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mercoledì 11 marzo 2015

Licenziamento per inabilità allo svolgimento delle mansioni: obbligo di repechage

Nella sentenza n.4757 del 10 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate è illegittimo ove, preventivamente, non sia stata accertata la possibilità di adibire il dipendente  a mansioni diverse e di pari livello

Il caso di specie, per l’appunto, è quello di un lavoratore licenziato perché, a causa delle  sopravvenute condizioni di salute, era divenuto inidoneo a svolgere le proprie mansioni.

La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Mantova, aveva dichiarato il recesso illegittimo perché, da un lato, disposto dopo la visita del medico competente e prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata e, dall'altro lato, per l’idoneità del lavoratore a svolgere altre mansioni compatibili, come accertato poi dalla commissione medica.

Avverso tale sentenza,  il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver fatto riferimento a mansioni mai svolte dal lavoratore, occupate da altri dipendenti e non equivalenti a quelle  ad egli assegnate.

Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice territoriale avrebbe sindacato le valutazioni organizzative di competenza del datore di lavoro.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non meritevoli di accoglimento. La prima perché inammissibile, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non aveva riportato le qualifiche, non consentendo così alla Corte di legittimità  di verificare la ricorrenza dell'impossibilità del datore di assegnazione al lavoratore di altre mansioni (1); né il ricorrente, che vi era onerato, aveva indicato elementi utili per contrastare l'affermazione contenuta in sentenza - fondata sulle risultanze della CTU e sulle affermazioni del lavoratore -  secondo  la quale esistevano altre mansioni compatibili con quelle proprie della qualifica del lavoratore (2).

La seconda censura, invece, è stata ritenuta infondata, ritenendo gli ermellini che il giudice non avesse effettuato una valutazione sostitutiva delle prerogative organizzative esclusive del datore di lavoro, avendo semmai operato solo una verifica della legittimità e veridicità di quanto dallo stesso datore affermato, tanto più che il datore di lavoro non aveva mai asserito che gli impiegati esaurissero l'organico aziendale.

Del resto, nella giurisprudenza di legittimità è  già stato affermato (3) che, se l'esercizio dell’attività economica privata, garantito dall'art.41 Cost., non é sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale, esso deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, sicché non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha concluso rigettando il ricorso.

Valerio Pollastrini

1)      - cfr. Cass., Sentenza n.24230 del 13 novembre 2014;
2)      – Cass., Sentenza n.4920 del 03 marzo 2014;
3)      – Cass., Sentenza n.21710 del 13 ottobre 2009;

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