Nello specifico, l’istante, precisando
come un obbligo in tale sia stato
affermato da alcune Sedi territoriali dell’Istituto, si era detto di parere
opposto, attesa la titolarità dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dei quali dispongono i soggetti suddetti.
In proposito, l’Inail ha chiarito che,
nei casi predetti, l’assoggettabilità dell’amministratore unico all’imposizione
assicurativa discende, sotto il profilo soggettivo, dal contemporaneo ruolo di
socio della compagine imprenditoriale.
Sotto questo profilo, infatti, i soci
che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale, in favore dell’azienda
con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, sono soggetti all’obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In sostanza, l’Istituto ha chiarito che,
in simili circostanze, lo svolgimento materiale dell’attività da parte del
socio comporta, inevitabilmente, l’obbligo della tutela assicurativa, anche se
questi rivesta, al contempo, il ruolo di amministratore unico con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.
Diverso discorso, invece, nel caso in cui l’amministratore unico sia un
soggetto “esterno” alla compagine societaria. In quest’ultimo caso, infatti, l’Inail
ha sottolineato che, ai fini assicurativi, sarà necessario prendere in esame l’inquadramento sussistente
fra detto amministratore e la società. In tale circostanza, infatti, l’amministratore
potrebbe essere inquadrato con un rapporto di lavoro parasubordinato e, dunque,
soggetto ad assicurazione ai sensi dell’art.5
del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000.
Di contro, non vi è nessun obbligo assicurativo
ove detto soggetto sia un libero professionista il cui ruolo di amministratore
rientri nei compiti inclusi nell’oggetto proprio dell’arte o professione, in
quanto il relativo reddito percepito risulterebbe attratto nell’ambito del
lavoro autonomo.
Valerio
Pollastrini
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