Nella
pronuncia in commento, gli ermellini hanno dunque aderito all’orientamento
della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il termine fissato dall’art.7
dello Statuto dei Lavoratori va ritenuto funzionale solamente alle esigenze di
tutela dell'incolpato, escludendo che detto termine sia stato ispirato anche
dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione sul
provvedimento da adottare, ai fini di un
possibile ripensamento.
Da
ciò discende, pertanto, che, ove il
dipendente abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, facendo
pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni senza manifestare
alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni
difensive, il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato
anche prima della scadenza dei cinque giorni.
Valerio
Pollastrini
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