Nella
pronuncia in commento, gli ermellini, in sostanza, hanno chiarito che l’indennità
deve essere commisurata in base a quanto disposto dalla normativa in vigore al
momento del parto e non da quella intervenuta tra la data predetta e quella di
presentazione della domanda.
Si
tratta di una precisazione, resasi necessaria in virtù delle ultime modifiche alla
disciplina preposta alla tutela ed al sostegno della maternità per le professioniste c.d. a partita Iva, in
via esclusiva.
Rispetto
ai previgenti artt.70 e 71 del D.Lgs.
n.151/2001, infatti, la Legge n.289 del 15 ottobre 2003, ha introdotto un criterio
di liquidazione dell’indennità più restrittivo, basato sul solo reddito
professionale percepito a fini fiscali come reddito da lavoro autonomo e
riferito all’anno dell’evento e non della domanda.
Valerio
Pollastrini
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