Il
caso di specie, per l’appunto, è quello di un lavoratore licenziato perché, a
causa delle sopravvenute condizioni di
salute, era divenuto inidoneo a svolgere le proprie mansioni.
La
Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Mantova,
aveva dichiarato il recesso illegittimo perché, da un lato, disposto dopo la
visita del medico competente e prima che la commissione sanitaria si fosse
pronunciata e, dall'altro lato, per l’idoneità del lavoratore a svolgere altre
mansioni compatibili, come accertato poi dalla commissione medica.
Avverso
tale sentenza, il datore di lavoro aveva
proposto ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver fatto
riferimento a mansioni mai svolte dal lavoratore, occupate da altri dipendenti
e non equivalenti a quelle ad egli
assegnate.
Secondo
il ricorrente, inoltre, il giudice territoriale avrebbe sindacato le
valutazioni organizzative di competenza del datore di lavoro.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non meritevoli
di accoglimento. La prima perché inammissibile, in quanto, in violazione del
principio di autosufficienza, non aveva riportato le qualifiche, non consentendo
così alla Corte di legittimità di
verificare la ricorrenza dell'impossibilità del datore di assegnazione al
lavoratore di altre mansioni (1); né il ricorrente, che vi era onerato, aveva indicato
elementi utili per contrastare l'affermazione contenuta in sentenza - fondata
sulle risultanze della CTU e sulle affermazioni del lavoratore - secondo la quale esistevano altre mansioni compatibili
con quelle proprie della qualifica del lavoratore (2).
La
seconda censura, invece, è stata ritenuta infondata, ritenendo gli ermellini
che il giudice non avesse effettuato una valutazione sostitutiva delle prerogative
organizzative esclusive del datore di lavoro, avendo semmai operato solo una
verifica della legittimità e veridicità di quanto dallo stesso datore
affermato, tanto più che il datore di lavoro non aveva mai asserito che gli
impiegati esaurissero l'organico aziendale.
Del
resto, nella giurisprudenza di legittimità è già stato affermato (3) che, se
l'esercizio dell’attività economica privata, garantito dall'art.41 Cost., non é
sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale, esso deve
svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, sicché non viola la
norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per
sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di
lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni
diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o
alterazioni dell'organigramma aziendale.
Sulla
base di queste considerazioni, la Cassazione ha concluso rigettando il ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
cfr. Cass., Sentenza n.24230 del 13 novembre 2014;
2)
–
Cass., Sentenza n.4920 del 03 marzo 2014;
3)
–
Cass., Sentenza n.21710 del 13 ottobre 2009;
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