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mercoledì 11 marzo 2015

Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l’anno 2015

Nella Circolare n.55 del 10 marzo 2015, l’Inps ha ricordato che i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla Legge n.250 del 13 marzo 1958,  e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

In relazione al 2015, poiché la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è stata accertata dall’Istat nello 0,2%, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla norma suddetta risulta essere il seguente:

Anno 2014
Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera
26,49 €
Misura mensile (25 gg.)
662,00 €

Di conseguenza, per l’anno in corso i contributi dovuti dai pescatori “autonomi” devono  essere calcolati sulla predetta retribuzione mensile.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD
I pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali (1); tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2015 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

 Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.
Aliquote
Coefficienti di ripartizione
Base
0,11
0,007383
Adeguamento
14,79
0,992617
Totale
14,90
1,000000

Il contributo mensile per l'anno 2015, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a  98,64 €, così suddiviso:

F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
0,73
Adeguamento
97,91
Totale
98,64

Sgravio contributivo ex art.2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n.203
La Legge di Stabilità 2013 ha disposto che i benefici di cui all'art.6 del D.L. n.457 del 30  dicembre 1997 (2)  sono corrisposti nel limite del 63,2 %  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 % per l'anno 2015 e del 50,3 % a decorrere dall'anno 2016.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

-         63,20%  per gli anni 2013 e 2014;

-         57,50%  per il 2015;

-         50,30%  per il 2016.          

Conseguentemente, il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a  41,92 €, così suddiviso:

F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
0,31 €
Adeguamento
41,61 €
Totale
41,92 €

Riscossione del contributo di maternità
Con la Circolare n.130 del 16 settembre 2013, l’Istituto ha  disciplinato l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne (3).

Ai sensi del nuovo comma 1-bis inserito nell’art.82 del D.Lgs. n.151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art.12, comma 3, della Legge n.250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di  0,62 €. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità di versamento
Nulla è stato innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2015.

Da ultimo, la Circolare in commento ha ribadito che ai pescatori autonomi titolari di partita Iva non verranno più inviati i modelli F24 (4).

Valerio Pollastrini

1)      - in base alle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art.3, comma 23, della Legge n.335 dell’8 agosto 1995 – e dell’art.27, comma 2-bis, della Legge n.30 del 28 febbraio 1997;
2)      - convertito, con modificazioni, dalla Legge n.30 del 27  febbraio 1998;
3)      - di cui alla Legge n.250 del 13 marzo 1958  e s.m.i.;
4)      in applicazione di quanto disposto dall’art.37, comma 49, del D.L. n.223 del 4 luglio 2006,  convertito, con modificazioni, dalla Legge n.248 del 4 agosto 2006,  e dall’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006;

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