Nel
caso di specie, il Tribunale di Sala Consilina aveva condannato il legale
rappresentante di una società alla pena di giustizia, previa concessione delle
attenuanti generiche, prevista in relazione alla violazione di talune
prescrizioni sulla sicurezza contenute del D.Lgs. n.81/2008.
La
pena era stata sospesa.
In
particolare, l’imputato avrebbe omesso di installare, nel cantiere che la
predetta ditta aveva aperto in località Morigerati e dove erano in corso lavori
di ristrutturazione di un edificio, i servizi igienici, come invece prescritto
dall'allegato XIII al ricordato D.Lgs.; avrebbe omesso, altresì, di redigere il
piano operativo di sicurezza di cui all'art.89, comma 1, lettera /), dello
stesso D.Lgs. e di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un
suo dipendete.
Avverso
detta sentenza, l’uomo aveva proposto
ricorso per Cassazione, deducendo:
-
l’inapplicabilità
della normativa che si assume violata alla sua impresa, trattandosi di ditta
che era stata chiamata unicamente a svolgere lavori di impiantistica elettrica;
-
l’irrilevanza
penale della condotta inerente all’omessa informazione al dipendente, non
presidiata da alcuna norma che preveda la sanzione penale in caso di sua
realizzazione;
-
il
vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione
della pena in misura superiore al minimo edittale ed in ordine alla concessione
della sospensione condizionale della pena.
Investita
della questione, ha Cassazione, ritenendolo parzialmente fondato, ha accolto il
ricorso per quanto di ragione.
Con
riferimento al primo motivo di impugnazione, il Collegio ha rilevato che le norme che si
assumono essere state violate, cioè, l'art.96, comma 1, lettere a) e g), del
D.Lgs. n.81/2008 ed il successivo art.159,
commi 1 e 2, lettera c), del medesimo D.Lgs. non contengono limitazioni da cui
si possa desumere che le stesse, come invece sostenuto dal ricorrente, non
siano applicabili nel caso di cantieri installati allo scopo di realizzare
opere di impiantistica elettrica.
Con
riferimento al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la determinazione della
pena, gli ermellini hanno osservato che la stessa, tenuto conto del fatto che i
reati contestati sono stati avvinti dalla continuazione, è stata determinata,
sia pure con sintetica motivazione in ordine al suo ammontare, in misura
prossima al minimo edittale, di tal che non vi era la necessità da parte del
giudice del merito di un particolare onere motivazionale, potendosi lo stesso
considerare assolto già attraverso l’indicazione della rispondenza a giustizia
della sanzione irrogata, dovendosi intendere che tale è certamente la pena che
sia stata commisurata alla gravità del caso, avendo il giudicante a tal fine
tenuto conto dei parametri offerti dall'art.133 cod. pen. (1).
Ciò
chiarito, la Suprema Corte ha quindi sottolineato la fondatezza del secondo
motivo di ricorso, ricordando come, sul punto, la giurisprudenza di legittimità abbia già ha
avuto modo di chiarire che, in materia di prevenzione degli infortuni ai danni
dei lavoratori, la norma di cui all'art.18, comma primo, lett. /), del D.Lgs.
n.81/2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli artt.36 e 37 dello stesso
decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai
sensi del successivo art.55, è presidiata da sanzione penale (2).
Conseguentemente,
la Cassazione ha affermato che la impugnata sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente
al riconoscimento della penale responsabilità connessa all’imputazione di cui
al punto precedente, in quanto il fatto ivi contestato non è previsto dalla
legge come reato.
A
tale pronunzia, ferma restando l'affermazione, invece, della penale
responsabilità del prevenuto relativamente alle residue imputazioni, ha fatto
seguito, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per tale incombenza al
Tribunale di Lagonegro, non potendosi in ciò la Corte di legittimità
sostituirsi al giudice del merito, non avendo questo specificamente determinato
in sede di computo della pena quanto di questa fosse ascrivibile all'aumento ex
art.81 cpv cod. pen. per il reato escluso con la presente sentenza; aumento che
è stato, per quanto sopra riportato, eliminato.
Valerio
Pollastrini
1)
-
in questo senso si veda: Cassazione, Sezione II penale, Sentenza n.28852 dell’8
luglio 2013;
2)
-
Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n.3145 del 23 gennai 2014;
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