portasse il treno incontro ai soccorritori, aveva inviato una lettera alla
direzione aziendale, avvertendo che avrebbe potuto “astenersi dal compiere l’attività di condotta richiesta in tali
condizioni di degrado, a tutela della propria incolumità”.
In
seguito al suo rifiuto di svolgere la prestazione, il lavoratore era stato
sospeso per ben due volte, in quanto, secondo
Trenitalia, detta scelta avrebbe causato all’azienda ritardi e danni patrimoniali.
Tuttavia, nonostante le diverse sanzioni disciplinari disposte a suo carico, il
dipendete aveva perseverato nel suo rifiuto e per tale ragione la società ne
aveva disposto il licenziamento.
Investito
della questione, il Tribunale di Genova, ritenendo illegittimo il licenziamento,
ha sostanzialmente bocciato la strategia di Trenitalia che, dal 2009, ha
progressivamente tagliato i doppi macchinisti a bordo dei treni merci,
affiancando ad un unico conducente il cosiddetto tecnico polivalente.
Entrando
nel merito della questione, il Giudice ha precisato, infatti, che le ragioni di
economicità ed efficienza non sono sufficienti all’azienda per adottare misure
dalle quali possa derivare un aumento dei rischi per i lavoratori.
Valerio
Pollastrini
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