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mercoledì 11 marzo 2015

Quando l’amministratore va iscritto all’Inail

Lo scorso 27 febbraio, la Direzione Centrale Rischi dell’Inail ha risposto ad un quesito formulato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito all’obbligo assicurativo del socio che riveste anche la qualifica di amministratore unico.
Nello specifico, l’istante, precisando come un obbligo in tale  sia stato affermato da alcune Sedi territoriali dell’Istituto, si era detto di parere opposto, attesa la titolarità dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dei quali dispongono i soggetti suddetti.
In proposito, l’Inail ha chiarito che, nei casi predetti, l’assoggettabilità dell’amministratore unico all’imposizione assicurativa discende, sotto il profilo soggettivo, dal contemporaneo ruolo di socio della compagine imprenditoriale.
Sotto questo profilo, infatti, i soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale, in favore dell’azienda con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In sostanza, l’Istituto ha chiarito che, in simili circostanze, lo svolgimento materiale dell’attività da parte del socio comporta, inevitabilmente, l’obbligo della tutela assicurativa, anche se questi rivesta, al contempo, il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Diverso discorso, invece, nel  caso in cui l’amministratore unico sia un soggetto “esterno” alla compagine societaria. In quest’ultimo caso, infatti, l’Inail ha sottolineato che, ai fini assicurativi, sarà necessario  prendere in esame l’inquadramento sussistente fra detto amministratore e la società. In tale circostanza, infatti, l’amministratore potrebbe essere inquadrato con un rapporto di lavoro parasubordinato e, dunque, soggetto ad assicurazione   ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000.
Di contro, non vi è nessun obbligo assicurativo ove detto soggetto sia un libero professionista il cui ruolo di amministratore rientri nei compiti inclusi nell’oggetto proprio dell’arte o professione, in quanto il relativo reddito percepito risulterebbe attratto nell’ambito del lavoro autonomo.

Valerio Pollastrini

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